Webinar – L’economia della Campania, venerdì 26 giugno, ore 17.00

Il prossimo 26 giugno, alle ore 17.00, si terrà il webinar “L’economia della Campania”, trasmesso in diretta streaming attraverso il canale Youtube della Banca d’Italia (https://www.youtube.com/user/bancaditalia).

In alternativa, è possibile seguire l’evento tramite la piattaforma WebEx seguendo le istruzioni allegate. Il link per partecipare verrà inviato con mail successiva dall’indirizzo [email protected]. Si consiglia di verificare anche la casella SPAM, nel caso l’account di posta elettronica la bloccasse.

Durante l’evento è possibile inviare quesiti sui temi trattati all’indirizzo email [email protected], a cui sarà possibile replicare al termine della presentazione o, se i tempi non lo consentiranno, successivamente via email.

Allegati

Come partecipare a un evento Webex – Partecipante

Programma relazione 2020




Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO: Incentivo Investimenti 2019

Informiamo che RAM Spa, società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una comunicazione pubblicata sul proprio sito, ha reso noto che le imprese potenzialmente beneficiarie dei contributi “Investimenti 2019”, impossibilitate a finalizzare, parzialmente o totalmente, l’investimento prenotato a causa dell’emergenza sanitaria in corso, possono comunicare tale impedimento al Ministero, oppure inviare

formale rinuncia alla prenotazione effettuata al seguente indirizzo pec [email protected] (oggetto della pec “emergenza COVID-19”).

 

Ciò al fine di rendere immediatamente utilizzabili le risorse accantonate, e di procedere così con la riacquisizione delle stesse mediante lo scorrimento della lista di cui sopra.

 

L’elenco delle imprese potenzialmente beneficiarie in base al posizionamento determinato dalla prenotazione dei fondi è reperibile al seguente link: http://ramspa.it/investimenti2019/elencodomande.html




BANDA ULTRALARGA – online la nuova piattaforma

Infratel Italia ha reso disponibile online la nuova piattaforma del Piano Strategico Banda Ultralarga https://bandaultralarga.italia.it/, completamente rivista e aggiornata all’identità online del Ministero dello Sviluppo economico.

La principale novità è la mappa interattiva che permetterà ai cittadini di visualizzare ed esplorare i dati riguardanti lo stato di avanzamento dei cantieri comune per comune. Le funzionalità geografiche e di ricerca sono direttamente collegate in modo da rendere i dati facilmente navigabili a diversi livelli di aggregazione. I diversi aggregati geografici (Italia, singola regione e Comune di riferimento) mettono a disposizione una serie di opzioni affinché l’utente possa visualizzare il dato per stato cantiere o per anno.

Anche le basi dati che alimentano la piattaforma sono rinnovate, attraverso nuove fonti e regole di aggregazioni, mentre il server viene aggiornato quotidianamente in modo da offrire una fotografia aggiornata agli utenti e alle amministrazioni locali.




VIETNAM: approvazione Free Trade Agreement e Investment Protection Agreement EU-VIETNAM

Nella seduta dello scorso 8 giugno 2020, l’Assemblea nazionale vietnamita ha approvato con un’ampia maggioranza l’Accordo di Libero Scambio e quello sulla Protezione degli Investimenti fra Unione Europea e Vietnam.

Entrambi i testi erano già stati ratificati dal Consiglio e dal Parlamento europeo, rispettivamente il 30 marzo e il 12 febbraio scorso.

L’FTA – di competenza esclusiva UE – è previsto entrare ufficialmente in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della conclusione della procedura prevista dalla normativa interna a ciascuna delle parti, verosimilmente il 1 agosto 2020 (è tuttavia possibile che UE e Vietnam definiscano una data precedente). L’Accordo sulla Protezione degli Investimenti necessiterà invece della ratifica da parte dei singoli Stati membri.

L’Accordo di Libero Scambio con il Vietnam rappresenta il secondo FTA con un paese Asean concluso dall’UE in meno di 4 mesi (dopo quello con Singapore) e il più ambizioso mai sottoscritto con un partner emergente. Una volta entrato a regime, comporterà infatti la piena liberalizzazione del 99% dei flussi commerciali fra le parti, garantendo alle imprese europee l’accesso al mercato vietnamita alle stesse condizioni preferenziali finora concesse ai 26 paesi con cui il Vietnam ha già sottoscritto Accordi di Libero Scambio.

