EMERGENZA COVID-19/TRASPORTI ECCEZIONALI: PROROGA VALIDITÀ AUTORIZZAZIONI AL 29 OTTOBRE 2020
Informiamo che il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con nota del 14.10.2020 della Direzione Generale per la sicurezza stradale, ha fornito chiarimenti sulla scadenza della proroga della validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali.
L’articolo 103, comma 2, DL 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, aveva esteso la validità di tutte le autorizzazioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020 per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 29 ottobre 2020, come era stato disposto anche dalla circolare del 1° giugno 2020, n. 4051, emanata anch’essa dalla Direzione Generale della sicurezza stradale.
Ciò è confermato anche dall’art.1, comma 4, DL 83/2020, convertito dalla L.124/2020, che dispone “ I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”. Inoltre, anche l’allegato 1 alla suddetta legge non include, tra le disposizioni ivi contemplate, l’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, convertito dalla legge 27/2020.
Pertanto, il MIT ha precisato che le autorizzazioni, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade, ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, hanno validità fino al 29 ottobre 2020.