“SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA PRODOTTI”, AL VIA IL NUOVO SERVIZIO GRATUITO DI INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO
Unioncamere Campania nell’ambito delle attività della Rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno e il supporto del Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino, ha attivato lo “Sportello etichettatura e sicurezza prodotti”, un nuovo servizio che offre gratuitamente alle imprese un primo orientamento, informazioni per un corretto approccio alla materia e il necessario supporto nell’assolvimento degli obblighi di legge.
Il sito è già completo di informazioni consultabili su scenario e per settore specifico, riferimenti normativi, FAQ, schede prodotti ed è presente altresì una sezione formativa con una serie di pillole video sulle principali tematiche di comparto.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’attività dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti è rivolta alle imprese di tutti i comparti per fornire loro informazioni su tematiche correlate all’etichettatura e alla sicurezza dei prodotti.
PRODOTTI ALIMENTARI
- Sicurezza alimentare: autocontrollo, rintracciabilità, materiali a contatto con gli alimenti, allergeni, trasporto alimenti, ecc.;
- Etichettatura alimentare: studio dei contenuti inseriti in etichetta (inserimento dei dati mancanti, adeguatezza della terminologia, ecc.) e dell’etichettatura nutrizionale sulla base della normativa vigente;
- Etichettatura ambientale: chiarimenti sulle informazioni da inserire sull’imballaggio per la corretta raccolta da parte dell’utilizzatore finale, favorendo il processo di riutilizzazione, di recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- Vendita in UE ed esportazione extra UE dei prodotti alimentari: indicazioni riguardo alle fonti istituzionali da consultare per vendere ed esportare nei diversi Paesi, orientamento sui requisiti cogenti (analisi e documentazione) nei singoli Paesi extra UE;
- Vendita negli USA di prodotti alimentari: regole FSMA e indicazioni sulla stesura del Food Safety Plan.
PRODOTTI NON ALIMENTARI
- Etichettatura dei prodotti del comparto moda (tessile, abbigliamento, calzature);
- Etichettatura energetica (piccoli e grandi elettrodomestici);
- Etichettatura dei prodotti di pelletteria;
- Marcatura CE (giocattoli, prodotti elettrici, DPI di I categoria);
- informazioni a corredo dei prodotti ricadenti nell’ambito del Codice del Consumo;
- indicazioni metrologiche da riportare sui prodotti preimballati.
DESTINATARI
Imprese aventi sede in provincia di Salerno, che possono usufruire di due quesiti gratuiti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per tale servizio.
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Accedere al Portale Etichettatura Alimentare https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/, tramite la cartina in homepage; effettuare una registrazione cliccando su “inoltra il tuo quesito”, a seguito della quale le imprese potranno poi accedere alla loro area riservata per inserire i quesiti e usufruire delle future funzionalità.
Invitiamo le aziende che si registreranno a darne cortese segnalazione ai nostri uffici (Monica De Carluccio, [email protected]), al fine di monitorare l’adesione al servizio da parte delle imprese associate a Confindustria Salerno.
Metalmeccanici, contratto al rush finale
Draghi: riscriverò il Recovery Plan
Allarme Ance: con queste regole Recovery attuato meno del 50%
DECONTRIBUZIONE SUD 30% – IN ATTESA DI INDICAZIONI OPERATIVE
Come noto, la Legge di Bilancio 2021 (commi da 161 a 169, dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n.178) prevede che ai datori di lavoro privato è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un esonero contributivo parziale anche per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2029.
In particolare, lo sgravio è pari al:
–30% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;
–20% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;
–10% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029.
L’agevolazione di cui sopra è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione in oggetto è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
Vi informiamo che per la materiale fruizione dello sgravio si attendono le specifiche indicazioni operative dell’INPS.
DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE (USA – CONFERMA ESITI DEFINITIVI INDAGINI AD E AS – PRODOTTI IN ACCIAIO FORGIATO/FLUID END BLOCKS)
Con riferimento alle indagini AD e AS degli USA sull’import di prodotti in acciaio forgiato (fluid end blocks) da 4 Paesi, tra cui l’Italia (rif. informativa del 15.12.2020), l’Ambasciata d’Italia a Washington per il tramite del MAECI informa che sono state pubblicate sul Federal Register le disposizioni del DoC di conferma dell’applicazione dei dazi antidumping e antisovvenzioni annunciati nel dicembre scorso. La US International Trade Commission-USITC ha, infatti, accertato il danno materiale all’industria locale arrecato dalle importazioni dei prodotti in oggetto (la versione pubblica del rapporto è consultabile al link https://www.usitc.gov/commission_publications_library?search=fluid+end+blocks).
Nei confronti dell’Italia i dazi sono stati confermati nella misura stabilita a dicembre dal DoC (aliquote tra 0 e 58,48%, All Others: 7,33% per la parte antidumping; tra 3,12% e 44,86%, All Others: 3,52% per la parte antisovvenzioni), analogamente a quanto avvenuto per l’India. Le misure nei confronti di Germania e Cina hanno subito una parziale variazione, a causa della constatazione di alcuni errori materiali nelle procedure di calcolo (Germania – aliquote tra 4,79% e 78,36% per la parte AD; Cina – tra 16,80% e 336,55% per la parte AS).
La documentazione di riferimento è allegata.