Per un approfondimento sulle principali evidenze dell’Accordo e per un’analisi dei suoi effetti sull’export dell’Italia in Vietnam, si rimanda alla nota redatta da Confindustria e disponibile in allegato.

Allegati

FTA EU-Vietnam (febbraio 2020)

All. FTA EU Vietnam




Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – modifica D.Lgs. 81/08 – recepita la direttiva agenti cancerogeni/mutageni

Vi informiamo che lo scorso 9 giugno è stato pubblicato il decreto legislativo che recepisce la prima delle tre direttive, recentemente pubblicate, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Decreto Legislativo 1 giugno 2020, n. 44 –  Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2020, n. 145).

Il decreto, allegato, modifica il D.Lgs 81/2008 (in attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio).

In particolare le modifiche, sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla direttiva, riguardano:

la sostituzione del comma 6 dell’art. 242, relativamente alla sorveglianza sanitaria del lavoratore;
l’integrale sostituzione dell’allegato XLII (contenente l’elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali). Sono stati, di fatto, introdotti al punto sei i “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”;
l’integrale sostituzione dell’allegato XLIII (contenente i “valori limite di esposizione professionale degli agenti cancerogeni/mutageni), prevedendo nuovi agenti cancerogeni (tra cui la polvere di silice cristallina respirabile) e modifiche ad alcuni valori limite di sostanze già presenti (ed esempio la polvere di legno).
 

Si richiama l’attenzione sul fatto che sono numerosi gli obblighi del datore di lavoro (previsti dal titolo IX, capo II del DLGS 81/08) in tema di agenti cancerogeni/mutageni (dalla sostituzione, alla valutazione dei rischi, alle misure tecniche, etc.).

Il nostro Sistema centrale ha monitorato, dapprima in Europa, l’iter di definizione della direttiva e, poi in Italia, la fase di recepimento.

Si evidenzia che, in fase di consultazione delle parti sociali, Confindustria si è fatta parte attiva, coinvolgendo le altre associazioni di rappresentanza delle imprese, nel presentare una proposta comune, affinché, tra l’altro, fossero confermati, nell’ordinamento interno, i valori limite e le altre previsioni della direttiva. Questo in contrapposizione con quanto proposto, in fase di consultazione, dal Ministero del lavoro che, invece, chiedeva, in particolare, l’abbassamento di alcuni valori limite (ad esempio per la silice), con evidente aggravio di oneri per le imprese.

Il decreto entrerà in vigore il prossimo 24 giugno.

Seguirà una nota con un’analisi delle principali novità del Decreto legislativo.

Si riporta in allegato il testo del D.Lgs. n.44/2020.

Allegato

Dlgs 44 2020




Coefficiente per la rivalutazione del tfr e dei crediti da lavoro – maggio 2020

TFR

A maggio 2020 l’indice in base 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 102,3.

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione a maggio 2020 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2019, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,00625.

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 31 maggio 2020.

Allegati

Tabella+Crediti+lavoro_maggio20_150620_Confindustria

Tabella+TFR_maggio20_150620_Confindustria




Emergenza COVID-19/TRASPORTI – Disposizioni in materia di ingressi in Italia e alcune tipologie di trasporti in vigore fino al 14 luglio pv

Il DPCM 11 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11.06.2020) dà attuazione alle disposizioni contenute nel DL 19/2020 e nel DL 33/2020 ed ha efficacia dal 15 giugno 2020 (in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020) fino 14 luglio 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure contenute nel decreto medesimo. Il DPCM interviene nuovamente sulla disciplina degli ingressi in Italia e su alcune tipologia di trasporti.

 

Misure urgenti di contenimento del contagio (art.1, comma 1)

Si prevede che i Presidenti delle Regioni possono continuare ad effettuare la programmazione dei servizi di TPL di linea e non, con riduzioni o soppressione di alcuni servizi, sempreché siano assicurati i servizi minimi essenziali; questi ultimi, dovranno, comunque, essere modulati per evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto. Con provvedimento ministeriale, per le medesime finalità di contenimento dell’epidemia, si potrà disporre riduzioni e sospensioni dei servizi di trasporto, anche internazionali, imponendo specifici obblighi a utenti, equipaggi, vettori e armatori.

