Dai decreti Ristori liquidati 2.3 miliardi a 613mila partite Iva
Packaging ecologico, filiera italiana al via
Crediti di imposta per le imprese. La fattura tiene conto dell’anticipo
OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE CON AZIENDE ESTERE/SERVIZIO DI PARTENARIATO ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Il Servizio di partenariato Enterprise Europe Network è la principale rete europea a sostegno gratuito delle imprese ed opera in contatto con il Sistema Camerale nazionale ed internazionale. Nata per accrescere il potenziale innovativo e competitivo delle piccole e medie imprese nei mercati europei ed internazionali, è presente in oltre 50 paesi, tra cui l’Italia, attraverso servizi di assistenza e di orientamento, favorendo opportunità di cooperazione economica, industriale e tecnologica.
EEN consente di consultare una serie di richieste di cooperazione, attraverso una banca dati diretta a creare opportunità di internazionalizzazione alle imprese, con la finalità di vendere all’estero i propri prodotti e proporsi come fornitori stabili. Sono presenti anche eventi di partenariato e b2b.
Questo il LINK per ISCRIVERSI al portale, dove è possibile verificare le richieste attive: https://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
Attuando una ricerca con parola chiave saranno visibili le offerte e le richieste dei potenziali partner esteri e sarà pubblicare, al contempo, pubblicare le proprie.
In caso di iscrizione, per la validazione del profilo le imprese campane dovranno comunicare l’avvenuta registrazione a Simone Sparano, referente per UNIONCAMERE Campania della Rete EEN, a mezzo e-mail ([email protected]) tenendoci in copia per dialogare con la rete e monitorare le adesioni (Monica De Carluccio – [email protected]).
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Di seguito, a titolo esemplificativo, alcune richieste in evidenza:
(Cliccare su “Request More Information” per avere tutte le informazioni di dettaglio sul contatto)
Una società di vendita on line irlandese sta cercando un accordo di outsourcing per trovare articoli da regalo.
Un’azienda tessile ungherese cerca un partner per subfornitura in Europa per il taglio, la confezione di prodotti tessili e un partner per la tintura dei tessuti.
Un’agenzia commerciale tedesca con una lunga esperienza cerca prodotti per l’industria aerospaziale, cioè componenti o parti strutturali (motori, sistemi di scarico dei gas, sistemi di ventilazione e ossigeno, turbine, equipaggiamento della cabina di pilotaggio, ali e altro). Vengono offerti contratti di agenzia commerciale. L’accordo includerà servizi di vendita e supporto all’internazionalizzazione.
Azienda polacca con esperienza nella produzione di scambiatori di calore è alla ricerca di fornitori dei componenti. Il potenziale partner dovrebbe produrre e fornire strutture in acciaio (principalmente di supporto), supporti e fogli laminati come alloggiamenti per i ventilatori.
Azienda Lussemburghese operante nella vendita di componenti di automobili, componenti di aviazione, parti di veicoli commerciali e tecnologia di automazione. Sta cercando fornitori internazionali deli componenti menzionate, che siano disposti a entrare nel mercato di lingua tedesca. L’agenzia può offrire vendita e gestione del progetto e supporto logistico.
Per elaborare un rapporto di mercato sull’industria siderurgica dell’UE, un istituto di ricerca giapponese cercando esperti, società di consulenza dell’UE, centri di ricerca e sviluppo con comprovata esperienza nell’industria siderurgica dell’UE. Il compito includerà: ricerche documentarie, interviste ad aziende target, studio sul campo e ispezione delle strutture; l’obiettivo è fornire un’ampia panoramica dell’industria siderurgica dell’UE.
Azienda russa produce “modernized universal screw-cutting lathes “. L’azienda è alla ricerca di fornitori affidabili di vari prodotti di alta qualità (bulloni in metallo, dadi, viti, filettature, nonché cuscinetti) utilizzati per la produzione di torni a vite e per la conclusione di accordi di fornitura reciprocamente vantaggiosi.
