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Fiere, allarme occupazione: “Prorogare la Cig a giugno”
Porti, l’Italia fa peggio dell’Europa: traffici merci in calo del 40%
Autostrade, dopo il caos del 2020 un piano decennale per i cantieri
AGEVOLAZIONI: MISURE LEGGE DI BILANCIO 2021 PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE GESTITE DA INVITALIA (RIDUZIONE SOGLIA CONTRATTI DI SVILUPPO, MODIFICA ETÀ BENEFICIARI RESTO AL SUD)
La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322), prevede il potenziamento e modifiche migliorative di alcune misure di rilancio per le imprese, gestite da Invitalia e dalla sua controllata Mediocredito Centrale (MCC).
Riportiamo di seguito la sintesi degli interventi, che saranno poi oggetto di una nota di maggior approfondimento.
- Legge 181, rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi (Art.1 Commi 80-81)
Si incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 140 milioni di euro per l’anno 2021, di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale.
- Contratti di sviluppo, scende la soglia di accesso e si offre un sostegno al settore turistico (Art.1 Commi 84-86)
La soglia di accesso ai contratti di sviluppo scende da 20 a 7,5 milioni di euro (e l’importo minimo del progetto d’investimento del proponente si riduce a 3 milioni di euro) per i programmi di investimento da realizzare nelle aree interne del Paese o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Inoltre, i programmi di sviluppo riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti per la creazione, la ristrutturazione e l’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente (servizi di ospitalità).
- Resto al Sud, età massima dei beneficiari elevata a 55 anni (Art.1 Comma 170)
Viene ampliata la platea dei beneficiari della misura, elevando da 45 a 55 anni la loro età massima.
- Rateizzazioni più favorevoli per le PMI (Art.1 Commi 248-254)
Per le Micro e Piccole e Medie Imprese, beneficiarie delle agevolazioni gestite da Invitalia, viene prorogata la moratoria sui mutui dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021. La proroga vale automaticamente, senza alcuna formalità (se non in caso di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021). In particolare i beneficiari di mutui agevolati per Autoimprenditorialità e Autoimpiego (D.Lgs. n. 185/2000) possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili, anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo o non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso.
- Nuovi incentivi per investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico (Art.1 commi 1068-1074)
Parte delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation EU), pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, sono riservate a contributi per gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico (macchinari, impianti, attrezzature), nella misura del 40% della spesa complessiva dell’investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata).
- Fondo Patrimonio PMI, proroga per eseguire aumento di capitale (Art.1 comma 263 lettera f)
Come già riportato nella nostra news dedicata alle misure a supporto della liquidità delle imprese (dell’11/01/21), viene prorogata al 30 giugno 2021 la possibilità di sottoscrizione dei prestiti obbligazionari subordinati per l’accesso al Fondo Patrimonio PMI. Inoltre si stabilisce un limite specifico, pari a 1 miliardo di euro, per le sottoscrizioni da effettuare nel 2021.
- Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Art.1 Commi 244-247).
Come già riportato nella nostra news dedicata alle misure a supporto della liquidità delle imprese (dell’11/01/2021), viene prorogata al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI (previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020), per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID19. Fanno eccezione le garanzie a favore delle imprese cd. “mid cap”, le quali sono concesse dal Fondo, fino al 28 febbraio 2021. La dotazione del Fondo di garanzia PMI viene incrementata di 500 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026.
- Rifinanziamento degli Accordi per l’innovazione gestiti da MCC (Art.1 comma 154)
Viene incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 per il finanziamento degli Accordi per l’innovazione gestiti da MedioCredito Centrale.
ITB Virtual 2021
la Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n.1 dell’8 gennaio 2021 ha approvato l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse a partecipare ITB Virtual 2021.
La manifestazione ITB Virtual 2021 si svolgerà dal 9 al 12 marzo 2021.