 

Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4)

La disposizione conferma e proroga nel tempo le disposizioni in precedenza adottate per regolamentare gli accessi delle persone sul territorio nazionale, da ultimo, dal DPCM 17.05.2020, con una modifica che si limita ad accorpare in un termine unico complessivo di 120 ore la franchigia per gli spostamenti di lavoro all’estero di personale di imprese italiane, in precedenza articolata in un termine ordinario di 72 ore, con possibile proroga di ulteriori 48 ore.

In particolare, ferme restando le indicazioni dell’art.1, commi 4 e 5 del D.L. 33/2020 (spostamenti da e per l’estero sono liberi e possono essere limitati solo con DPCM adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori) e dell’ art. 6 del Decreto in commento (spostamenti liberi con UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino, salvo specifiche deroghe; vedi oltre), si conferma che chiunque intenda fare ingresso sul territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario o stradale, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o che abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, è tenuto ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che indichi, in modo chiaro e dettagliato per consentire le specifiche verifiche da parte dei vettori le seguenti informazioni: motivi del viaggio; indirizzo dell’abitazione o dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con indicazione del mezzo di trasporto privato che sarà utilizzato per raggiungerlo; recapito telefonico in cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di isolamento fiduciario. I vettori e gli armatori, prima dell’imbarco, sono tenuti ad acquisire e verificare la dichiarazione dei passeggeri, a misurare la temperatura, vietando l’imbarco in caso di stato febbrile ovvero in caso di documentazione incompleta. Inoltre, sono chiamati a mettere in atto tutte le misure organizzative che in conformità alle indicazioni del “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM) nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 15 del DPCM) assicurano in tutti i momenti del viaggio il rispetto della distanza minima di un metro tra i passeggeri, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuale, con contestuale indicazione delle situazioni in cui gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.

Le persone sopra indicate, in ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a darne comunicazione all’Azienda Sanitaria territorialmente competente, e a svolgere un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso l’indirizzo comunicato all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 sono tenute a darne comunicazione tempestiva all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici per l’emergenza.

Le persone fisiche che entrano in Italia con i propri mezzi di trasporto, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, sempre fermo restando il rispetto delle indicazioni recate dall’art. 1, commi 4 e 5 del D.L. n. 33/2020 (spostamenti da e per l’estero sono liberi e possono essere limitati solo con DPCM adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori) e dall’art. 6 del decreto (spostamenti liberi con UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino, salvo specifiche deroghe; vedi oltre), anche se asintomatiche, sono parimenti tenute a dare comunicazione del loro ingresso all’Azienda sanitaria competente e sono sottoposte al periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni nel luogo indicato in tale comunicazione. Anche per loro, in caso di insorgenza di sintomi, scatta l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici dedicati all’emergenza.

Vengono, inoltre, confermate le modalità con cui l’operatore di sanità pubblica, alla luce delle comunicazioni ricevute, debba provvedere alla prescrizione della permanenza domiciliare (contatto telefonico della persona e raccolta di informazioni su zone di soggiorno e percorso di viaggio da lei effettuato nei 14 giorni precedenti; informazione del medico di medicina generale o pediatra da cui la persona è assistita dell’avvio dell’isolamento fiduciario; certificare l’assenza dal lavoro, rilascio di una dichiarazione all’INPS, al datore di lavoro, e al medico “di famiglia” o pediatra di una dichiarazione che attesti che per motivi di sanità pubblica la persona è stata posta in quarantena precauzionale specificandone la data di inizio e fine; accertamento dell’assenza di sintomi da parte della persona e degli eventuali conviventi; informazione della persona sui sintomi, la contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da adottare per proteggere i conviventi.

Le disposizioni e le limitazioni sopra esposte non trovano applicazione per:

1) gli equipaggi dei mezzi di trasporto;

2) il personale viaggiante delle imprese;

3) i cittadini e i residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

4) il personale sanitario;

5) i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

6) il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

7) i movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;

8) i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari;

9) gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Si conferma, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’Estero e di adempimento di obblighi internazionali.