Azienda tedesca, specializzata nella lavorazione dei metalli a controllo numerico computerizzato (CNC), produce, assembla e collauda pezzi di precisione di alta qualità. L’azienda cerca subappaltatori dell’industria automobilistica in tutti i paesi europei.
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B2B vituali attualmente presenti:
EU Fashion Match Amsterdam 10.0 VIRTUAL edition 25 and 26 January 2021
https://fashionmatch-10thedition.b2match.io/
Bringing Value to Agrobiomass –evento di matchmaking incentrato su come creare valore dall’agrobiomassa
https://bringing-value-to-agrobiomass.b2match.io/home
B2B Cooperation Platform Wood Construction
https://WKO.at/tirol/b2bwoodconstruction20
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-19 – CIRCOLARE INPS N.139/2020
L’INPS con la circolare n.139/2020, in allegato, illustra le novità apportate dal DL n.137/2020 (cd Decreto Ristori), come integrato dai successivi DL n.149/2020 e n.157/2020, all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno al reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con la Nota che segue, redatta dal nostro Sistema centrale, si evidenziano i punti più rilevanti della circolare.
In tema di provvedimenti sulla CIG si ricorda, in estrema sintesi, che:
- il DL 137/2020 concede ulteriori 6 settimane di CIG Covid19, che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021;
- il DL 149/2020 proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti che si collocano tra il 1° ed il 30 settembre collegati all’emergenza Covid-19 previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (originariamente identificati nel termine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa) ed abroga il comma 7 dell’art. 12 del DL 137/2020. Inoltre, estende la CIGO Covid19 prevista dal DL n 137/2020 ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL n. 149/2020 (9 novembre 2020);
- il DL 157/2020 estende anche la CIGO Covid19 del DL n. 104/2020 ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
Nel rinviare alla lettura della circolare, si evidenziano i principali elementi.
La nuova prestazione
Il DL Ristori prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.
Il coordinamento con il DL 104/2020
I datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi integrazione salariale rientranti nella disciplina del DL 104/2020 potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni previste dal DL 104/2020 anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
La circolare in commento propone tre esempi:
| Azienda che ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020 | Potrà richiedere, ai sensi della disciplina di cui al decreto–legge n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale |
| Azienda cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al decreto–legge n. 104/2020 | Potrà richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal decreto – legge n. 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 |
| Azienda che ha già richiesto – con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 – le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal decreto-legge n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto | Sulla base del decreto-legge n. 137/2020, i periodi collocati anche parzialmente in periodi successivi al
15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137/2020, per cui l’azienda potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021 |
Con riferimento alla prima ipotesi, il nostro Sistema centrale evidenzia che finora le Sedi Inps stanno, invece, richiedendo il versamento del contributo e Confindustria è ripetutamente intervenuta per porre fine a tale impropria richiesta. L’uscita della circolare in commento dovrebbe aver posto fine a tale prassi scorretta.
Imprese destinatarie delle 6 settimane. Si tratta di due categorie di datori di lavoro:
- datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso: la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 e sarà possibile a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Inps alle seconde 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020;
- datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e riportati negli allegati 1e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive (questi datori di lavoro possono accedere ai trattamenti di cui al comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione).
Da sottolineare che, comunque, sia in caso di ricorso all’intero periodo (precedenti 18 settimane più le nuove 6) sia che si scomputino le nuove 6 dalle ultime 9, le aziende restano scoperte per il periodo 28 – 31 dicembre.
Contributo addizionale
La circolare conferma (v. anche circolare Inps n. 115/2020) l’obbligo del versamento del contributo addizionale (calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) a seconda dell’andamento del fatturato aziendale, anche per i datori di lavoro che presentano domanda di CIGO Covid 19, cassa integrazione guadagni in deroga e assegno ordinario per le 6 settimane.
