WEBINAR “NUOVI STRUMENTI UE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE” – 22 FEBBRAIO 2021 ORE 15.00

Nell’ambito dei Seminari sulle politiche dell’UE organizzati dalla Delegazione di Confindustria a Bruxelles, il prossimo 22 febbraio, alle ore 15.00, si terrà una presentazione sui nuovi strumenti introdotti dall’UE per facilitare l’internazionalizzazione delle imprese:

  1. I nuovi strumenti UE per l’internazionalizzazione: il portale Access2Markets e l’Helpdesk sulle sanzioni UE contro l’Iran – lunedì 22 febbraio 2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:00

 

Nei mesi scorsi, la Commissione europea ha introdotto due nuovi strumenti a supporto delle attività di import/export delle imprese, e in particolare delle PMI.

Si tratta: (i) del portale Access2Markets che, sulla base degli accordi commerciali vigenti, raccoglie tutte le principali informazioni utili alle imprese europee che vogliano operare con paesi extra-UE (dazi, regole di origine, procedure doganali) con informazioni prodotto per prodotto; (ii) del Due Diligence Helpdesk e del Sanctions Tool volti a supportare gli operatori economici – e in particolare le PMI – che commerciano con l’Iran. Durante il webinar, funzionari della Commissione europea illustreranno il funzionamento di tali strumenti, spiegando con esempi pratici gli aspetti operativi.

 

Interverranno in particolare:

  • Nina Baumeister, DG TRADE Commissione europea
  • Mihai Keller e Isabelle Monfort, DG FISMA Commissione europea
  • Nadiya Nychay, Dentons Europe

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Area Affari Internazionali e con Piccola Industria, sarà tenuto interamente in lingua inglese.

Per iscriversi al webinar è necessario compilare il seguente FORM: https://www.confindustria.it/Aree/opp214.nsf/iscrizione?openform




PROMOZIONE CONFINDUSTRIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA LUISS SUMMER SCHOOL 2021

Come per le scorse annualità, Confindustria promuove delle facilitazioni per i dipendenti del nostro Sistema di Rappresentanza interessati a partecipare alla Summer School della Luiss Business School.

Ai  dipendenti di Confindustria, a quelli delle Associazioni Territoriali e di Settore, e a tutti i dipendenti delle imprese Associate, sarà riconosciuto uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione dei propri figli alle attività in programma delle Summer School nel 2021.

Le Summer School hanno una durata di cinque giorni (dal lunedì al venerdì), si svolgono a Roma presso il Campus Luiss di Viale Romania (zona Parioli) e presso la sede di Viale Pola (zona Trieste) e sono disponibili anche in formula residenziale.

Per beneficiare dello sconto riservato, sarà sufficiente inviare una e-mail a [email protected] lasciando i propri contatti e indicando nell’oggetto “Promozione Confindustria Luiss Summer School 2021”. È importante, per ragioni amministrative, espletare prima il passaggio di contatto con la e-mail indicata e poi procedere all’iscrizione così da poter ricevere il codice sconto da utilizzare.

 

Relativamente al contenuto dei corsi e al calendario è possibile consultare il sito https://landing.luiss.it/summer-school-2020/index.php

Contenuti Summer School 2021
Da oltre 10 anni la Luiss propone dei programmi estivi rivolti agli studenti delle Scuole Superiori che consentono di iniziare un percorso di ingresso in Luiss già a partire dal terzultimo anno scolastico. Frequentando la Orientation 3 al terzultimo anno delle Superiori, è possibile ottenere attraverso un test finale di apprendimento 5 punti di bonus da utilizzare l’estate successiva durante il test di ammissione alla Luiss che verrà sostenuto al termine della Orientation 4. Per gli studenti al penultimo anno delle Superiori, la Orientation 4 consente di sostenere con un anno di anticipo il test di ammissione alla Luiss. Chi supera il test, avrà tempo fino all’autunno 2021 per scegliere il Corso di Laurea Luiss a cui iscriversi. La soglia minima per il superamento del test anticipato è stata fissata – anche per l’edizione 2021 – a 55/100. Per gli studenti dal primo al penultimo anno delle Superiori è disponibile un percorso che consente di vivere un’esperienza intensiva e concreta a contatto con un settore di grande attualità: il mondo della sceneggiatura e delle serie televisive attraverso la Writing. Questo percorso non prevede prove finali e con consente l’accesso in Luiss.

