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SOSPENSIONE OBBLIGO ASSUNZIONE LAVORATORI CON DISABILITÀ – CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N.19 DEL 21 DICEMBRE 2020

Si riporta di seguito una nota di commento redatta dal nostro Sistema centrale, avente ad oggetto la circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 con la quale il Ministero del lavoro ha chiarito che gli obblighi di assunzione sono sospesi in relazione al ricorso alla cassa integrazione guadagni con causale Covid.

Premessa

Con informativa dello scorso 23 novembre, il nostro Sistema centrale aveva commentato la nota del Ministero del lavoro che, rispondendo ad un quesito della Regione Emilia-Romagna, aveva esteso il beneficio della sospensione degli obblighi di assunzione del personale con disabilità alla ipotesi della cassa integrazione con causale Covid.

Con la circolare in commento, il Ministero generalizza quella impostazione, nella logica anticipata da Confindustria, non potendo la posizione giuridica espressa in risposta ad uno specifico quesito non trovare una applicazione uniforme.

La richiesta di Confindustria e le richieste di chiarimento delle Regioni

Confindustria aveva formulato proposte emendative dirette a ribadire la sospensione a suo tempo prevista dall’art. 40 del DL n. 18/2020 (inizialmente per due mesi e, poi, con il DL n. 34/2020, per quattro mesi).

Le misure legate al perdurante periodo di emergenza, le disposizioni di contenimento dei licenziamenti e le tutele previste nel Protocollo (in particolare per i lavoratori fragili) depongono, infatti, per la conferma delle logiche che avevano portato a disporre la sospensione degli obblighi di assunzione per legge.

In sede amministrativa, il nostro Sistema centrale aveva anche chiesto al Ministero un intervento chiarificatore che disponesse la prosecuzione della sospensione, in relazione allo stato di emergenza.

Nonostante la conferma di tutte le criticità relative ai temi del lavoro, le richieste non sono state accolte e, terminato il periodo di sospensione per legge, l’obbligo è tornato in vigore.

La riattivazione dell’obbligo di assunzione nonostante la conferma dello stato di emergenza e delle conseguenti criticità ha legittimato ulteriori richieste di chiarimenti interpretativi da parte delle Regioni, in qualità di titolari della gestione del collocamento dei lavoratori con disabilità insieme alle Province. A tali istanze il Ministero del lavoro (nella nota di cui si è dato conto nella circolare del 23 novembre scorso) ha confermato il venir meno della sospensione per legge ma ha anche evidenziato che il ricorso alla cassa integrazione per Covid integra comunque gli estremi della sospensione, sia pure in misura proporzionata alla sospensione dell’attività lavorativa (e non generalizzata).

La circolare Ministeriale n. 19 del 21 dicembre 2020

La circolare in commento generalizza la portata della risposta già destinata alla Regione Emilia-Romagna.

In estrema sintesi, il Ministero equipara la cassa integrazione per Covid alle altre situazioni che, per legge o per altre pronunzie interpretative, legittimano le aziende a chiedere la sospensione dell’obbligo di assunzione.

La circolare dà atto del fatto che la sospensione degli obblighi prevista dall’art. 3, comma 5, della legge 68 non è espressamente prevista per le imprese in situazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria. Ciò nonostante, già la circolare n. 2 del 2010 consentiva di valutare, in un momento di crisi economica, gli strumenti opportuni per le aziende in Cigo che non fossero nelle condizioni di adempiere all’obbligo e in ogni caso non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza Covid e quelle che fruiscono della Cassa integrazione ordinaria a causa della medesima emergenza, considerato che, in entrambe le ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all’azienda l’adempimento degli obblighi assunzionali.

Pertanto, la sospensione degli obblighi risulta in questi casi rispondente alla ratio della norma.

La circolare n. 2/2010, elaborata anche su istanza di Confindustria, aveva operato una ricognizione sul tema della disabilità che cogliesse alcune istanze delle imprese, tra le quali l’apertura della sospensione degli obblighi alle ipotesi di cassa ordinaria non espressamente prevista dal legislatore e, quindi, fonte di possibili disparità tra ipotesi di crisi legittimate dai medesimi presupposti.

 

I limiti della sospensione degli obblighi

La circolare in commento evidenzia, dunque, che la sospensione non è generalizzata, in quanto l’obbligo è sospeso:

  • per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID – 19
  • in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate
  • per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata

L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti si riterrà ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid – 19.

La sospensione degli obblighi

Le regole per la sospensione degli obblighi, sono dettate dall’art. 4 del Regolamento (DPR n. 333/2000). Il datore di lavoro in possesso del provvedimento amministrativo che legittima la cassa integrazione dovrà fare una comunicazione al centro per l’impiego, allegando la documentazione che concede la cassa integrazione.