Si riepilogano le condizioni per il pagamento del contributo addizionale.
| per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% | 9% |
| per le imprese che, dal raffronto operato tra primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato | 18% |
| Per le imprese che sono andate incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20% | nessun contributo |
| Per le imprese che hanno avviato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019 | nessun contributo |
| Per le imprese appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 – riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento. | nessun contributo |
| Imprese appartenenti ai settori per i quali è disposta la chiusura o limitazione delle attività’ economiche e produttive, per periodi che decorrono dal 16 novembre 2020 | nessun contributo |
Lavoratori destinatari del periodo di sospensione delle 6 settimane e integrazione dei nominativi relativi ai lavoratori risultanti dipendenti alla data del 9 novembre 2020. La circolare riepiloga i criteri per individuare i lavoratori destinatari delle nuove 6 settimane di CIG Covid19 (ordinaria, deroga e assegno ordinario). In particolare, evidenzia che la prestazione è riconosciuta anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 149/2020). Agli stessi lavoratori che risultino dipendenti a quella stessa data è estesa anche la prestazione prevista dal DL 104/2020 (in base all’art. 13 del DL 157/2020).
La circolare si sofferma anche sui termini decadenziali previsti per le domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale, ricordando il termine decadenziale generale indicato dall’art. 1, comma 5 del DL n. 104/2020 (fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa) e sottolineando la possibilità di integrazione con i nominativi dei lavoratori che risultino dipendenti alla data del 9 novembre 2020 per le sole domande già presentate e relative ai periodi del decreto-legge n. 104/2020.
Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per le 6 settimane. La circolare conferma quanto anticipato nel messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020 in merito alla corretta interpretazione del termine decadenziale previsto per le domande relative alle 6 settimane di trattamento di integrazione salariale, che è da riferirsi al 31 dicembre 2020 in luogo di quello ordinario (mese successivo a quello di inizio della sospensione).
La circolare ribadisce che detto termine si sarebbe collocato alla data del 30 novembre 2020. Tuttavia, considerato che l’applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell’articolo 12 non assolve la specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, si conferma che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).
La circolare ricorda, poi, che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata riferito a più mesi, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.
L’Inps affronta, poi, altri aspetti, per i quali non risultano particolari modifiche (Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 137/2020, Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria, Domande di assegno ordinario del (FIS), Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, Trattamenti di CIGD, Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa integrazione salariale) o relativi ad aspetti ormai superati temporalmente (Differimento dei termini relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19).
All.to
EMERGENZA COVID-19/CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 125/2020 PROROGA STATO DI EMERGENZA AL 31 GENNAIO 2021
Il 3 dicembre scorso, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la legge di conversione del DL n. 125/2020, recante la proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’estensione della vigenza di alcune disposizioni legislative legate al perdurare dello stesso.
Di seguito, il link al testo del DL coordinato con la legge di conversione: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06744&elenco30giorni=true.
In allegato, una nota illustrativa delle principali misure del DL di interesse per le imprese, afferenti principalmente ai seguenti aspetti:
- smart working;
- proroga atti amministrativi in scadenza;
- concordati e accordi di ristrutturazione;
- organi di amministrazione e controllo delle società in house
- misure fiscali.
DL Proroga SdE – conversione in legge 9.12.2020
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected] Relazioni Industriali (Giuseppe Baselice e Francesco Cotini)
EMERGENZA COVID-19/TRASPORTI ECCEZIONALI: PROROGA AUTORIZZAZIONI AL 3 MAGGIO 2021
Il MIT- DG Sicurezza stradale, con la circolare del 4.12.2020, n. 8866, ha precisato che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali continuano a conservare la loro validità, anche se scadute alla data del 29 ottobre 2020, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19. Pertanto, essendo fissata, al momento, la data della cessazione dello stato di emergenza al 31.01.2021, tali autorizzazioni avranno validità fino al 3 maggio 2021.
Il MIT chiarisce che tale proroga si è resa necessaria a seguito dell’emanazione del DL 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 159/2020, che ha prorogato, senza fissare una data preordinata, gli effetti di tutte le autorizzazioni in scadenza e scadute, comprese quelle riguardanti i trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art.10 del CDS, in base alle procedure indicate nel Regolamento.
La circolare MIT 15 ottobre 2020 si intende, quindi, abrogata, come riportato nella circolare 4 dicembre 2020, il cui testo è disponibile al seguente link: