DOMANDE DI CIGO COVID PER PERIODI SUCCESSIVI AL 16 NOVEMBRE 2020 – TERMINE DI SCADENZA

Il nostro Sistema centrale comunica che sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito ai termini di scadenza delle domande di cassa integrazione covid19 presentate a decorrere dal 16 novembre 2020.

 

La norma (decreto legge n. 137/2020, all’articolo 12, c. 5) riporta il riferimento ad un periodo di prima applicazione, che, se fosse operativo, confermerebbe la scadenza delle domande al 30 novembre anziché al mese successivo rispetto all’inizio del periodo di sospensione (ossia il 31 dicembre).

 

La norma effettivamente non è chiara, così come il riferimento ad un periodo di prima applicazione, che ormai, rispetto a quel decreto-legge, dovrebbe ritenersi spirato.

 

Il nostro Sistema centrale ha condiviso la questione con l’Inps e la posizione dell’Istituto è in linea nel ritenere inoperante tale previsione normativa e nel confermare l’unica scadenza del 31 dicembre 2020 per le domande relative a periodi di sospensione successivi al 16 novembre 2020.

 

In questo senso, l’Inps ha inviato al Ministero del lavoro una bozza di circolare che, nel commentare il DL n. 137/2020, non richiama assolutamente il periodo di prima applicazione, confermando dunque questa impostazione.

 

Ci riserviamo ulteriori comunicazioni non appena la posizione verrà formalizzata dall’Inps.




RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE E ACCESSO ALL’INDENNITÀ NASPI – ART. 14, COMMA 3, DL 104/2020: MESSAGGIO INPS N.4464/2020

Come noto, l’articolo 14, comma 3, del DL n. 104 del 2020 dispone che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14, non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, operando quindi di fatto una risoluzione consensuale; i predetti lavoratori, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, possono conseguentemente accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

 

Tale disposizione, ricordiamo essere stata successivamente ripresa dall’art. 12, commi 9 -10 e 11, del DL n.137/2020 (c.d. Decreto Ristori).

 

L’INPS con messaggio n.4464/2020, in allegato, ritornando sull’argomento già trattato con propria circolare n.111/2020 e dopo aver rammentato le fattispecie che consentono di norma ai lavoratori l’accesso alla NASpI, ribadisce che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale, nonché – qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso – la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.

 

All.to

Messaggio numero 4464 del 26-11-2020

 




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