Ambiente: Roadshow CONAI 2020: webinar del 7 ottobre u.s. pubblicazione slide
Alleghiamo le slide del webinar “”Le responsabilità e deleghe nella gestione dei rifiuti” “ svoltosi il 7 ottobre u.s.
Ambiente: Roadshow CONAI 2020: webinar del 30 settembre u.s. pubblicazione slide
Alleghiamo le slide del webinar “La gestione di particolari tipologie di rifiuti “ svoltosi il 30 settembre u.s.
WEBINAR “LE OPPORTUNITÀ IN SUD AFRICA E GLI STRUMENTI DI SACE E SIMEST”, 30 OTTOBRE 2020
L’Ambasciata d’Italia a Pretoria, in collaborazione con Agenzia ICE e SACE/SIMEST, organizza il Webinar “Le opportunità in Sud Africa e gli strumenti di SACE e SIMEST”.
Il webinar si terrà il 30 ottobre dalle 10.00 alle 11.30.
Il Sud Africa rappresenta da solo circa 1/5 del PIL dell’Africa Subsahariana. E’ inoltre l’economia più diversificata del continente, con catene del valore complete in diversi settori (dall’automotive all’agroindustria, dal minerario alla difesa), una rete infrastrutturale senza eguali nella regione, uno stato di diritto con solide tradizioni, ricche risorse naturali e un sistema finanziario e bancario di ottimo livello. Il piano per la creazione dell’African Continental Free Trade Area (AfCFTA) potrebbe inoltre nel prossimo futuro accrescere l’importanza del Sud Africa quale punto d’accesso all’intero mercato africano.
Con circa 2 miliardi di euro l’anno di importazioni dall’Italia, il Sud Africa non solo è di gran lunga il più importante mercato di destinazione dell’export italiano in Africa Subsahariana, ma è anche un mercato di destinazione di primissimo piano a livello mondiale. Numerose sono le aziende italiane già attive nel paese, anche grazie alla presenza di una comunità di circa 40.000 connazionali.
Nel presentare alle imprese italiane interessate a questo mercato una rinnovata e più stretta collaborazione tra rete diplomatico-consolare, Agenzia ICE, SACE e SIMEST, questo webinar si propone di:
– fornire alle imprese italiane interessate maggiori informazioni sul Sud Africa e sulla presenza del Sistema Italia nel paese;
– presentare gli strumenti messi a disposizione da SIMEST con un focus specifico sul paese e sull’area;
– presentare gli strumenti messi a disposizione da SACE con un focus specifico sul paese e sull’area.
Le aziende interessate potranno iscriversi al seguente link https://app.glueup.com/event/internazionalizzazione-ed-export-come-motori-della-ripartenza-28569/home.html, dandone informazione ai nostri uffici ([email protected]).
BRASILE: VIDEOCONFERENZA DI PETROBRAS CON AZIENDE ITALIANE (11 NOVEMBRE ORE 15.00 ITALIA)
l’esplorazione, l’estrazione, la raffinazione, il trasporto e la commercializzazione di petrolio e gas naturale.
Invitiamo le aziende associate potenzialmente interessate a registrarsi al seguente link:
In allegato è disponibile la locandina con una breve presentazione di Petrobras.
DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE (Thailandia – Stati Uniti)
Si riportano a seguire e in allegato le informazioni relative a procedimenti attivati da paesi terzi nei confronti dell’UE o di singoli Stati membri:
1) Thailandia – nuova inchiesta di salvaguardia sull’import di fogli di alluminio (codici Taric specificati in tabella). In allegato notifica di apertura al WTO e le statistiche rese disponibili dalla Commissione europea.
1 | Product: | Aluminium Foil |
2 | Country taking action: | Thailand |
3 | EU Countries concerned: | EU 28 |
4 | Type of Case: | Safeguard |
5 | Status + Date: | Initiated on 18 September 2020 (See the attached notice of initiation) |
6 | Tariff codes: | The Thai Customs Tariff Code 7607.11.00.000 and 7607.19.00.090 |
7 | Comext extraction: | EU exports amounted to EUR 3.1. million in 2019 (out of which 87% from Germany). See attachment for more details. |
8 | Comments: |
Thailand_alu_foil_WTO notification initiation.pdf|
2) Stati Uniti – nuova inchiesta di salvaguardia sull’import di mirtilli freschi, refrigerati o congelati (codici doganali specificati in tabella). In allegato notifica di apertura al WTO e le statistiche rese disponibili dalla Commissione Europea. La UE si è registrata come parte interessata nell’indagine.