Le aziende e le associazioni/consorzi del comparto turistico nonché i soggetti istituzionali interessati ad essere accreditati presso la piattaforma digitale alla manifestazione ITB VIRTUAL 2021, dovranno far pervenire alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo la propria richiesta redatta secondo il modello “Allegato A”, unitamente ad una dettagliata descrizione del territorio e della proposta promozionale “Allegato A1” che si intende presentare ed alla scheda anagrafica “Allegato B” (file Excel) debitamente compilata in tutte le sue parti, esclusivamente via PEC all’indirizzo: [email protected], entro e non oltre il 22 gennaio 2021.
Allegato A e A1 ITB 2021 Allegato B scheda anagrafica ITB VIRTUAL 2021 ITB 2021 manifestazione di interesse
L’ammissione dei richiedenti, definita dall’ordine cronologico di arrivo delle istanze, per un massimo di 50 unità, è gratuita.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, Centro Direzionale, Isola C5 – Napoli tel.: 0817968782 , o via e-mail all’indirizzo: [email protected].
SORVEGLIANZA SANITARIA E RIENTRO IN AZIENDA (IN PARTICOLARE, DEI SOGGETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE). DUBBI INTERPRETATIVI
Il susseguirsi di indicazioni da parte del Ministero della salute in ordine alla emergenza Covid[1] se, da un lato, costituisce un supporto necessario per orientare i comportamenti di cittadini e imprese, talvolta, nel succedersi in una logica di evoluzione scientifica, genera dubbi e perplessità, cui è necessario dare risposta adeguata e tempestiva.
In questo senso, il tema delle condizioni e delle modalità per il rientro in azienda dei lavoratori risultati positivi al virus si presta ad un breve commento e ad alcune osservazioni.
· Il Protocollo del 14 marzo 2020
Va in primo luogo evidenziato che il Protocollo del 14 marzo 2020, come modificato il 24 aprile 2020, prevede che, per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D.lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
· Le circolari del Ministero della salute
Successivamente, con circolare del 12 ottobre 2020, Il Ministero della salute ha previsto tre ipotesi differenti (positivi asintomatici, positivi sintomatici e positivi a lungo termine) prevedendo, in particolare, la possibilità di rientro in comunità (e, quindi, anche al lavoro) di chi, “pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi”.
In questo senso venivano superate le indicazioni contenute nella precedente circolare n. 6607 del 29 febbraio 2020, secondo la quale si definiva
· clinicamente guarito da Covid-19 un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2
· guarito il paziente che risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2.
I soggetti positivi a lungo termine: il rispetto del Protocollo
Il tema maggiormente dibattuto è la previsione della circolare del 12 ottobre 2020 con riferimento alla legittimazione del rientro in comunità della persona ancora positiva, nonostante la scomparsa dei sintomi.
In merito, si ritiene che la previsione del Protocollo del 24 aprile, laddove prevede che le attività non possono proseguire se non in sicurezza e fa riferimento all’obbligo di dare attuazione alle disposizioni di legge ed alle indicazioni delle autorità sanitarie, imponga il rispetto delle indicazioni ministeriali, quale progressivo aggiornamento delle conoscenze scientifiche. In questa logica, il Protocollo appare anche in linea con la logica evolutiva dell’art. 2087 cc, oltre che della previsione dell’art. 29bis della legge n. 40/2020.
Dovrebbe, quindi, ritenersi coerente che il rientro del soggetto positivo dopo 21 giorni, in quanto scientificamente e formalmente avallato dal Ministero della Salute (quale massima autorità scientifica), sia del tutto legittimo e rispettoso delle considerazioni scientifiche più avanzate.
Nel parere dell’11 ottobre 2020, il CTS ha escluso la contagiosità evidenziando che dopo il 21° giorno “le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione”.
Questo senza ovviamente trascurare le rilevanti criticità che una soluzione del genere può rappresentare per le imprese (sia sul piano giuridico che organizzativo) e per gli stessi lavoratori.
Le diverse considerazioni delle ASL
Le autorità sanitarie territoriali hanno assunto posizioni diversificate.