 

Costi

 

ORIENTATION 4 Formula Residenziale Formula Non Residenziale
14 – 18 giugno 1360,00 € 1190,00 €
21 – 25 giugno 1360,00 € 1190,00 €
28 giugno – 2 luglio 1360,00 € 1190,00 €
5 – 9 luglio 1190,00 € 1020,00 €
12 – 16 luglio 1190,00 € 1020,00 €
19 – 23 luglio 1190,00 € 1020,00 €
30 agosto – 3 settembre 1360,00 € 1190,00 €

 

ORIENTATION 3 Formula Residenziale Formula Non Residenziale
14 – 18 giugno 1190,00 € 1020,00 €
5 – 9 luglio 1020,00 € 850,00 €
12 – 16 luglio 1020,00 € 850,00 €
30 agosto – 3 settembre 1190,00 € 1020,00 €

 

WRITING Formula Residenziale Formula Non Residenziale
5 – 9 luglio 1020,00 € 850,00 €

 

Tutti i costi inseriti sono da ritenersi già scontati e inclusi di IVA.

Summer School 2021




WEBINAR ESPORTARE IN RUSSIA: CERTIFICAZIONI AEC, TUTTO CIÒ CHE BISOGNA SAPERE NEL 2021 – 12 FEBBRAIO, ORE 10.00

Riportiamo, di seguito, il programma del prossimo webinar di approfondimento ed aggiornamento sulle novità relative all’internazionalizzazione, organizzato da Promos in collaborazione con Sercons Italia.

L’incontro, in calendario per il prossimo 12 febbraio, alle ore 10.00, è dedicato alle tematiche generali delle esportazioni verso il mercato russo, la gestione delle pratiche burocratiche e gli ultimi aggiornamenti delle procedure di certificazioni per l’export in Russia e nell’Unione Doganale. Partendo da un’iniziale introduzione sui mercati in questione, si approfondiranno le regole tecniche e i recenti cambiamenti intervenuti.

Programma

Ore 10.00

Simona De Musso, Promos Italia

  • Saluto di apertura

Ore 10.10

Valeria Vinogradova | Certification Specialist – Head of BD group | Sercons Italia
Regina Sapego | Certification Specialist – Business Development Manager | Sercons Italia

  • Introduzione sui mercati EAC
  • La certificazione EAC: i regolamenti tecnici TR CU e la documentazione tecnica in russo
  • Suggerimenti utili: come affrontare i cambiamenti recenti nel modo migliore

Ore 12.00

  • Q&A e conclusioni lavori

Partecipazione gratuita

Iscriviti online

Invitiamo le aziende che si iscriveranno a darne cortese segnalazione ai nostri uffici (Monica De Carluccio, [email protected]), al fine di monitorare la presenza di imprese associate a Confindustria Salerno alle iniziative.




ASPETTI CONTRIBUTIVI CONSEGUENTI ALL’INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE E NELL’IPOTESI DI REVOCA DEL LICENZIAMENTO: MESSAGGIO INPS N.528/2021

Vi informiamo che l’INPS, con il messaggio n. 528/2021, in allegato, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento.

 

Come noto, il DL Agosto, prorogando e rimodulando le disposizioni introdotte dal DL 18/2020, prevede che le preclusioni e le sospensioni relative alle procedure di licenziamento collettivo ex. L. 223/1991 e ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966, non si applicano in presenza di determinate condizioni. Tra queste, è contemplata l’ipotesi di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, che consente l’accesso all’indennità NASpI ai lavoratori che vi aderiscono.

 

Tale disciplina è stata poi prorogata poi dalla Legge di Bilancio 2021 ( Legge 30 dicembre n.178).

 

L’Istituto chiarisce che le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con un accordo individuale, preceduto da un accordo sindacale, secondo quanto previsto dall’art. 14, del decreto Agosto, devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di: “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

 

I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice Tipo cessazione diverso da quello sopra indicato, dovranno procedere alle necessarie correzioni, secondo le consuete modalità.

 

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento, indipendentemente dal fatto che l’accordo preveda una risoluzione consensuale e non un licenziamento. Ciò in quanto, in applicazione dell’art. 2, comma 31, della L. 92/2012, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

 

Per quanto attiene alla misura del contributo e al computo dell’anzianità lavorativa, l’Istituto rimanda a quanto precisato con propria circolare n.40/2020.

 

Il contributo, interamente a carico del datore di lavoro, deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

 

L’Istituto specifica che per quanto attiene alle cessazione intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio in oggetto, il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento dell’obbligo contributivo entro e non oltre il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.

 

In merito poi alla revoca di licenziamento, come noto, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del DL Agosto (DL 104/2020) il datore di lavoro poteva revocare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, già intimati alla data di entrata in vigore della norma o intimati nel corso dell’anno 2020, a condizione che lo stesso inoltrasse contestualmente richiesta di trattamento di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinques del DL 18/2020, con decorrenza dalla data di efficacia del licenziamento revocato.