Product: | Fresh, Chilled, or Frozen Blueberries |
Country taking action: | United States |
EU Countries Concerned: | Erga Omnes |
Type of Case: | Safeguard Investigation |
Status + Date: | The U.S. International Trade Commission-USITC initiated the investigation on 6 October 2020 (see attached Notice of Initiation) |
Tariff codes: | under Harmonized Tariff Schedule of the United States (“HTSUS”) statistical reporting numbers 0810.40.0024; 0810.40.0026; 0810.40.0029; 0811.90.2024; 0811.90.2030; and 0811.90.2040 (as amended). |
Comext extraction: | See attached |
Comments: | Persons wishing to participate in the investigation as parties must file an entry of appearance with the Secretary to the Commission not later than 21 days after publication of the notice of institution in the Federal Register (9th October 2020).
The FOREIGN PRODUCER QUESTIONNAIRE may be downloaded at the USITC’s website for this investigation https://usitc.gov/blueberries and returned no later than November 16, 2020.
USITC will make their serious injury determination on or before 11 February 2021. If affirmative, they will submit to the President their report on or before 29 March 2021. |
IMPORTANTE: Il collegamento aggiornato per accedere alla pagina del caso è il seguente: https://usitc.gov/blueberries
La comunicazione che segue, diretta alle aziende identificate come possibili produttori o esportatori di mirtilli freschi o congelati situati al di fuori degli Stati Uniti, è stata inserita da USITC agli atti del procedimento.
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Please use the updated link to access the case page.
The United States International Trade Commission is investigating fresh, chilled, or frozen blueberries under section 202 of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. § 2252).
In this proceeding, the Commission must determine whether fresh, chilled, or frozen blueberries are being imported into the United States in such increased quantities as to be a substantial cause of serious injury or the threat of serious injury to the domestic industry producing such blueberries.
Your firm has been identified as a possible producer or exporter of fresh, chilled, or frozen blueberries located outside the United States. Please visit the USITC’s website for this investigation at
https://usitc.gov/blueberries and download and complete the FOREIGN PRODUCER QUESTIONNAIRE.
Please complete the questionnaire electronically in the MS Word document. Instructions for filing your response can be found on last page of the questionnaire, or to upload your response to the secure drop box:
Upload via Secure Drop Box.—Upload the completed questionnaire in MS Word format along with a scanned copy of the signed certification page (page 1) through the Commission’s secure upload facility: Web address: https://dropbox.usitc.gov/oinv/ Pin: BLUE
Please return the completed questionnaire to the Commission no later than November 16, 2020. Please direct questions regarding the questionnaire and correspondence to Investigator: Jason Duncan ([email protected], 202-205-3432) at the U.S. International Trade Commission, 500 E Street, SW, Washington, D.C. 20436.
USA_SFG_Blueberries_WTO Notification_initiation.pdf|
Copy of BLUEBERRIES USA (1).xlsx|
DIFESA COMMERCIALE – PUBBLICATA LA RELAZIONE UE SULLE DISTORSIONI DEL MERCATO RIGUARDANTE LA RUSSIA
La Commissione europea ha pubblicato la relazione sulle distorsioni del mercato riguardante la Russia, ai fini dei procedimenti di difesa commerciale. Si tratta del secondo rapporto elaborato dalla UE dopo l’introduzione, nel 2018, di una nuova metodologia di calcolo del dumping, applicabile alle importazioni provenienti da paesi terzi con distorsioni significative del mercato. Il primo rapporto, pubblicato contestualmente all’entrata in vigore della nuova normativa, riguardava la situazione in Cina.
La Commissione ha focalizzato, in modo prioritario, la propria attenzione sui due paesi in base al criterio di rilevanza nelle attività antidumping dell’UE e per la presenza di segnali evidenti dell’esistenza di interferenze statali nell’economia e di fenomeni anticoncorrenziali e distorsivi, a livello macroeconomico, nei principali fattori di produzione ed in comparti specifici, quali siderurgia, alluminio, sostanze chimiche ecc.