 

Transiti e soggiorni di breve durata (art. 5)

Si conferma e proroga nel tempo, quanto già previsto sul tema dal DPCM 17 maggio scorso, anche in questo caso, con la sola modifica dell’accorpamento dei termini delle franchigie temporali ordinarie e delle possibili proroghe, in precedenza previste. In particolare, in deroga all’obbligo di isolamento fiduciario previsto dall’articolo 4, si prevede che le persone in ingresso in Italia, per motivi di lavoro, necessità, o salute, con mezzi di trasporto di linea, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, hanno una franchigia complessiva di 120 ore di tempo per soggiornare nel territorio nazionale e sono tenute a fornire al vettore o armatore, con cui effettuano lo spostamento verso il nostro Paeseuna dichiarazione di autocertificazione, dove vengono specificati i motivi del viaggio (motivi di lavoro, necessità, salute) e la durata della permanenza; l’indirizzo del luogo di soggiorno in Italia (in caso di più luoghi, vanno indicati tutti) e il mezzo privato con cui lo si raggiunge; recapito telefonico per essere contattato. Contestualmente alla compilazione della dichiarazione, chi entra in Italia assume l’obbligo di lasciare il nostro Paese al termine del periodo di permanenza dichiarato (non eccedente la durata complessiva di 120 ore), superato tale termine, di iniziare il periodo di auto isolamento fiduciario nel luogo indicato nel modulo, nonché, in caso di manifestazione dei sintomi di contagio da virus COVID-19, di avvertire l’Autorità sanitaria, attraverso gli opportuni numeri per l’emergenza sottoponendosi alle relative determinazioni.

In ogni caso, le persone in ingresso in Italia sopra indicate, anche se asintomatiche, devono comunque comunicare il loro ingresso all’Azienda sanitaria territorialmente competente.

Analogamente, in caso di ingresso in Italia, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, con mezzo di trasporto privato o proprio, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o avendo soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, le persone per poter soggiornare nel territorio nazionale per un periodo massimo di 120 ore, sono tenute a dare tempestiva comunicazione del loro ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di entrata nel territorio nazionale, rendendo, contestualmente, la medesima dichiarazione di autocertificazione riportata in precedenza, per i casi di trasporto di linea.

In caso di trasporto terrestre che preveda l’attraversamento del territorio nazionale come transito per altro Paese UE o extra UE, si è comunque tenuti a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di ingresso nel territorio nazionale, e in caso di insorgenza di sintomi collegabili al virus COVID-19 a darne tempestiva comunicazione all’Autorità Sanitaria. La permanenza massima in caso di transito è di 36 ore. Superati tali termini, scattano gli obblighi di comunicazione e isolamento fiduciario validi per le persone in ingresso in Italia.
Con specifico riferimento al trasporto aereo, in caso di viaggio con transito in Italia e destinazione estera, i passeggeri non sono tenuti alla comunicazione alla azienda sanitaria e alla autocertificazione sopra esposte, fermo restando l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi alla ASL competente.

I passeggeri in transito ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia sono comunque tenuti a fornire al vettore una dichiarazione di autocertificazione, che specifichi: motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; la località finale del viaggio; codice identificativo del viaggio e del mezzo di trasporto di linea con cui si raggiunge la meta finale; recapito telefonico per contatti durante la permanenza in Italia. I passeggeri, inoltre, non si devono allontanare, all’interno delle aerostazioni, dalle aree specificamente loro destinate.
In caso di viaggio aereo con destinazione finale in Italia e transito in altro aeroporto italiano, i passeggeri comunicano la propria presenza all’Azienda sanitaria locale competente rispetto alla destinazione finale una volta compiuto lo sbarco (che si considera come il luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea con cui si è fatto ingresso in Italia).

 

Anche le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per:

1) gli equipaggi dei mezzi di trasporto;

2) il personale viaggiante delle imprese;

3) i cittadini e i residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

4) il personale sanitario

5) i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

6) il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

7) i movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;

8) i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari;

9) gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Si conferma, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’Estero e di adempimento di obblighi internazionali.

 

Ulteriori disposizioni in tema di spostamenti da e verso l’estero (art.6)

Anche questo articolo conferma quanto dal DPCM 17 maggio, estendendo, fino al 30 giugno p.v. il divieto di spostamenti da e verso Paesi diversi da quelli indicati nell’articolo, (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, ferma restando la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In particolare, si prevede che, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale, ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. 33/2020, non sono, quindi, soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

  1. a) Stati membri dell’Unione Europea;
  2. b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
  3. c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  4. d) Andorra, Principato di Monaco;
  5. e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Come in precedenza riportato, l’articolo conferma che gli adempimenti previsti dall’art. 4 del decreto per gli ingressi in Italia e dall’art. 5 per i transiti e i soggiorni brevi si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori diversi da quelli sopra elencati, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.

