Emergenza Covid-19: Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 ex art. 23 D.L. 18/2020 – messaggio INPS n.1621/2020

Vi informiamo che l’INPS con il messaggio n. 1621 del 15 aprile u.s., in allegato, fornisce ulteriori chiarimenti riguardo le modalità di fruizione del congedo Covid-19 di cui all’art. 23 del D.L. 18/2020

nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare. Nel rimandarVi, per ulteriori approfondimenti, alla lettura del messaggio allegato, si riporta di seguito uno schema della compatibilità del congedo in oggetto con altri istituti:

 

TIPOLOGIA DI ISTITUTO COMPATIBILITA’ DELL’ISTITUTO CON IL CONGEDO COVID-19
Malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare Sì, l’altro genitore può fruirne
Smart-working Sì, la fruizione del congedo è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore
Congedo di maternità/paternità L’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli
Bonus acquisto servizi di baby-sitting No
Ferie La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare
Congedo parentale No, il congedo Covid-19 è incompatibile con la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare
Aspettativa non retribuita Sì, è ammessa la fruizione del congedo Covid-19 con la contemporanea (negli stesi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare
Part-time e lavoro intermittente Sì, la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell’altro genitore è compatibile e fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore
Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, di cui fruisce l’altro genitore, appartenente allo stesso nucleo familiare, per gli stessi giorni in cui è richiesto il congedo Covid-19 In caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19
Riposi giornalieri della madre o del padre La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui

agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio

 

 

 

All.to

Messaggio numero 1621 del 15-04-2020




Emergenza COVID-19/Sottoscrizione CONTRATTI – utilizzo a titolo gratuito piattaforma SecurOrder per aziende associate

In riferimento a quanto previsto dall’art. 4 del DL 23/2020 cd Liquidità in materia di sottoscrizione dei contratti e comunicazioni in modo semplificato, informiamo che la nostra associata Savino Solution, PMI innovativa accreditata AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), mette a disposizione per le aziende iscritte a Confindustria Salerno – a titolo gratuito, fino al 31 luglio 2020 – la piattaforma SecurOrder, con la quale sarà possibile gestire ordini e offerte a distanza in modo legale (a norma di legge) e completamente digitalizzato

 

Come sopra accennato, l’articolo 4 semplifica le modalità di sottoscrizione dei contratti durante il periodo di emergenza e stabilisce che, i contratti conclusi attraverso modalità telematichehanno l’efficacia probatoria di cui all’art. 20 comma 1 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, anche se il cliente esprime il proprio consenso tramite email o altro strumento idoneo. La firma elettronica semplice viene ad assumere la stessa efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2702 c.c. riconosciuta alla firma digitale e/o alla firma elettronica avanzata, a condizione che tra le parti contraenti vi sia uno scambio di consensi cui venga allegato il documento di identità, il contratto e che tutto il processo e i documenti siano obbligatoriamente conservati con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

 

Savino Solution per soddisfare quanto previsto nell’art. 4 del DL Liquidità, nell’ambito dell’iniziativa #DigitalizzazioneSolidale promossa dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, cui ha aderito, ha valutato di mettere a disposizione gratuitamente, fino al 31 luglio 2020, a tutte le aziende associate a Confindustria Salerno che ne faranno richiesta, la piattaforma SecurOrder. Con questo strumento, le imprese potranno gestire i contratti, ordini e offerte a distanza a norma di legge e in modo completamente digitalizzato.

 

Per attivare la licenza gratuita di SecurOrder basta seguire le indicazioni riportate in questo link: http://sottoscrizionedigitale.com/confindustria/

 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ing. Dante Granese (cell. 340 528 2987 [email protected])




Ambiente: indagine di mercato per l’acquisizione del prezzo di mercato per rifiuti stoccati in balle

Segnaliamo che, la Regione Campania ha pubblicato un’Indagine finalizzata all’acquisizione del prezzo di mercato per l’esecuzione dei servizi di caratterizzazione, classificazione, smassatura e trasporto dei rifiuti stoccati in balle da alcuni siti di stoccaggio agli impianti di trattamento di Caivano e Giugliano in Campania (Na), da tener conto nella fase di determinazione dell’importo a base d’asta della successiva procedura di gara che la Giunta Regionale della Campania intende indire.

