Doppia spinta da 40 miliardi divisa tra manovra e fondi Ue

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PROROGA DELLE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE E ACCESSO ALL’INDENNITÀ DI NASPI: CIRCOLARE INPS N.111/2020

Con la circolare n.111 dello scorso 29 settembre, in allegato, l’INPS fornisce istruzioni in materia di proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché riguardo la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI di cui all’articolo 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 104 del 2020.

 

Proroga delle indennità di disoccupazione

 

In riferimento alla proroga delle indennità di disoccupazione di cui all’oggetto, come noto, l’articolo 5 del DL. n.104/2020, prevede che i trattamenti di NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza.

 

La circolare in commento chiarisce che i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità Covid-19 previste dal DL 18/2020 e dal DL 34/2020, nonché delle indennità del DL 104/2020, non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione.

 

La suddetta proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle medesime indennità NASpI e DIS-COLL introdotta dall’articolo 92 del decreto Rilancio Italia.

 

L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL, riconosciute dalla disposizione ex articolo 5 DL n. 104/2020, è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 

L’Istituto precisa che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DISCOLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.

 

Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto l’INPS procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.

 

Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI – per la quale è previsto l’accredito della contribuzione figurativa – la circolare precisa che anche per le ulteriori due mensilità aggiuntive erogate in attuazione del richiamato articolo 5 DL n. 104/2020 verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

 

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI

 

Come noto, l’art. 14 del DL 104/2020 interviene riguardo la disciplina del blocco dei licenziamenti, prorogando il divieto fino all’integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (18 settimane) o fino all’integrale fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, continuando pertanto a non poter dar luogo a licenziamenti collettivi o a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

 

Il comma 3 del citato art. 14 DL 104/2020 dispone che le preclusioni e le sospensioni non trovano applicazione, tra le altre, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

 

La disposizione in argomento, infine, prevede espressamente che ai suddetti lavoratori, che cessano il rapporto di lavoro aderendo al predetto accordo collettivo aziendale, è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI di cui all’articolo 1 del D.lgs n. 22 del 2015.

 

A tal riguardo, l’Istituto chiarisce che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

 

All.to

Circolare numero 111 del 29-09-2020




ASSONIME CIRCOLARE N. 24/2020 – EFFICIENZA ENERGETICA: RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2002

È disponibile presso i nostri uffici la circolare 24/2020 – Efficienza energetica: recepimento della direttiva (UE) 2018/2002.

Il documento illustra le modifiche apportate alla normativa nazionale in materia di efficienza energetica dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 con cui è stata recepita la direttiva europea (UE) 2018/2002.  Le nuove disposizioni sono in vigore dallo scorso 29 luglio.

Il decreto ha aggiornato l’obiettivo nazionale di risparmio energetico per tener conto dell’orizzonte temporale del 2030 e ha adeguato la disciplina per conseguire tale obiettivo. Sono state aggiornate le regole relative all’obbligo delle grandi imprese e delle imprese a forte consumo di energia di eseguire diagnosi energetiche, nonché le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole sulle diagnosi energetiche.

Riguardo alla misurazione e alla fatturazione dei consumi, rilevanti novità riguardano l’obbligo di installare contatori leggibili da remoto, le regole specifiche per i condomini e gli edifici polifunzionali e le disposizioni per assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni sulla fatturazione dei consumi a tutela degli utenti finali. Quanto, infine, alle misure per migliorare l’efficienza energetica nell’edilizia, con le nuove disposizioni viene esteso e rafforzato il programma nazionale per la riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione.

Le aziende interessate, possono richiedere copia della circolare inviando una mail a [email protected]




FG Industria Grafica, l’esperienza crea

In campo il Dna vincente dell’azienda specializzata in stampa digitale che, negli ultimi mesi, ha ideato nuovi prodotti per nuovi bisogni

Ricerca e innovazione, sommate all’esperienza, ancora una volta si sono dimostrati gli anticorpi necessari per resistere a situazioni complesse. La FG Industria Grafica, azienda salernitana specializzata nella stampa digitale con tecnologie all’avanguardia ed ecosostenibili, nel difficile periodo dell’esplodere del coronavirus non si è riconvertita, ma ha messo in campo tutta la forza del suo DNA dedicandosi alla progettazione e realizzazione di dispositivi capaci di soddisfare nuovi bisogni, aiutando aziende, uffici e punti vendita a garantire sicurezza ai lavoratori e alla clientela, nel rispetto delle normative vigenti.
Tra i suoi prodotti si possono trovare parafiati in plexiglass, coloninne igienizzanti, totem segnaletici, adesivi calpestabili, pellicole protettive antibatteriche, vetrofanie e cartelli informativi. L’ultima novità è il tessuto in poliestere con trattamento antibatterico specifico per la realizzazione di mascherine personalizzate. La stampa sublimatica con inchiostri certificati rende il tessuto idoneo al contatto diretto con la pelle, anche di bambini di età inferiore ai 3 anni, garantendo un prodotto sicuro, ecologico e di altissima qualità. L’innovativa azienda salernitana propone inoltre una linea di divisori in alluminio e tessuto, antibatterici e fonoassorbenti o divisori più pratici in pannelli sandwich con finestra in plexiglass.

Tra i nuovi prodotti realizzati:
• Parafiati in plexiglass
• Colonnine igienizzanti
• Totem segnaletici
• Adesivi calpestabili
• Vetrofanie
• Divisori in alluminio e tessuto
• Divisori basic
• Tessuto antibatterico
• Cavalieri per menu




AUTOTRASPORTO – RIMBORSO ACCISE GASOLIO III TRIMESTRE 2020 – DOMANDA ENTRO IL PROSSIMO 2 NOVEMBRE

Con nota del 25 settembre 2020, prot. 331642/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° ottobre al 2 novembre 2020, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel III trimestre (1° luglio – 30 settembre 2020).

 

E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2020).

 

Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018

 

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, confermiamo che il beneficio spetta per:

 

  1. a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  1. b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

 

  1. c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

 

L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°luglio e il 30 settembre 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.

 

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

 

Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.

 

 

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

 

Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.

 

Sottolineiamo che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

 

Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.

 

Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.

Nota Ag_Dogane 25.09.2020 prot. 331642_RU-rimborso accise III trimestre 2020




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https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2020/09/selezione-articoli_30_09_2020.pdf




AUTORIZZAZIONE COMMISSIONE EUROPEA PROROGA MORATORIA DI LEGGE AL 31 GENNAIO 2021

Informiamo che il Ministero Economia e Finanze ha comunicato il via libera della Commissione europea

alla proroga al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico) della moratoria sui finanziamenti per le PMI – prevista dal decreto-legge n. 104/2020, cd. DL Agosto – e della connessa garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI .

 

Di seguito il link al comunicato stampa del MEF.

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Via-libera-della-Commissione-Europea-alla-proroga-della-moratoria-sui-finanziamenti-per-le-PMI/

 




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