CONSORZIO ASI: LINEE DI INDIRIZZO SULL’APPLICAZIONE, IN ZONA ASI, PER LA VENDITA DI PRODUZIONE PROPRIA DA PARTE DELLE AZIENDE AI SENSI DEL DLGS. 31 MARZO 1998 N. 114 E RELATIVA CIRCOLARE MES N. 3467/C/1999.

Con delibera di Comitato direttivo del Consorzio ASI n. 319 del 05/08/2020 e n. 357 del 06/10/2020, il Consorzio Asi, recependo la circolare MES n. 3467/C/1999 e la disciplina del Testo Unico sul Commercio (LR n. 7 del 21/04/2020)

ha previsto la possibilità, per le aziende regolamento insediate negli agglomerati industriali ASI, di realizzare punti vendita dei prodotti di propria produzione.

Tale opportunità permette, sia agli operatori economici che ai fruitori/consumatori finali, di beneficiare della riduzione dei prezzi in ragione del taglio dei costi di trasporto e di distribuzione, consentendo l’esposizione e l’acquisto direttamente presso i luoghi di produzione delle eccellenze prodotte dall’intero sistema produttivo ed imprenditoriale.




MESSAGGIO INPS N.3871/2020 – CONGUAGLIO DI ANTICIPAZIONI PER QUARANTENA E MALATTIA

Con il messaggio in esame l’Inps, accogliendo una richiesta del nostro Sistema centrale, ha finalmente indicato le modalità concrete attraverso le quali informerà i datori di lavoro della causale alla base del certificato relativo alla condizione del lavoratore in quarantena o in malattia conclamata da Covid19.

Premessa

L’Inps, con il messaggio n. 3871 del 23 ottobre 2020, in allegato, offre alcune ulteriori precisazioni rispetto al tema del conguaglio che il datore di lavoro che ha anticipato le prestazioni nelle ipotesi di quarantena e malattia da COVID19 può richiedere all’Inps.

A questo proposito ricordiamo che, con il precedente messaggio n. 3653 del 09 ottobre 2020, l’Istituto aveva precisato la differenza tra le ipotesi di quarantena (provenienza dall’estero, contatto con casi sospetti, positività negli asintomatici) e la malattia conclamata, che conferma anche nel messaggio in esame.

Una delle criticità che ancora perdurano per la regolazione dei rapporti tra datore di lavoro, lavoratore e Istituto previdenziale è la difficoltà per il datore di lavoro di conoscere la causale (quarantena o malattia conclamata) del certificato medico esibito dal lavoratore ai fini della gestione del lavoratore (sul versante del rapporto di lavoro) e del corretto rapporto con l’Inps (ai fini dei conguagli). La tutela della privacy non consente, infatti, di conoscere la prognosi e le eventuali indicazioni presenti nel certificato (ad es., il numero del provvedimento del certificato di quarantena emesso dalla autorità sanitaria).

Il nostro Sistema centrale ha sottolineato il rilevante problema già in sede di emanazione del DL n. 18/2020 e le ha recentemente ribadite ai vertici del Ministero del lavoro e della salute.

L’Istituto, accogliendo con il messaggio in esame le istanze di Confindustria, indica finalmente le procedure grazie alle quali il datore di lavoro potrà venire a conoscenza della causale del certificato fornito dal lavoratore (ovviamente, nel rispetto della privacy).

Le informazioni necessarie (i codici che consentono di distinguere le tre ipotesi dei commi 1, 2 e 6 dell’art. 26) verranno messe a disposizione dall’Istituto sul Cassetto Previdenziale per le aziende e gli intermediari; inoltre, quotidianamente sarà inviata una PEC all’azienda con le medesime informazioni presenti sul Cassetto stesso – “CFLavoratore”, PUC del certificato medico, tutela riconosciuta, periodo dell’evento (“dataDa”, “dataA”), “codiceEvento” da utilizzare, codice conguaglio da utilizzare – e una e-mail di notifica agli intermediari.

Il messaggio

Oggetto del conguaglio sono “le prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all’importo anticipato per conto dell’Istituto” mentre, sul piano della individuazione del periodo di riferimento, l’Inps evidenzia che, per ora, procederà a consentire il conguaglio gestendo “gli eventi di “quarantena” a carico dell’Istituto con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020”.