La documentazione è presente nella sezione “gare” del portale gare della Giunta Regionale della Campania (http://gare.regione.campania.it) e sul sito web istituzionale ( http://www.regione.campania.it).

Le istanze devono pervenire entro il 30°giorno successivo alla pubblicazione della presente indagine sul sito web istituzionale della Regione Campania (ovvero ieri).




Ambiente: Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2020 – Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 3 aprile 2020

Disponibile sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) un rapporto contenente “Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 3 aprile 2020.”.

Questo documento, che descrive le modalità operative per la gestione dei fanghi di depurazione, dal recupero al trattamento, smaltimento o riutilizzo, è indirizzato sia ai gestori del servizio idrico integrato, inclusi gli operatori degli impianti di depurazione, sia alle autorità ambientali e sanitarie che operano su tutto il territorio nazionale. Vengono fornite raccomandazioni relative alle modalità di smaltimento dei fanghi trattati, nel rispetto delle prescrizioni normative di riferimento e limitatamente alle circostanze contingenti di emergenza della pandemia COVID-19 in corso. Raccomandiamo la lettura alle imprese interessate.

https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5325516?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid-19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p_lifecycle%3D0%




Emergenza COVID-19/ DPCM 10 aprile 2020 INDICAZIONI PREFETTURA DI SALERNO procedura obbligatoria per INVIO COMUNICAZIONE prosecuzione attività produttiva.

In riferimento DPCM 10 aprile 2020 di cui abbiamo dato notizia, la Prefettura di Salerno ha pubblicato sul proprio sito specifiche indicazioni.

 

Per le istanze già presentate, ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e Decreto MISE 25 marzo 2020, le aziende non devono effettuare nuova comunicazione (a meno che si renda necessario comunicare significative variazioni e/o integrazioni rispetto a quanto già comunicato) e le attività potranno continuare, salvo provvedimento di sospensione, che sarà adottato dopo l’istruttoria in corso e notificato all’azienda interessata.

 

Per quanto concerne, invece, le nuove disposizioni, le attività produttive industriali e commerciali sono sospese, ad eccezione di quelle elencate nell’allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020, che non sono tenute a comunicare nulla alla Prefettura in quanto autorizzate per legge.

 

Le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali devono fare comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi, secondo la procedura di seguito descritta

Il Prefetto, in questi casi, non rilascia provvedimento autorizzatorio alla continuità dell’attività e le ditte sono autorizzate a proseguire, salvo provvedimento di sospensione, che sarà adottato previa istruttoria e notificato all’azienda interessata.

 

Lo stesso iter vale per le aziende degli impianti a ciclo produttivo continuo, per l’industria dell’aerospazio e della difesa (incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico) nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale

 

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, manutenzioni e attività conservative; gestione dei pagamenti; pulizia/sanificazione, spedizione/ricezione di merci/beni /forniture in magazzino.

 

Procedura obbligatoria per effettuare la comunicazione

La procedura obbligatoria da seguire per comunicare la prosecuzione dell’attività produttiva/commerciale nei casi sopra descritti (art. 2, comma 3/6/7/12 del D.P.C.M. 10 aprile 2020) DEVE essere effettuata – A PENA DI IRRICEVIBILITA’– secondo le modalità di seguito indicate:

