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TURCHIA – NUOVO REGOLAMENTO SUL MARCHIO “CE”
ll 27 maggio scorso è entrato in vigore in Turchia il nuovo regolamento sul marchio “CE”, contestualmente è stato abolito il precedente regolamento attuato con decreto ministeriale del 12.12.2011.
Il nuovo regolamento è stato redatto nell’ambito dell’armonizzazione con la normativa dell’Unione Europea e si basa sul “Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti” e la Decisione n. (CE) 768/2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti”.
In allegato la traduzione in inglese del regolamento.
Ai sensi dell’articolo n. 5 del regolamento, mantenendo le altre responsabilità specificate nella regolamentazione tecnica pertinente, il produttore è ritenuto a;
- a) emettere la documentazione tecnica richiesta dalla normativa tecnica pertinente;
- b) svolgere e/o far svolgere procedure di valutazione della conformità;
- c) rilasciare Dichiarazione di Conformità UE e/o altri documenti attestanti la conformità;
- d) apporre il marchio “CE” sul prodotto;
- e) conservare il fascicolo tecnico e la Dichiarazione di Conformità UE per il periodo specificato nella regolamentazione tecnica pertinente, o per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è immesso sul mercato nei casi in cui il tempo non è specificato.