Le relazioni forniscono evidenze ed argomentazioni necessarie all’industria europea per poter richiedere, nell’ambito delle inchieste antidumping, l’applicazione della nuova metodologia di calcolo. Come è noto, infatti, con le modifiche legislative introdotte nel 2018 si elimina la distinzione tra economie di mercato e non, prevedendo un sistema “country neutral” (laddove la precedente normativa qualificava espressamente alcuni paesi, fra cui la Cina, come economie non di mercato, la nuova disciplina opera soltanto una distinzione tra Paesi membri e non membri dell’OMC); inoltre, se per i membri dell’OMC il metodo standard per calcolare il margine di dumping ed i relativi dazi è dato dalla comparazione dei prezzi all’esportazione con i prezzi o i costi interni del Paese esportatore, nei casi in cui non sia opportuno riferirsi ad essi a causa dell’esistenza di distorsioni significative, la Commissione europea potrà ricorrere a prezzi, costi o benchmark internazionali.
Il rapporto sulla Russia è disponibile al seguente link: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf
Per approfondimenti si rimanda al comunicato della Commissione europea: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2197
ELEMENTI UTILI PER SEGUIRE LA GESTIONE DEI LAVORATORI DA PARTE DELLE AUTORITÀ SANITARIE
Il nostro Sistema centrale segnala numerosi quesiti in ordine al comportamento da tenere nei confronti dei lavoratori, ad esempio nelle ipotesi di contatto con persone che sono risultate positive al COVID19 (es., colleghi di lavoro del lavoratore risultato positivo) ovvero che sono entrate a contatto (anche come conviventi) con persone a loro volta entrate in contatto con persone positive al COVID19 (è il caso, ad esempio, dei conviventi del lavoratore in quarantena per essere contatto stretto del collega risultato positivo al COVID19).
In questi ed in altri casi similari occorre seguire, ovviamente, esclusivamente le indicazioni del medico di base e delle autorità sanitarie, senza adottare misure che potrebbero anche influire negativamente sui percorsi definiti dalle autorità sanitarie. Appare ovviamente essenziale il concorso del medico competente.
È altresì utile conoscere quale uso verrà fatto dei tamponi e quale sarà il percorso delle quarantene e degli isolamenti, anche al fine di programmare il rientro del lavoratore, tenendo conto della previsione del Protocollo del 14 marzo 2020, che disciplina le modalità del rientro in azienda del lavoratore risultato positivo al COVID19.
A questo proposito, evidenziamo alcuni recenti documenti ufficiali ai quali fare riferimento, anche solamente per conoscere quali sono le iniziative ed i percorsi che saranno adottate dalle autorità sanitarie.
- Quarantena e malattia
In primo luogo, appare utile richiamare innanzitutto il Messaggio dell’Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020, che consente di operare la distinzione tra quarantena (che sussiste nelle ipotesi previste dall’art. 26, comma 1, del DL n. 18/2020[1] ) e malattia (che sussiste nell’ipotesi prevista dall’art. 26, comma 6[2]).
La quarantena è prevista nelle quattro ipotesi previste dall’art. 26, comma 1 del DL n. 18/2020:
- 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13:
“h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
“i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico”
- 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
- d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;
“e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus”
A questo proposito, si richiama la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 (che verrà commentata a breve) dove evidenzia che la quarantena “si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione”.
- Caso e contatto
Il secondo elemento utile è la declinazione delle ipotesi di “caso” e di “contatto”, che può essere rinvenuta nel Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19. Versione del 25 giugno 2020
In estrema sintesi, occorre distinguere tra “caso” (sospetto, probabile, confermato) e “contatti” (stretto o casuale) secondo le seguenti schematiche indicazioni:
CASO SOSPETTO | Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e dispnea) E senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica E storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; |
Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta E che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; | |
Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, dispnea) E che richieda il ricovero ospedaliero (Severe Acute Respiratory Infection, SARI) E senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. | |
CASO PROBABILE | Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real TimePCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. |
CASO CONFERMATO | Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità o da laboratori Regionali di Riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. |
CONTATTO – DEFINIZIONE | Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato di COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi nel caso (o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento). Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona esposta da 48 ore prima fino a 14 giorni dopo la raccolta del campione positivo del caso (o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento) (10). |
CONTATTO STRETTO | una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. |
CONTATTO CASUALE | Qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto. |
- Trattamento dei casi e dei contatti
È quindi utile aver presenti le definizioni fondamentali ed il trattamento dei casi, individuabili nella recente circolare del Ministero della salute “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.”