I lavoratori, sulla base delle previsioni dell’art. 26, commi 1, 2 (relativi alla quarantena) e 6 (relativo alla malattia conclamata) del DL n. 18/2020, hanno diritto al trattamento di malattia (nei primi due casi, ai fini economici, nel secondo caso ai fini sostanziali). Il datore di lavoro che ha anticipato i relativi trattamenti ha diritto al recupero dell’anticipazione attraverso lo strumento del conguaglio.

L’Inps evidenzia che gli uffici territoriali stanno provvedendo all’accertamento del diritto dei lavoratori e  al riconoscimento dell’indennità c.d. quarantena e dell’indennità ai lavoratori “fragili” sulla base delle certificazioni prodotte.

Questi dati (certificazione di quarantena o di malattia conclamata) andranno ad alimentare apposite “tabelle di scambio” con le quali saranno fornite al datore di lavoro le informazioni necessarie alla procedura dei flussi contributivi, per le successive richieste di conguaglio da parte delle aziende.

L’Istituto ha individuato i codici che consentono di distinguere le tre tipologie: MV6, relativo alla quarantena dell’art. 26, comma 1; MV7, la quarantena del comma 2; MV8, la malattia conclamata richiamata nel comma 6.

“Le informazioni contenute nelle citate tabelle di scambio circa gli eventi afferenti alle predette tutele verranno messe a disposizione dall’Istituto sul Cassetto Previdenziale per le aziende e gli intermediari; quotidianamente sarà inviata una PEC all’azienda con le medesime informazioni presenti sul Cassetto stesso – “CFLavoratore”, PUC del certificato medico, tutela riconosciuta, periodo dell’evento (“dataDa”, “dataA”), “codiceEvento” da utilizzare, codice conguaglio da utilizzare – e una e-mail di notifica agli intermediari”.

Si richiama l’attenzione sul fatto che, in presenza di certificato non riconosciuto come appartenente alle tipologie in argomento, il relativo importo posto a conguaglio sarà ritenuto indebito.

L’Istituto indica anche le modalità per rettificare eventuali conguagli operati a titolo di indennità di malattia laddove invece la condizione del lavoratore fosse individuata come quarantena.

Conclusioni

Il documento dell’Inps, se risolve la questione inerente alla corretta classificazione del conguaglio, non risolve ancora il problema della tempestiva conoscenza della causale dell’assenza ai fini della gestione del lavoratore, che presuppone che la conoscenza della reale condizione (quarantena o malattia) pervenga al datore di lavoro immediatamente.

La conoscenza, infatti, è necessaria per sapere se si è in presenza di uno stato di malattia conclamata che impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa ovvero di quarantena che consente, laddove sia possibile svolgere la prestazione da remoto, la prosecuzione dell’attività lavorativa, ovviamente con le dovute cautele della quarantena.

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto ha, a questo proposito, approvato l’ordine del giorno del 21 ottobre 2020 con il quale invita gli organi dell’Ente, “alla luce del messaggio INPS Hermes n. 3653 del 2020, che ha distinto tra quarantena e malattia, a modificare le procedure in modo da consentire di inviare al datore di lavoro, sempre con immediatezza, una comunicazione che indichi espressamente se il lavoratore sia in malattia od in quarantena”.

All.to

Messaggio numero 3871 del 23-10-2020




AMBIENTE: AGGIORNAMENTI

Pubblicazione Decreto Direttoriale Piano di Caratterizzazione

Segnaliamo la pubblicazione del Decreto Direttoriale contenente il formato e i contenuti minimi delle istanze per l’approvazione dei Piani di caratterizzazione di aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di interesse nazionale. 

Il Decreto è disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente al seguente link: https://www.minambiente.it/notizie/pubblicato-il-decreto-direttoriale-che-individua-i-nuovi-contenuti-minimi-le-istanze

 

Sentenza CGUE su Fanghi di depurazione

Segnaliamo la sentenza della Corte di Giustizia Europea (n. C‑629/19) del 14 ottobre del 2020 in materia di gestione dei fanghi di depurazione, la quale ha avuto modo di affermare, lasciando comunque al giudice del rinvio l’onere di valutare il caso, che l’istituto della cessazione della qualifica di rifiuto deve essere interpretato “nel senso che i fanghi di depurazione prodotti durante il trattamento congiunto, in un impianto di depurazione, di acque reflue di origine industriale e domestica o urbana e inceneriti in un impianto di incenerimento di materiali residui ai fini del recupero di energia mediante produzione di vapore non devono essere considerati rifiuti se le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1 [criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto], della direttiva 2008/98 sono già soddisfatte prima del loro incenerimento.

