AMBIENTE: AGGIORNAMENTI

 – DGR e DD d’interesse settore ambiente e pubblicati sul BURC del 04/01/2021

– Decreto Milleproroghe: disposizioni ambientali

–  Disegno di Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023: stralcio nota di commento di Confindustria

Circolari CONAI


SI SEGNALANO I SEGUENTI  AGGIORNAMENTI 

 

 




CASO AIRBUS: 3° REVISIONE DEI DAZI COMPENSATIVI ALL’IMPORT NEGLI USA DALL’UNIONE EUROPEA

Il 30 dicembre scorso lo United States Trade Representative ha pubblicato il decreto n. 0042 con il quale modifica per la terza volta le misure compensative sull’import dall’Unione Europea in vigore dal 18 ottobre 2019 a seguito della pronuncia WTO sul caso Airbus (le prime due revisioni sono datate 14/02/2020 e 12/08/2020).

Il provvedimento, disponibile nella versione ufficiale a questo linkintroduce due nuove categorie di prodotti originari da Francia e Germania sottoposti a misure compensative, lasciando inalterato il quadro di riferimento per i restanti Paesi dell’UE, Italia inclusa.

Nel dettaglio, gli aggiornamenti introdotti entreranno in vigore il 12 gennaio p.v. e riguardano nell’ordine:

  • Con la cd. Part n. 18, vengono applicati dazi ad valorem del 25% su una serie di vini fermi e alcolici quali cognac o acqua vite provenienti da Francia e Germania. I 12 codici doganali interessati sono: 2204.21.20, 2204.21.30, 2204.21.60, 2204.21.80, 2204.22.20, 2204.22.40, 2204.22.60, 2204.22.80, 2204.29.61, 2204.29.81, 2204.30.00, 2208.20.20;
  • Con l’introduzione della Part n.19(sempre applicabile soltanto a Germania e Francia) vengono introdotti dazi del 15% su alcune tipologie di parti di aeromobili dal peso a vuoto superiore a 30.000 kg. Nel dettaglio sono colpiti ali, fusoriere, stabilizzatori verticali e orizzontali e sezioni di essi.

Il decreto non incide sulle tariffe del 15% finora applicate sugli aeromobili realizzati nei quattro paesi membri del consorzio Airbus e su quelle del 25% che gravano su prodotti alimentari e manifatturieri provenienti dai 27 paesi UE, che continueranno pertanto a rimanere in vigore.

Secondo dichiarazioni dell’amministrazione statunitense, le ragioni politiche di quest’ultima revisione sono da attribuire alla metodologia di calcolo dei prodotti sottoposti a tariffe addizionali che l’Unione Europea ha utilizzato lo scorso novembre in virtù del parallelo caso Boeing (si veda nostra Nota di Aggiornamento del 10/11/2020).  Lo USTR ha lamentato infatti che nella determinazione dei propri dazi, l’UE abbia preso a riferimento le statistiche relative ai primi mesi del 2020, quando già i flussi commerciali fra Europa e Stati Uniti avevano subito una riduzione consistente a causa della pandemia da Covid-19, ampliando in questo modo le tipologie di prodotti colpiti.

Nel file allegato è disponibile l’elenco consolidato dei codici doganali interessati dai dazi Airbus aggiornato al decreto dello scorso 30 dicembre, con l’indicazione per ciascuno della categoria merceologica di riferimento, del dazio MFN applicato dagli USA e della tariffa addizionale imposta a seguito della pronuncia del WTO (le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in rosso).

Effetti per l’Italia. Alla luce dell’ultima review of action, la posizione dell’Italia non appare nella sostanza mutata rispetto al decreto che dal 18 ottobre 2019 ha imposto dazi su circa 7,5 miliardi di USD di import dall’UE e che colpito con tariffe del 25% prodotti iconici del made in Italy alimentare come formaggi, liquori e alcune categorie di salumi. Nel dettaglio, il nostro Paese resta coinvolto in 9 delle 19 “Parti” in cui sono suddivisi i beni oggetto dei dazi compensativi, risultando il 5° paese UE più penalizzato, per un valore di beni importati dagli USA nel 2018 pari a 468 milioni di USD (meno dell’1% del nostro export totale nel mercato statunitense).

Elenco Prodotti oggetto dazi compensativi ex caso Airbus (rev 30 dicembre 2020) (1)




EMERGENZA COVID -19 – AMMORTIZZATORI SOCIALI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021: COMUNICAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CIGO E FIS

Come noto la Legge di Bilancio per l’anno 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n.178) ha previsto tra l’altro lo stanziamento di 5,3 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid-19.

L’art. 1, comma 300, della suddetta Legge, nel richiamare quanto previsto dagli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020, prevede per i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, la possibilità di richiedere la CIGO COVID, l’assegno ordinario COVID e la cassa integrazione in deroga COVID per 12 settimane.

La norma prevede che nel caso di Cigo Covid-19 le 12 settimane sono collocate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021.

 

Nel caso di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga le 12 settimane sono invece collocate nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021.

Viene inoltre previsto, sulla scorta delle precedenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid-19, che eventuali periodi di integrazioni salariali precedentemente richiesti e autorizzati ex DL 137/2020 (6 settimane fino al 31 gennaio 2021), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono computati nelle nuove dodici settimane.

Da evidenziare inoltre, rispetto alle precedenti disposizioni in materia, l’eliminazione della contribuzione addizionale in caso di ricorso ai trattamenti integrativi legati all’emergenza Covid-19.

I trattamenti in oggetto sono concessi per tutti gli assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della Legge n.178/2020, ovvero il 1° gennaio 2021.

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ex art. 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021 devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Come ormai noto, il comma 2 dell’art. 19 del DL 18/2020 prevede che i datori di lavoro che intendano presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 D.Lgs. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Vi inviamo – laddove interessati – la richiesta da trasmetterci (e-mail: [email protected] [email protected]) per l’attivazione alle OO.SS. di comparto, per il nostro tramite, delle diverse due tipologie di ammortizzatore:

  • comunicazione attivazione CIG Ordinaria (per le imprese che pagano il relativo contributo);
  • comunicazione attivazione FIS – Fondo di Integrazione Salariale (per le imprese che pagano il relativo contributo).

All.ti

Attivazione CIGO COVID-19 rich. Azienda

Attivazione FIS COVID-19 rich. Azienda




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