Rinviando ovviamente alla lettura della circolare, si possono evidenziare le definizioni delle differenti situazioni nelle quali si può venire a trovare la persona e i conseguenti comportamenti delle autorità sanitarie.
Isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2: separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
Quarantena: si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
La circolare del Ministero della salute conferma che i lavoratori in quarantena sono “sani” ma che potrebbero evidenziare la comparsa di sintomi (nel qual caso diverrebbero malati).
Casi positivi asintomatici: persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici: persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine: persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Contatti stretti asintomatici: i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Da ultimo, si evidenzia che la Circolare raccomanda, tra l’altro, di “non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità”
Alcuni casi concreti, sulla base anche dei quesiti pervenuti, riferibili alla raccomandazione contenuta nella circolare:
- il convivente di un lavoratore il cui collega (con il quale è stato a contatto stretto) sia risultato positivo non deve restare in quarantena né essere sottoposto a tampone;
- il lavoratore convivente con il figlio che sia in quarantena (non perché positivo ma) perché contatto stretto di un compagno di scuola risultato positivo al COVID19
- Uso dei tamponi
Appare poi utile conoscere come gli organi sanitari gestiranno l’uso dei tamponi, relativamente ai differenti casi sopra evidenziati. Le indicazioni sono reperibili nella nota tecnica dell’ISS “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”.
In particolare, la nota tecnica evidenzia che “la persona in attesa del risultato del test deve essere posta in quarantena. Se il risultato del test è positivo il Dipartimento di Prevenzione prescriverà l’isolamento alla persona interessata e la quarantena ai contatti stretti”.
Questa indicazione sembra risolvere una parte delle questioni interpretative relative alla condizione del lavoratore nel periodo di attesa del tampone.
Il documento è completato da una tabella sinottica che raccorda le ipotesi di “caso” e “contatto” con il tipo di tampone da prescrivere e dalla rappresentazione delle finalità dei tamponi molecolare, antigenico rapido e sierologico.
- Gestione della persona in quarantena
Altrettanto utile, al fine di conoscere la gestione dei casi anche dal punto di vista dei tempi della quarantena rispetto all’evoluzione della situazione della persona in quarantena, è una recente circolare della Regione Lombardia “Aggiornamento delle indicazioni per la durata dell’isolamento e della quarantena dei casi confermati di Covid-19 e contatti stretti di casi confermati; utilizzo dei test diagnostici”
- Il rientro in azienda
Da ultimo, si ricorda che il Protocollo del 24 aprile 2020, in tema di sorveglianza sanitaria, prevede che “per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia
Si evidenzia, quindi, che le modalità per il rilascio della avvenuta negativizzazione sono da riferirsi alle più recenti indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute.
______________________________________________________
[1] “Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
[2] “Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19”
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
SETTORE METALMECCANICO: COMUNICAZIONE SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI – ASTENSIONE DAL LAVORO DEL 5 NOVEMBRE 2020
Le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil Nazionali comunicano di aver “indetto uno sciopero nazionale di 4 ore per turno di lavoro, per giovedì 5 Novembre 2020, di tutta la categoria dei metalmeccanici che applicano il CCNL Federmeccanica/Assistal.
Quanto sopra si articolerà secondo le modalità decise in tutti i territori e/o regioni.
La motivazione dello sciopero è la seguente:
-Rinnovo del CCNL Federmeccanica – Assistal”.
Ai sensi dell’Accordo di settore stipulato il 17 luglio 2003 come modificato dall’intesa del 4 febbraio 2004, invitiamo le aziende che svolgono servizi pubblici essenziali a predisporre le prestazioni indispensabili che le stesse siano tenute ad assicurare.
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]