Come noto la Legge di Bilancio per l’anno 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n.178) ha previsto tra l’altro lo stanziamento di 5,3 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid-19.
L’art. 1, comma 300, della suddetta Legge, nel richiamare quanto previsto dagli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020, prevede per i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, la possibilità di richiedere la CIGO COVID, l’assegno ordinario COVID e la cassa integrazione in deroga COVID per 12 settimane.
La norma prevede che nel caso di Cigo Covid-19 le 12 settimane sono collocate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021.
Nel caso di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga le 12 settimane sono invece collocate nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021.
Viene inoltre previsto, sulla scorta delle precedenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid-19, che eventuali periodi di integrazioni salariali precedentemente richiesti e autorizzati ex DL 137/2020 (6 settimane fino al 31 gennaio 2021), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono computati nelle nuove dodici settimane.
Da evidenziare inoltre, rispetto alle precedenti disposizioni in materia, l’eliminazione della contribuzione addizionale in caso di ricorso ai trattamenti integrativi legati all’emergenza Covid-19.
I trattamenti in oggetto sono concessi per tutti gli assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della Legge n.178/2020, ovvero il 1° gennaio 2021.
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ex art. 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021 devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Come ormai noto, il comma 2 dell’art. 19 del DL 18/2020 prevede che i datori di lavoro che intendano presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 D.Lgs. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Vi inviamo – laddove interessati – la richiesta da trasmetterci (e-mail: [email protected] [email protected]) per l’attivazione alle OO.SS. di comparto, per il nostro tramite, delle diverse due tipologie di ammortizzatore:
- comunicazione attivazione CIG Ordinaria (per le imprese che pagano il relativo contributo);
- comunicazione attivazione FIS – Fondo di Integrazione Salariale (per le imprese che pagano il relativo contributo).
All.ti
Attivazione CIGO COVID-19 rich. Azienda
Attivazione FIS COVID-19 rich. Azienda