 

Disposizioni in materia di navi da crociera (art. 7)

Viene prorogato nel tempo quanto in precedenza da ultimo disposto dal DPCM 17 Maggio, come integrato con Decreto interministeriale n. 207, in materia di navi da crociera, confermando la sospensione dei servizi e la possibilità per le navi battenti bandiera estera di entrare nei porti nazionali esclusivamente per la sosta inoperosa.

Si prevede la sospensione dei servizi di crociera operati da navi passeggeri italiane. Per le crociere attualmente in servizio, si conferma che le società di gestione, gli armatori e i comandanti di navi italiane non possono imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già a bordo fino al termine della crociera, con l’obbligo di sbarco di tutti i passeggeri nel porto di destinazione finale, qualora non siano già stati sbarcati nei porti di scalo.

Con riferimento allo sbarco di passeggeri di navi che fanno ingresso in Italia, i passeggeri con domicilio, residenza o dimora abituale in Italia sono tenuti alla tempestiva comunicazione del proprio ingresso in Italia all’azienda sanitaria locale competente e sono sottoposti alla misura cautelare dell’isolamento fiduciario per 14 giorni, dovendo segnalare all’Autorità sanitaria l’eventuale manifestarsi di sintomi collegabili al virus COVID-19.  

Per i passeggeri di nazionalità italiana, ma con residenza estera, si applicano le medesime misure descritte in precedenza, con isolamento presso un indirizzo sul territorio nazionale da loro indicato al momento dello sbarco, oppure con possibilità, in alternativa, di richiesta di trasferimento, a carico dell’armatore, presso destinazioni estere, con trasporto aereo o stradale. I passeggeri di nazionalità estera sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere a spese dell’armatore della nave. I passeggeri di nazionalità italiana possono raggiungere il luogo dove svolgere il periodo di isolamento fiduciario esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

Quanto riportato per i passeggeri, articolato in base alle diverse nazionalità e residenze individuali, si applica anche all’equipaggio della nave che, a seguito di autorizzazione da parte dell’Autorità sanitaria, può porsi in auto isolamento a bordo della nave.

Salvo disposizioni diverse da parte dell’autorità sanitaria, nel caso sia stato accertato a bordo almeno un caso di contagio Covid-19, per i passeggeri che durante la crociera abbiano avuto contatto stretto con persona contagiata da COVID-19 sono sottoposti a quarantena presso la località da loro indicata sul territorio nazionale. In alternativa, possono richiedere immediato trasferimento con trasporto protetto e dedicato, a spese dell’armatore, presso destinazioni fuori dai confini nazionali.
A tale disciplina è possibile derogare con decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento di obblighi internazionali.

Misure in materia di trasporto pubblico di linea (art 8)

Si conferma che, al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne sono espletate anche sulla base di quanto previsto dal citato “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM), nonché dalle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 15 del DPCM).

Infine, si prevede come in precedenza che, in relazione ad eventuali nuove esigenze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può, con proprio Decreto integrare o modificare le richiamate Linee guida e, previo accordo con i sottoscrittori, il Protocollo condiviso di regolamentazione del settore trasporto e logistica.

 

Esecuzione e monitoraggio delle misure (art. 10)

L’esecuzione dell’adozione delle misure e l’effettiva attuazione delle stesse è demandata al Prefetto competente per territorio che informa il Ministero dell’Interno. Per adempiere a tale compito, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, e ove sia necessario delle forze armate.

Il Dpcm è reperibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

Allegato

DPCM 11.06.2020

 




webinar “La contraffazione online e il posizionamento del marchio nei siti di comparazione e di marketplace”. 24 giugno 2020

Il prossimo Mercoledì 24 giugno 2020, alle ore 9.30, si terrà il webinar “La contraffazione online e il posizionamento del marchio nei siti di comparazione e di marketplace”

L’evento è organizzato all’interno del progetto “Marchi e Disegni comunitari” nato dalla cooperazione tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). L’iniziativa, giunta alla decima edizione, è coordinata da Innexta – Consorzio Camerale per il credito e la finanza, e prevede la realizzazione di diverse attività con l’obiettivo di offrire una maggiore consapevolezza degli strumenti di protezione del patrimonio intangibile delle imprese.