In particolare, tale condizione si verifica, “sul fondamento di un’analisi scientifica e tecnica, se i fanghi di depurazione soddisfino i valori limite legali per le sostanze inquinanti e il loro incenerimento non porti a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.

Pertanto, lasciando comunque al giudice del rinvio la valutazione del caso, la sentenza fornisce delle indicazioni (in particolare ai punti 67,68 e 69) in base alle quali, se ricorrono alcune condizioni (rispetto dei valori limite legali per le sostanze inquinanti e l’incenerimento non porta a impatti complessivi negativi sull’ambiente) i fanghi di depurazione di un processo industriale non costituirebbero un rifiuto ai fini dell’uso efficiente delle risorse e dell’attuazione dell’economia circolare.

In allegato la sentenza in oggetto.

 

Circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 11 del 23 ottobre 2020

Trasmettiamo la Circolare del Comitato Nazionale, con la quale, a seguito del DPCM 13 ottobre 2020, si conferma il calendario per l’effettuazione delle verifiche previste dall’art. 13 del DM 120/2014 volte a valutare la preparazione dei responsabili tecnici delle imprese iscritte all’Albo, con l’avvertimento che nell’organizzazione delle prove dovranno essere applicate le disposizioni impartite con i DPCM del 13 e del 18 ottobre u.s. e rispettate le linee guida contenute nell’Allegato 9 al DPCM del 13 ottobre e con salvezza di quanto dovesse essere deciso in proposito dalle Regioni.

All news 72_Rifiuti. Fanghi di depurazione

All news 72_Circolare n. 11 del 23_10_2020 (Verifiche RT)




EMERGENZA COVID-19/DPCM 24OTTOBRE 2020: DISPOSIZIONI RESTRITTIVE IN VIGORE FINO AL PROSSIMO 24 NOVEMBRE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 24 ottobre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo DPCM, che sostituisce i DPCM (13 ottobre e 18 ottobre) delle scorse settimane, sarà efficace dal 26 ottobre 2020 e fino al prossimo 24 novembre.

 

Come i precedenti decreti, anche il nuovo DPCM è, in primo luogo, improntato alla riduzione degli assembramenti e, comunque, delle occasioni di incontro fisico non strettamente necessarie. A tal fine, esso prevede prescrizioni, divieti e raccomandazioni in linea con la logica di fondo di assicurare il distanziamento sociale, e consolida il monitoraggio delle Regioni sull’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, subordinando lo svolgimento di alcune attività ai relativi esiti.

 

Il nuovo DPCM contiene anche la disciplina per gli spostamenti da e per l’estero, che conferma il precedente impianto di divieti e obblighi (dichiarativi, di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, tampone) per la mobilità internazionale, per la cui illustrazione si rinvia alla Nota di aggiornamento 21 ottobre 2020 (all.to).

 

Di seguito, le principali misure del nuovo DPCM di interesse per le imprese.

Con riferimento alle attività produttive, in via generale, il nuovo DPCM ha confermato:

  • i protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica), le cui misure continuano ad applicarsi nei luoghi di lavoro, anche in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • la raccomandazione in merito all’utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile.

 

Quanto al novero delle attività sospese e consentite, il nuovo DPCM ha, tra l’altro:

  • sospeso le attività dei centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché per le attività dei centri di riabilitazione e per quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico. In tale ambito, il DPCM ha, altresì, sospeso le attività di palestre, piscine, centri natatori e benessere;

 

  • vietato lo svolgimento di fiere di qualunque genere e di altri analoghi eventi;

 

  • disposto la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;

 

  • sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

 

  • confermato: i) la sospensione di convegni, congressi e “altri eventi” (quest’ultimo riferimento è stato aggiunto dal nuovo DPCM), salva la possibilità di svolgersi a distanza; ii) la raccomandazione di svolgere in modalità a distanza le riunioni private. Appare ragionevole ritenere che la citata specificazione “altri eventi” non alteri, ampliandole, le dinamiche già disposte dai precedenti DPCM in merito alla sospensione degli incontri in presenza. Sul punto, inoltre, si segnala che la Circolare del Ministero dell’Interno 20 ottobre 2020, n. 15350/117/2/1 ha precisato che “la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.”. Infine, sempre in tema di eventi, il nuovo DPCM ha anche previsto che tutte le cerimonie pubbliche (da intendere come eventi di matrice pubblicistica) si svolgano, oltre che nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti, in assenza di pubblico;

