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DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N.104 – INTEGRAZIONI SALARIALI COVID-19: CIRCOLARE INPS N.115/2020
Vi informiamo che l’INPS ha pubblicato la circolare n.115/2020, in allegato, con cui illustra le novità apportate dal DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto) all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno al reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19.
Come noto infatti, l’art. 1 del DL 104/2020 ha rideterminato il numero massimo delle settimane di integrazione salariale per emergenza Covid-19 che i datori di lavoro possono richiedere fino al 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive).
La disposizione normativa ha di fatto azzerato il conteggio dei periodi già fruiti fino al 12 luglio 2020, prevedendo la possibilità per i datori di lavoro di richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga) per una durata massima di 9 settimane, per i periodi decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori 9 settimane nel medesimo periodo.
Si ricorda che i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime 9 settimane concesse dal DL 104/2020.
Come previsto inoltre dal DL Agosto, mentre il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutte le aziende che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.
Mentre per il primo periodo di 9 settimane non si prevedono oneri specifici a carico azienda, il ricorso all’ulteriore periodo di 9 settimane prevede invece un contributo addizionale da determinare in relazione al calo (o meno) del fatturato aziendale (raffronto tra 1° semestre 2019 e quello 2020).
In particolare, la misura del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è pari al:
–9% per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
–18% per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale e potranno quindi accedere al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale senza dover versare il predetto contributo.
Per i necessari approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.
All.toCIRCOLARE INPS 115_2020