Ad esempio, secondo la Regione Veneto, la riammissione al lavoro del dipendente risultato positivo avverrà solo dopo acquisizione di certificato dell’Azienda ULSS territorialmente competente che attesti la negativizzazione.
La Regione Emilia-Romagna segue, invece, le indicazioni Ministeriali, riferendosi – in una circolare interna del 4 dicembre 2020 – anche ad un documento dell’ECDC del 16 ottobre 2020, che conferma il termine massimo di 20 giorni ai fini del termine dell’isolamento.
L’ASL di Brescia – in una nota inviata ai medici di base l’8 dicembre 2020 – ritiene, invece, che le indicazioni Ministeriali siano “valide per la riammissione in comunità (fine isolamento) anche del lavoratore ma non per il suo rientro al lavoro, per il quale dovrà attendersi la negativizzazione del test molecolare”. La conseguenza è che, secondo quella ASL, “il medico curante del lavoratore persistentemente positivo potrà richiedere il tampone di controllo anche oltre i 21 giorni (mediante mail a [email protected]) e il certificato di malattia potrà essere prolungato per tutto il periodo necessario, fino a negativizzazione del test”.
Dubbi e richieste di chiarimento
Viste anche le diverse posizioni delle autorità sanitarie sul territorio, il nostro Sistema centrale ha chiesto al Ministero della salute di avere gli opportuni chiarimenti.
A valle dei confronti, si evidenzia che sul rientro dei lavoratori positivi dopo 21 giorni lo stesso Ministro è titubante, nonostante sia in fase di elaborazione un documento su questo tema (per ora non firmato dal Ministro Speranza).
Il dubbio nasce dal fatto che, non conoscendo con certezza la durata del periodo di contagiosità di un soggetto con Covid-19, il rischio di trasmissione dell’infezione esiste anche oltre le tre settimane dalla comparsa dei sintomi. Rispettando il distanziamento e facendo sempre uso della mascherina, tuttavia, tale rischio viene considerato molto basso e, comunque, accettabile, rispetto all’alternativa rappresentata da un lungo periodo di isolamento che finirebbe per condizionare la vita privata e quella professionale.
Detto ciò, il criterio può essere sempre modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con i clinici, i microbiologi e i virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate. Questo perché, nei pazienti immunodepressi, il periodo di contagiosità può essere prolungato.
Sulla bassa contagiosità fino a poco tempo esisteva solamente uno studio cinese, mentre di recente è stato pubblicato sul Lancet uno europeo, che conferma le tesi cinesi. Il dubbio comunque rimane: è impossibile assicurare un rischio zero, essendo possibile ipotizzare solamente un rischio basso.
[1] Per un resoconto aggiornato di tutte le misure adottate, si veda il link al sito della Camera dei Deputati.
RIEPILOGO SCADENZE E RINVII IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA: STATO DI EMERGENZA, MISURE DI SICUREZZA NEL DPCM 3 DICEMBRE 2020, LEGGE DI BILANCIO PER IL 2021 E CD MILLEPROROGHE (DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N. 183)
- Lo stato di emergenza
Lo stato di emergenza, dichiarato il 31 gennaio 2020 per sei mesi e prorogato al 15 ottobre con DPCM 29 luglio 2020, è stato prorogato al 31 gennaio 2021 con DPCM del 7 ottobre 2020.
In stretta relazione alla proroga dello stato di emergenza, il Decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 aveva già prorogato alcune scadenze al 31 gennaio 2021.
Tra queste, in sintesi:
- DL 19/2020, art. 1: Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
- DL 34/2020, art. 90, commi 3 e 4: lavoro agile
Restavano, invece, prorogate fino al 31 dicembre 2020 le disposizioni previste nell’allegato 1 del DL 30 luglio 2020, n. 83.
- Le misure di sicurezza: il DPCM 3 dicembre 2020
Con questo DPCM sono state individuate le misure di sicurezza da adottare, in sostituzione del DPCM del 3 novembre 2020, dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021.
