DECONTRIBUZIONE SUD 30% – IN ATTESA DI INDICAZIONI OPERATIVE
Come noto, la Legge di Bilancio 2021 (commi da 161 a 169, dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n.178) prevede che ai datori di lavoro privato è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un esonero contributivo parziale anche per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2029.
In particolare, lo sgravio è pari al:
–30% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;
–20% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;
–10% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029.
L’agevolazione di cui sopra è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione in oggetto è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
Vi informiamo che per la materiale fruizione dello sgravio si attendono le specifiche indicazioni operative dell’INPS.
DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE (USA – CONFERMA ESITI DEFINITIVI INDAGINI AD E AS – PRODOTTI IN ACCIAIO FORGIATO/FLUID END BLOCKS)
Con riferimento alle indagini AD e AS degli USA sull’import di prodotti in acciaio forgiato (fluid end blocks) da 4 Paesi, tra cui l’Italia (rif. informativa del 15.12.2020), l’Ambasciata d’Italia a Washington per il tramite del MAECI informa che sono state pubblicate sul Federal Register le disposizioni del DoC di conferma dell’applicazione dei dazi antidumping e antisovvenzioni annunciati nel dicembre scorso. La US International Trade Commission-USITC ha, infatti, accertato il danno materiale all’industria locale arrecato dalle importazioni dei prodotti in oggetto (la versione pubblica del rapporto è consultabile al link https://www.usitc.gov/commission_publications_library?search=fluid+end+blocks).
Nei confronti dell’Italia i dazi sono stati confermati nella misura stabilita a dicembre dal DoC (aliquote tra 0 e 58,48%, All Others: 7,33% per la parte antidumping; tra 3,12% e 44,86%, All Others: 3,52% per la parte antisovvenzioni), analogamente a quanto avvenuto per l’India. Le misure nei confronti di Germania e Cina hanno subito una parziale variazione, a causa della constatazione di alcuni errori materiali nelle procedure di calcolo (Germania – aliquote tra 4,79% e 78,36% per la parte AD; Cina – tra 16,80% e 336,55% per la parte AS).
La documentazione di riferimento è allegata.