  1. Occorre compilare, in ogni sua parte, il modulo presente al seguente link: https://forms.gle/jkWgrzsNEtfZBYHc9  (operativo a partire dal 14 aprile 2020);
  2. Dopo aver ultimato la compilazione, cliccare sul pulsante “Invia”: il modulo compilato verrà trasmesso all’indirizzo e-mail (di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata in grado di ricevere anche e-mail ordinarie) che verrà indicato dal compilatore;
  3. La e-mail ricevuta conterrà il modulo riepilogativo che dovrà essere salvato sul proprio pc in formato pdf e firmato con firma digitale o con firma autografa del titolare o dal legale rappresentante (in quest’ultimo caso allegando obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità);
  4. Il modulo riepilogativo in formato pdf, debitamente firmato – unitamente agli eventuali allegati necessari a dimostrare quanto dichiarato – dovrà essere trasmesso ai seguenti indirizzi:
    [email protected]
    [email protected]
    indicando nell’oggetto 
    la parola chiave “CONTINUAZIENDE: ” seguita dalla denominazione dell’impresa .

 

Le comunicazioni effettuate in modo diverso dalla procedura sopra descritta saranno considerate irricevibili.

Per eventuali quesiti di carattere tecnico sull’applicazione del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e/o sull’inoltro della comunicazione è possibile scrivere ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo e-mail [email protected] , indicando nell’oggetto la DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA e la parola QUESITO.

Allegato

comunicato stampa e istruzioni nuovo DPCM 10 aprile 2020 corretto (2)

 




Emergenza COVID-19/Piano Regione Campania: contributo a fondo perduto a microimprese. Domande a partire dal 20 aprile pv

Informiamo che è stato pubblicato sul sito della Regione Campania, l’avviso a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi per la concessione di un bonus a fondo perduto una tantum di € 2.000,00 previsto nel Piano Socio Economico di cui abbiamo dato notizia con nostre precedenti comunicazioni.

Possono presentare domanda le microimprese con sede in Campania, con un fatturato inferiore a € 100.000,00 e che occupano meno di 10 addetti.

 

Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie emanate a livello nazionale per fronteggiare la crisi economica causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ivi comprese le indennità erogate dall’Inps, mentre non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal Piano regionale e con i bandi emanati a gennaio scorso per l’artigianato, il commercio e il commercio ambulante.

 

Le domande dovranno essere compilare on line, previa registrazione, al sito http://conleimprese.regione.campania.it e inviate mediate procedura telematica a partire dal prossimo 20 aprile.

Allegati

dd-136-bando

all-3-domanda-bonus-intermediario

all-2-modello-domanda-bonus-microimprese

all-1-avviso-bonus-microimprese-ultima-versione




Emergenza Covid-19: Lavoratori beneficiari della CIGO, dell’assegno ordinario e della CIG in deroga con causale “COVID-19 nazionale”. Modifiche introdotte dall’articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020 – messaggio INPS n.1607/2020

Come noto, l’art. 41 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/2020 si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

 

Pertanto, come chiarito dal messaggio INPS n. 1607 del 14 aprile u.s., le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, disciplinate nella circolare n. 47 del 28 marzo 2020, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

 

Ai fini della sussistenza di tale requisito, resta fermo che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

 

Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID- 19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/2020 prima della novella introdotta dall’articolo 41 del decreto legge n. 23/2020. La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.

 

L’Istituto precisa che con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

 

Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e decorre dalla data del 14 aprile 2020 (data di pubblicazione del messaggio INPS n. 1607/2020).

Allegato

Messaggio numero 1607 del 14-04-2020

 




Emergenza COVID-19/Accordo PI Confindustria – Genertec Italia per fornitura mascherine FFP2 (WN E680/952). Nuova offerta per aziende associate. NON PREVISTI ORDINI MINIMI

In riferimento all’Accordo di partnership tra Piccola Industria Confindustria e Genertec Italia, riportiamo di seguito la nuova offerta che NON prevede ordini minimi 

Tipologia FFP2 (WN E680/952)
Lotto 250.000 pezzi
Prezzo 2,5 euro + Iva

 

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all’email: [email protected] e in copia anche a [email protected], indicando inoltre l’Associazione di Confindustria di appartenenza, nell’oggetto nome azienda e “Accordo Confindustria“, e a [email protected]

