AUTOTRASPORTO MERCI PERICOLOSE: PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI ACCORDI MULTILATERALI M333-M334

Con circolare del 14 aprile scorso, il Ministero dell’interno-Servizio di Polizia stradale, ha reso noto la sottoscrizione da parte dell’Italia degli Accordi multilaterali ADR M333 (certificati di formazione dei conducenti) e M334 (certificati per il consulente della sicurezza). In tal senso, è disposto che tutti i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR (patentino ADR), nonché tutti i certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, la cui validità è scaduta o scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, rimangono validi fino al 30 settembre 2021.

La circolare sottolinea che gli Accordi sono validi per i trasporti nazionali e per l’attività di consulenza all’interno del territorio dei Paesi firmatari degli Accordi, ma anche per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi.

Le suddette proroghe debbono essere coordinate con analoghe misure adottate con norme nazionali e, in particolare con l’art.103 del DL n.18/2020 relativo alla validità di attestati, certificati, permessi, ecc. che stabilisce la validità dei titoli aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19, prevedendo una proroga sino a 90 gg successivi, cioè fino al 29 luglio 2021.

La norma nazionale ed i richiamati accordi ADR sono pienamente vigenti e pertanto si applicherà la norma più favorevole, come di seguito indicato:

– certificati con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 febbraio 2020: la validità è prorogata fino al 29 luglio 2021, soltanto ai fini del trasporto nazionale;

– certificati con scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre 2021: la validità è prorogata fino al 30 settembre 2021 ed è riconosciuta in tutti i Paesi che hanno sottoscritto gli accordi M333 ed M334.

Circolare M_Interno 14.04.2021 – proroghe abilitazioni ADR




EMERGENZA COVID-19/TRASPORTI ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE SU MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO. DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 30 APRILE 2021

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l’ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021. Di seguito, il link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-17&atto.codiceRedazionale=21A02379&elenco30giorni=false.

In particolare, l’ordinanza, che recepiscono alcune richieste di Confindustria.

Le nuove misure mirano, da un lato, a riordinare la normativa che, nelle ultime settimane è stata oggetto di diversi interventi poco coordinati tra di loro, che hanno complicato ulteriormente la gestione delle trasferte di lavoro all’estero e, dall’altro, ad allineare la durata della quarantena a quella prevista in altri paesi Ue, superando alcune differenze tra imprese italiane e partner stranieri nella organizzazione degli spostamenti.

In allegato, una Nota illustrativa delle disposizioni della nuova ordinanza.

 




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