Il Prospetto informativo

In vista della scadenza del 31 gennaio 2021 prevista dall’art. 9 della legge n. 68/1999 (invio del prospetto informativo), si ricorda che occorrerà evidenziare – secondo le istruzioni che normalmente vengono emanate dal Ministero o, comunque, nelle annotazioni – i riferimenti della comunicazione inviata ai Servizi territorialmente competenti (art. 4, DPR n. 333/2000) riguardo la sospensione degli obblighi per fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Covid-19 a motivazione di eventuali scoperture degli obblighi.




AMBIENTE: AGGIORNAMENTI

 – DGR e DD d’interesse settore ambiente e pubblicati sul BURC del 04/01/2021

– Decreto Milleproroghe: disposizioni ambientali

–  Disegno di Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023: stralcio nota di commento di Confindustria

Circolari CONAI


SI SEGNALANO I SEGUENTI  AGGIORNAMENTI 

 

 




CASO AIRBUS: 3° REVISIONE DEI DAZI COMPENSATIVI ALL’IMPORT NEGLI USA DALL’UNIONE EUROPEA

Il 30 dicembre scorso lo United States Trade Representative ha pubblicato il decreto n. 0042 con il quale modifica per la terza volta le misure compensative sull’import dall’Unione Europea in vigore dal 18 ottobre 2019 a seguito della pronuncia WTO sul caso Airbus (le prime due revisioni sono datate 14/02/2020 e 12/08/2020).

Il provvedimento, disponibile nella versione ufficiale a questo linkintroduce due nuove categorie di prodotti originari da Francia e Germania sottoposti a misure compensative, lasciando inalterato il quadro di riferimento per i restanti Paesi dell’UE, Italia inclusa.

Nel dettaglio, gli aggiornamenti introdotti entreranno in vigore il 12 gennaio p.v. e riguardano nell’ordine:

  • Con la cd. Part n. 18, vengono applicati dazi ad valorem del 25% su una serie di vini fermi e alcolici quali cognac o acqua vite provenienti da Francia e Germania. I 12 codici doganali interessati sono: 2204.21.20, 2204.21.30, 2204.21.60, 2204.21.80, 2204.22.20, 2204.22.40, 2204.22.60, 2204.22.80, 2204.29.61, 2204.29.81, 2204.30.00, 2208.20.20;
  • Con l’introduzione della Part n.19(sempre applicabile soltanto a Germania e Francia) vengono introdotti dazi del 15% su alcune tipologie di parti di aeromobili dal peso a vuoto superiore a 30.000 kg. Nel dettaglio sono colpiti ali, fusoriere, stabilizzatori verticali e orizzontali e sezioni di essi.

Il decreto non incide sulle tariffe del 15% finora applicate sugli aeromobili realizzati nei quattro paesi membri del consorzio Airbus e su quelle del 25% che gravano su prodotti alimentari e manifatturieri provenienti dai 27 paesi UE, che continueranno pertanto a rimanere in vigore.

Secondo dichiarazioni dell’amministrazione statunitense, le ragioni politiche di quest’ultima revisione sono da attribuire alla metodologia di calcolo dei prodotti sottoposti a tariffe addizionali che l’Unione Europea ha utilizzato lo scorso novembre in virtù del parallelo caso Boeing (si veda nostra Nota di Aggiornamento del 10/11/2020).  Lo USTR ha lamentato infatti che nella determinazione dei propri dazi, l’UE abbia preso a riferimento le statistiche relative ai primi mesi del 2020, quando già i flussi commerciali fra Europa e Stati Uniti avevano subito una riduzione consistente a causa della pandemia da Covid-19, ampliando in questo modo le tipologie di prodotti colpiti.

Nel file allegato è disponibile l’elenco consolidato dei codici doganali interessati dai dazi Airbus aggiornato al decreto dello scorso 30 dicembre, con l’indicazione per ciascuno della categoria merceologica di riferimento, del dazio MFN applicato dagli USA e della tariffa addizionale imposta a seguito della pronuncia del WTO (le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in rosso).

Effetti per l’Italia. Alla luce dell’ultima review of action, la posizione dell’Italia non appare nella sostanza mutata rispetto al decreto che dal 18 ottobre 2019 ha imposto dazi su circa 7,5 miliardi di USD di import dall’UE e che colpito con tariffe del 25% prodotti iconici del made in Italy alimentare come formaggi, liquori e alcune categorie di salumi. Nel dettaglio, il nostro Paese resta coinvolto in 9 delle 19 “Parti” in cui sono suddivisi i beni oggetto dei dazi compensativi, risultando il 5° paese UE più penalizzato, per un valore di beni importati dagli USA nel 2018 pari a 468 milioni di USD (meno dell’1% del nostro export totale nel mercato statunitense).

Elenco Prodotti oggetto dazi compensativi ex caso Airbus (rev 30 dicembre 2020) (1)