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà prima della consegna, dietro l’invio di fattura profroma. Non effettuare alcun pagamento prima della ricezione della fattura proforma.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le forniture saranno eseguite fino all’esaurimento delle predette quantità e in caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la Società stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con Confindustria, al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

 

GENERTEC fornisce DPI e DM a norma CE con relative certificazioni e schede tecniche che saranno fornite alle aziende al momento dell’ordine. In caso di prodotti non rispondenti alle normative europee, l’importazione avviene in ogni caso secondo le normative vigenti e sotto la piena ed esclusiva responsabilità di GENERTEC, in caso di resa in Italia. In caso di resa FOB Cina, GENERTEC fornisce tutta la documentazione necessaria e richiesta dall’importatore.

 

Ricordiamo, infine, che questi Accordi prevedono la donazione del 20% dell’ammontare totale di mascherine chirurgiche dalle imprese, che viene messo a disposizione del Commissario Straordinario dall’importatore dopo che quest’ultimo ha effettuato gli opportuni controlli di conformità. E comunque possibile effettuare ordinativi da donare interamente, sempre tramite il Commissario, a sostegno della capacità del Paese di rispondere al Covid19.




Emergenza COVID-19/DL Liquidità Circolare Agenzia delle Entrate: chiarimenti su misure fiscali.

Alleghiamo la Circolare pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate con cui vengono forniti chiarimenti sulle misure fiscali recate dal DL Liquidità (DL 8 aprile 2020, n. 23).

 

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI

AMBITO APPLICATIVO

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO n. 1. Riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti

QUESITO 2. Sospensione dei versamenti per le imprese agricole  

QUESITO n. 3. Tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti

QUESITO n. 4. Verifica delle condizioni per la sospensione per enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale

QUESITO n. 5. Verifica della condizione del calo del fatturato

QUESITO n. 6. Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente

QUESITO n. 7. Calcolo del fatturato da parte degli autotrasportatori

QUESITO n. 8. Sospensione dei versamenti delle rate successive alla prima, in caso di rateazione del saldo e versamento della prima rata il 16 marzo 2020

 

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

AMBITO APPLICATIVO

CALCOLO DEGLI ACCONTI IRPEF, DELL’IRES E DELL’IRAP

AMBITO APPLICATIVO

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO n. 1: Ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento

QUESITO n. 2: Acconti successivi a quelli di giugno 2020

 

 

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

AMBITO APPLICATIVO

 

6 TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

AMBITO APPLICATIVO

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO n. 1: Termine per la trasmissione telematica delle CU su redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata

 

7 PROROGA DEI CERTIFICATI, IN MATERIA DI APPALTI, EMESSI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

AMBITO APPLICATIVO

 

8 TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

AMBITO APPLICATIVO

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO: Sospensione del termine quinquennale

 

9 ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA

AMBITO APPLICATIVO

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO n. 1: Trasmissione telematica e autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020

 

10 SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

AMBITO APPLICATIVO

 

11 TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE GRATUITA DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOLE

AMBITO APPLICATIVO .

 

12 PROCESSO TRIBUTARIO E NOTIFICA DEGLI ATTI SANZIONATORI RELATIVI AL CONTRIBUTO UNIFICATO

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO n.1: Depositi o notifiche in modalità analogica

 

13 CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

13.1 AMBITO APPLICATIVO

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate – Liquidita – n. 9 del 13 Aprile 2020




Emergenza COVID-19/AGEVOLAZIONI credito d’imposta sanificazione ambienti e strumenti di lavoro. Ammissibili anche le spese per acquisto dispositivi di protezione individuale

L’art. 64 del decreto n° 17/2020 cd Cura Italia riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

L’art. 30 del DL 23/2020 cd Liquidità ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, includendo anche le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici, o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

 

criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 17 aprile 2020.