Nel corso del webinar si approfondiranno le due anime del tema “Come si posizionano i marchi nell’ambito online e soprattutto nei siti di comparazione fra marchi e nei marketplace più noti, quali ad esempio Amazon?”: da una parte i titolari dei marchi che hanno interesse a che il proprio venga veicolato attraverso canali specifici e che non venga comparato con marchi diversi; dall’altra i gestori delle piattaforme di marketplace ovvero i soggetti che gestiscono siti di comparazione, che invece hanno interessi talvolta contrapposti a questi ultimi.

Programma

09:30 – 09:40 Saluti di apertura

09:40 – 09:50 Presentazione del progetto “Marchi e disegni comunitari” Chiara Carzaniga Innexta – Consorzio camerale Credito e Finanza

09:50 – 10:20 Contraffazione on line: domain names, metatag, keyword e marketplace Michela Maggi Avvocato in Milano – PhD in proprietà intellettuale

10:20 – 10:50 Gli strumenti offerti da Amazon ai titolari dei diritti per la lotta alla contraffazione online Alessandro Nicolis Amazon Global Brand Relations

10:50 – 11:20 I database EUIPO che supportano i titolari dei diritti nella lotta alla contraffazione on line Massimo Antonelli

11:20 – 11:50 Legittimità dell’uso del marchio nei siti di comparazione Davide Sarti

L’iniziativa è stata accredita dall’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale per n. 2 crediti formativi in materia di Marchi.

Per iscriversi, accedere al seguente link: https://www.marchiedisegni.eu/webinar-24-giugno-2020/




Emergenza COVID-19/AGEVOLAZIONI Bando CCIAA di Salerno concessioni contributi a fondo perduto alle MPMI per abbattimento interessi e accessori sui finanziamenti bancari

Ricordiamo che sono aperti i termini del bando della Camera di Commercio di Salerno, destinato alle micro e piccole e medie imprese della provincia di Salerno, e che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l’abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti bancari concessi ai sensi del DL Liquidità.

Nello specifico, il contributo consiste in un sostegno economico a fondo perduto erogato in un’unica soluzione, finalizzato all’abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti di importo:

 

– non superiore a euro 25.000,00 concessi ai sensi dell’art. 13 lett. m) del DL 23/2020 cd Liquidità

– non superiore a euro 120.000,00 concessi ai sensi dell’art. 13 lett. n) del DL 23/2020 cd Liquidità

richiesti dalle imprese per le seguenti finalità:

  • esigenze di liquidità;
  • consolidamento delle passività a breve
  • investimenti produttivi.

 

L’entità dell’abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinato nella misura del 100% della quota per interessi e oneri accessori relativa all’intero finanziamento, fino ad un contributo massimo di 1.500,00 euro.

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco-Servizio Agef, autenticandosi con le procedure previste (clicca qui per accedere).




Webinar: “Prospettive per il commercio internazionale e per il sistema fieristico oltre il Covid-19″ – 26.6.20

Il prossimo 26 giugno, a partire dalle ore 9:00, Confindustria organizza il webinar “Prospettive per il commercio internazionale e per il sistema fieristico oltre il Covid-19″.

L’iniziativa vedrà l’intervento del Chief Economist SACE, Alessandro Terzulli, del Direttore Generale del Comitato Fiere Industria, Franco Bianchi, e prevede la testimonianza da parte di alcune Associazioni di settore del Sistema.

Per iscriversi è necessario registrarsi al seguente  link entro il 24 giugno.

Per agevolare i lavori dell’evento, è possibile inviare domande e quesiti di approfondimento compilando la sezione dedicata all’interno del modulo entro il 23 giugno.

Il webinar si terrà su piattaforma digitale.

Il link per il collegamento verrà condiviso circa 24 ore prima dell’evento.

 

In allegato è disponibile la locandina con i dettagli e il Programma dell’iniziativa, per le imprese associate interessate .

Allegato

Webinar – commercio mondiale e fiere_26.6.20