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Ecco l’esercito dei nuovi poveri

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Taglio al cuneo, tutti gli aumenti dal 1° luglio

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Cassa integrazione domande entro venerdì

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Pasquale Sessa eletto Vice Presidente del Consiglio di Presidenza dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

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Messaggio Inps n. 2584 del 24 giugno – prime indicazioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori con diritto al riconoscimento tutele ex art. 26 DL. 18/20

L’Inps con il messaggio n. 2584 del 24 giugno, in attesa della pubblicazione di una specifica circolare, fornisce prime indicazioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori che hanno diritto al riconoscimento delle tutele previste dall’art. 26 “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato” del DL n. 18/2020, vale a dire malattia e degenza ospedaliera.

 

L’Istituto precisa che, per quel che riguarda la categoria dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, rientrano nell’ambito di applicazione della norma soli i lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.

 

L’art. 26, al comma 1, equipara la quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto.

 

L’Inps evidenzia che il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e quello della quarantena precauzionale.

 

Quindi, la tutela è riconosciuta a valle di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, per via dell’equiparazione della stessa alla malattia e per via l’obbligo del lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.

 

L’Inps, inoltre, nel messaggio chiarisce che nulla è cambiato – sotto il profilo previdenziale e contrattuale – in merito alla specifica tutela prevista in caso di malattia comportante incapacità temporanea al lavoro per le diverse categorie di lavoratori, incluso l’eventuale diverso rischio specifico indennizzato a talune categorie di lavoratori. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico Inps, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore e, se prevista, si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, specificamente indicata dai Ccnl di riferimento.

 

La norma esclude il calcolo di questi periodi ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto.

 

L’Inps evidenzia che per il riconoscimento della tutela della malattia in caso di quarantena, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante indica gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore presso l’operatore di sanità pubblica e da questo comunicate successivamente all’Inps.

In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso.

L’articolo 26, al comma 2, dispone che per i lavoratori pubblici e privati con patologie di particolare gravità (disabili gravi, immunodepressi, malati oncologici) il periodo di assenza da lavoro – debitamente certificato – è equiparato a degenza ospedaliera.

Nel rinviare al messaggio n. 2584/2020 per le specificità relative alle singole categorie di patologie gravi, si segnala che il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, per garantire l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.

L’Inps ricorda che la degenza ospedaliera prevede una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.

Con riferimento alla certificazione sanitaria, l’Istituto precisa che, nelle note di diagnosi, il medico curante deve dare indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica.

Gli uffici medico legali dell’Inps territorialmente competenti verificano la certificazione prodotta, acquisendo, ove se ne ravvisi l’opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.

Anche in tali casi, in attesa dell’integrazione documentale, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso in attesa di regolarizzazione.

Il messaggio Inps n. 2584/2020 segnala che in base all’ art. 26, comma 6, in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, sulla base della specifica normativa di riferimento.

Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente al 17 marzo – data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 – sono considerati validi anche i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

L’Inps chiarisce che sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla data di entrata in vigore del decreto, anche i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

L’Istituto precisa che per la tutela di cui all’art. 26 comma 2, stante l’equiparazione del periodo di assenza alla degenza ospedaliera, è considerato valido il certificato pervenuto entro l’anno di prescrizione.

Infine, si rimanda alla lettura dell’allegato al messaggio n.2584 “Gestione delle certificazioni per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’art. 26 del D.L. 18 del 2020, nei casi di pagamento a conguaglio o diretto.”, in quanto utile per la gestione delle singole fattispecie di certificazione per eventi precedenti e/o successivi al 17 marzo 2020.

All.ti Messaggio numero 2584 del 24-06-2020 Messaggio numero 2584 del 24-06-2020_Allegato n 1

 




Industria 4.0: nuovo bando Macchinari Innovativi. COMPILAZIONE domande dal 23 luglio pv, INVIO dal 30 luglio pv

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione previste dal nuovo bando “Macchinari innovativi”, che ha l’obiettivo di favorire investimenti di PMI e reti d’impresa nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Per la misura, di seguito dettagliata, sono disponibili complessivamente 265 milioni di euro per sostenere la competitività e la trasformazione tecnologica dei sistemi produttivi nei territori interessati, attraverso l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature innovative.

Imprese ammissibili

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, ovvero hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
  • sono in regola con la normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro e della salvaguardia dell’ambiente, nonché con gli obblighi contributivi;
  • non hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.

Possono accedere alle agevolazioni anche i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali e le reti d’impresa.

Programma ammissibili

I programmi di investimento ammissibili devono:

  • prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati da reti d’impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;
  • essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate;
  • prevedere l’acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare.

I beni oggetto del programma di investimento devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.

Le spese correlate ai programmi di investimento devono essere:

  • relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi;
  • riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell’attivo patrimoniale dell’impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
  • riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
  • pagate esclusivamente in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • conformi alla normativa comunitaria in merito all’ammissibilità delle spese nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali programmazione 2014-2020;
  • ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dell’impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75 %. Il mix di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:

  • per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40%;
  • per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%.

Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni.

Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, a cui sono demandate le relative attività istruttorie.

Le risorse per gli investimenti agevolativi sono finanziati dal Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR e saranno rese disponibili alle imprese attraverso l’apertura di due distinti sportelli, a ciascuno dei quali sarà destinato un ammontare pari a euro 132.500.000,00.

Termini e modalità di presentazione delle istanze nell’ambito del primo sportello

Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello di cui all’art. 5 d.lgs. n. 123/98, potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica.

Per accedere alla procedura informatica bisogna essere in possesso di una casella PEC attiva (nel caso di PMI la PEC utilizzata deve risultare la medesima comunicata al Registro delle imprese) e della Carta nazionale dei servizi, oltre che del PIN rilasciato con la stessa Carta.

L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

  1. A) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 23 luglio 2020;
    B) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 30 luglio 2020.

Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le istanze presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.

Ciascuna impresa può presentare, sia in forma autonoma che in qualità di aderente ad una rete d’impresa, una sola domanda di agevolazione.

Qualora le risorse residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento della dotazione finanziaria. DD_23_giugno_2020




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