 

  • confermato la possibilità di svolgere i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in linea con le FAQ del Ministero del lavoro), i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con riferimento agli altri corsi di formazione (non espressamente indicati nell’art. 1, co. 9, lett. s) del nuovo DPCM), resta poco chiara la formula è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, considerato che il DPCM riporta all’Allegato 9 le Linee guida della Conferenza delle Regioni sulle modalità di erogazione della formazione professionale, nelle quali le attività formative cui le stesse si riferiscono sono indicate in modo non tassativo. In ogni caso, in considerazione dell’andamento della emergenza epidemiologica e alla luce della ratio perseguita dal DPCM di ridurre al minimo le occasioni di incontro fisico, si ribadisce la raccomandazione di organizzare e svolgere i corsi di formazione a distanza;
  • confermato la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, disponendo, peraltro, il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

 

  • limitato sotto il profilo temporale (dalle 5:00 alle 18:00) e sostanziale (max 4 persone per tavolo, salvo che siano conviventi) lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione, precisando che le stesse restano consentite a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. I limiti temporali prescritti per le attività di ristorazione non si applicano a quella negli alberghi e in altre strutture ricettive per i clienti ivi alloggiati. In ogni caso, continuano a essere consentite nei limiti e alle condizioni di sicurezza contenute nei protocolli e nelle linee guida settoriali, le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande in ospedali, aeroporti e aree di servizio lungo le autostrade.

 

Infine, vale la pena segnalare che, in continuità con i precedenti decreti, il nuovo DPCM assegna al prefetto territorialmente competente l’esecuzione delle relative disposizioni. A tal fine, il prefetto informa preventivamente il Ministro dell’interno e si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

DPCM 24ottobre2020

 

Area Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841  [email protected] Relazioni industriali Giuseppe Baselice e Francesco Cotini)




CONVENZIONI CONFINDUSTRIA SERVIZI – RETINDUSTRIA: NEW ENTRY AUDI – GRUPPO VOLKSWAGEN ITALIA

Il marchio Audi del Gruppo Volkswagen dedica una offerta esclusiva agli associati Confindustria per il noleggio e leasing di flotte auto aziendali.

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AMBIENTE: TARI: AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE PMI OPERANTI NEL COMUNE DI SALERNO PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO D’IMPOSTA DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2020 A CAUSA DELLA CRISI DA COVID

Con delibera di Giunta n. 215 del 15/10/2020, il Comune di Salerno ha approvato uno stanziamento di Euro 3.000.000,00 per la concessione di aiuti, sotto forma di credito di imposta per il pagamento della TARI anno 2020, destinato alle PMI artigianali, commerciali industriali e di servizi, con sede operativa nel territorio del Comune di Salerno, appartenenti ai settori colpiti dalla crisi economico-finanziaria determinata dall’emergenza COVID 19.

Il contributo sarà concesso una tantum sotto forma di agevolazione fiscale da utilizzarsi in compensazione sul modello F24 di pagamento TARI; lo stesso è stabilito in misura percentuale sulla parte complessiva (fissa e variabile) del tributo dovuto, per un massimo di € 20.000,00 per contribuente (art. 5 c. 1 dell’avviso pubblico del Comune di Salerno pubblicato il 21/10/2020, in allegato).

Il diritto all’ottenimento del suddetto aiuto è subordinato al possesso dei requisiti indicati nel summenzionato avviso e alla presentazione della domanda entro le ore 12.00 del 21 Novembre 2020 attraverso la piattaforma digitale raggiungibile al seguente indirizzo internet: https://servizi.comune.salerno.it/web/home/sostegno-emergenza-covid-191. (art. 7)

Il Comune a seguito di istruttoria delle domande pervenute, provvederà a pubblicare l’elenco dei beneficiari dell’aiuto prima della scadenza dell’ultima rata del tributo, prevista per il 31 dicembre.

Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all’indirizzo [email protected].

All news 71avviso pubblico Tari Comune di Salerno




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