Si ricorda che, a norma dell’art. 4 del DPCM, continuano a vigere le regole del Protocollo del 14 marzo 2020 (come integrato il 24 aprile 2020).
- Legge di bilancio 2021 – lavoratori cd fragili
Ricordiamo che la legge di bilancio per il 2021, ai commi 481, 482 e 484, proroga ai (soli) mesi di gennaio e febbraio 2021 la tutela per i lavoratori cd fragili (originariamente oggetto di disciplina all’art. 26, comma 2 del DL n. 18/2020).
Il comma 481, in particolare, prevede che le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Il nostro Sistema centrale ha segnalato al Ministero del lavoro che la proroga contemporanea dei due commi 2 e 2bis appare incoerente, visto che le norme richiamate contengono discipline differenti (comma 2, equiparazione della fragilità a ricovero ospedaliero; comma 2bis: cessazione della equiparazione e previsione di una disciplina per la ripresa del lavoro) che, in origine, erano compatibili perché relative a due periodi differenti (il comma 2 opera fino al 15 ottobre, il comma 2bis dal 16 ottobre) ma che, richiamate contemporaneamente, risultano incompatibili tra di loro e non applicabili. Non è quindi chiaro quale delle due discipline sia applicabile per i mesi di gennaio e febbraio 2021.
Il comma 482 conferma la deroga alle disposizioni ordinarie prevedendo che gli oneri a carico del datore di lavoro e dell’Inps sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l’anno 2021, con monitoraggio da parte dell’INPS.
Di rilievo il comma 484 e la modifica all’articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Va premesso che, secondo il comma 1 dell’art. 26, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato[1] è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Per riconoscere tale equiparazione, secondo il comma 3 dell’art. 26 – come confermato dall’Inps nel messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 – il medico curante doveva redigere il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che aveva dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Il mancato rilascio del provvedimento di quarantena da parte dell’autorità sanitaria, sempre più frequente, impediva l’applicazione della disposizione del comma 1, così incidendo anche sulla gestione del lavoratore.
Il comma 484, anche accogliendo una apposita proposta di Confindustria, ha soppresso il riferimento al provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, contenuto nel comma 3.
- Il cd Milleproroghe
Con il consueto decreto Milleproroghe (Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183), il Governo ha disposto il rinvio di alcune scadenze.
In particolare, l’articolo 19 del DL 183/2020 proroga alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.
Le disposizioni prorogate – solo in parte coincidenti con quelle previste dal DL n. 83/2020, sopra richiamato – sono indicate nell’allegato 1 al DL richiamato.
In particolare, si evidenziano (riportandone, per comodità, il testo):
- Produzione mascherine chirurgiche – DL 18/2020, art. 15, comma 1: 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5-bis, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
- Mascherine chirurgiche equiparate ai DPI – DL 18/2020, art. 16: 1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
- Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
- Sorveglianza sanitaria straordinaria per i lavoratori cd fragili – DL 34/2020, art. 83(Sorveglianza sanitaria): 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
- Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39,40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
- Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l’anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
- Comunicazione semplificata del lavoro agile – DL 34/2020, art. 90, commi 3 e 4: 3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi diinformativadicuiall’articolo22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti invia telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Non sembra prorogata la previsione inerente al lavoro agile e al congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici, prevista dall’art. 21bis del DL n. 104/2020, introdotta dalla legge di conversione del medesimo decreto (L. 13 ottobre 2020, n. 126) e in scadenza al 31 dicembre 2020 (art. 21bis, comma 6).
[1] Art. 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
AUTOTRASPORTO: CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021
Sulla GU n. 323 del 31.12.2020 è stato pubblicato il Decreto MIT 29.12.2020, n. 604, “Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate – Anno 2021”, completo di allegato con l’indicazione dei giorni in cui ricadono i divieti.
Allegato DM MIT 29.12.2020-giornate divieto 2021 Decreto MIT 29.12.2020-pubblicazione in GU divieti circolazione 2021