 

Successivamente, la L. 126/2020, di conversione in legge del DL Agosto, entrata in vigore il 14/10/2020, ha abrogato il comma 4 e pertanto la revoca dei licenziamenti è stata possibile dal 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020) al 13 ottobre 2020.

 

L’INPS chiarisce quindi che il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca e per tutta la durata dell’integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.

 

Viene ricordato inoltre che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro. 

 

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, devono versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale (vedasi circolare n. 70/2007 e messaggio n. 1775/2020).

 

Tenuto conto che, per espressa disposizione normativa, alla revoca del licenziamento ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del D.L. n. 104/2020, si applica una disciplina in deroga a quella ordinaria (prevista dall’art. 18, comma 10, della legge n. 300/1970) e che il legislatore ha precisato che “il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”, il datore di lavoro tenuto a versare al Fondo di Tesoreria la contribuzione afferente ai periodi pregressi (ossia le quote di TFR maturate dalla data del licenziamento alla data del ripristino del rapporto di lavoro e incrementate della rivalutazione ai sensi dell’articolo 2120 c.c.) è esonerato dal versamento degli oneri aggiuntivi.

 

I datori di lavoro che non abbiano adempiuto al suddetto obbligo sono tenuti al versamento delle quote di TFR – maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale richiesto ai sensi del comma 4 dell’articolo 14 del D.L. n. 104/2020 – entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella di pubblicazione del presente messaggio, senza applicazione di ulteriori oneri.

 

Resta fermo che, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo permane secondo le ordinarie scadenze durante i periodi di integrazione salariale non connessi alla fattispecie oggetto del presente messaggio.

 0D

Infine, a seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato. 

 

Per il recupero del c.d. ticket di licenziamento eventualmente versato, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) secondo le consuete modalità.

 

All.to

Messaggio numero 528 del 05-02-2021

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA: SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO

Vi informiamo che lo scorso 5 febbraio,  dopo quattro giorni di trattative, anche notturne, e quindici mesi di negoziato, Federmeccanica e Assistal e le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.

 

I punti salienti dell’intesa sono:

 

  1. INQUADRAMENTOE’ prevista una innovativa riforma del sistema di classificazione che recepisce l’evoluzione tecnologica e organizzativa delle figure professionali articolata in 9 livelli ripartiti in 4 “campi di responsabilità di ruolo” ed in particolare: Ruoli operativi, Ruoli Tecnico Specifici, Ruoli Specialistici e Gestionali, Ruoli di Gestione del cambiamento e innovazione. Segna il passaggio dalla mansione al ruolo: dal “Cosa si fa” al “Come si fa” e al “Come si può fare meglio”.

      Le nuove declaratorie, basate su “sei” criteri di professionalità, avranno decorrenza dal 1° giugno 2021. Il passaggio nei nuovi livelli di inquadramento avverrà mediante una tabella di conversione automatica e senza oneri per le imprese.

 

  1. MINIMI TABELLARI:E’ previsto un aumento medio a regime di euro 112,00 lordi mensili al livello C3 (ex 5^ categoria) in quattro tranches così distribuite: 25,00 euro da giugno 2021, 25,00 euro da giugno 2022, 27,00 euro da giugno 2023 e 35,00 euro da giugno 2024. Tali importi sono comprensivi della rivalutazione del costo della vita legata all’indice IPCA e della valorizzazione della riforma dell’inquadramento. Resta confermata la possibilità di assorbimento con le modalità previste dal CCNL 26 novembre 2016. Non è prevista alcuna una tantum per il periodo pregresso.

 

  1. WELFAREnon è variato l’importo di welfare contrattuale da mettere a disposizione dei lavoratori che resta pertanto pari a euro 200,00 annui, così come restano invariati sanità integrativa e previdenza complementare, salvo un incentivo di accesso a Cometa per i giovani a partire dal 2022. È stata anche prevista per l’assistenza sanitaria integrativa l’adesione dei pensionati metalmeccanici con oneri a loro totale carico.

 

  1. FORMAZIONEresta sostanzialmente invariato l’impianto con l’ introduzione di alcuni meccanismi per favorire la fruizione delle ore previste e la messa a disposizione di servizi per la formazione finanziati con un contributo aziendale una tantum di 1,5 per dipendente da versare nel mese di luglio 2021.

 

Si allega il testo dell’Accordo sottoscritto dalle Parti.

 

Ci riserviamo di fornirVi ulteriori approfondimenti tecnici nei prossimi giorni.

 

All.to

I.A. CCNL-Federmeccanica-Assistal-Fim-Fiom-Uilm-05-02-2021

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




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