Come comunicato con nostra informativa dello scorso 27 novembre, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 4464/2020, in allegato, contenente importanti chiarimenti in materia di accesso alla Naspi e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale previsto dall’art. 14 comma 3 del DL n. 104/2020.
Tali precisazioni si sono rese necessarie in quanto, nonostante l’INPS avesse già fornito chiare indicazioni sul tema con la circolare n. 111 del 2020, molte Sedi INPS stanno negando il diritto alla Naspi nell’ipotesi prevista dalla suddetta norma. Le Sedi in sostanza da un lato non considerano la risoluzione in oggetto una fattispecie che dà titolo alla Naspi , dall’altro non stanno dando alcun rilievo alla documentazione allegata alla domanda di Naspi, nonostante tale documentazione sia prevista dalla stessa circolare n 111.
Per questo motivo il nostro Sistema centrale ha sollecitato sia il Lavoro che l’INPS affinché fossero emanate ulteriori indicazioni confermative del dettato normativo e della documentazione da allegare alla domanda di Naspi
L’INPS quindi nel ricordare che nel tempo sono state riconosciute ulteriori fattispecie di accesso alla Naspi che si differenziano dal licenziamento o dalla cessazione a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato, ha fatto riferimento al DL n. 104 del 2020, che ha aggiunto la fattispecie dell’accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, che costituisce una delle ipotesi di deroga al divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per GMO, attualmente vigente.
Si tratta di un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, comporta la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: i lavoratori aderenti, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, possono accedere alla Naspi.
La norma ha carattere generale e si applica in tutti i casi di sottoscrizione degli accordi stipulati che riguardino o meno aziende che possano accedere ancora ai trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si precisa inoltre che l’accesso alla Naspi per i lavoratori che aderiscono agli accordi citati è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per GMO. Vari commentatori avevano ipotizzato che l’accordo di risoluzione del rapporto si dovesse definire entro la data ultima prevista dalla legge ma che la decorrenza della risoluzione del rapporto sarebbe potuta avvenire, concretamente, anche in data successiva, fissata dall’accordo stesso. In realtà la formulazione utilizzata, sul punto, dalla circolare non sembra dare spazio a tale interpretazione, lasciando intendere che l’accesso alla Naspi non possa avere decorrenza diversa da quella del termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per GMO.
Per accedere alla Naspi i lavoratori sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di Naspi, ad allegare l’accordo collettivo aziendale e – qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso – la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.
Infine, sempre dietro richiesta del nostro Sistema centrale, l’Inps ha confermato che anche il personale dirigente, eventualmente aderente agli accordi in commento, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, può accedere all’indennità Naspi.
All.to Messaggio numero 4464 del 26-11-2020