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NOTA DI CONFINDUSTRIA AL DECRETO PROROGHE

Ricordiamo che, lo scorso 31 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL Proroghe che contiene la proroga di termini in scadenza anche relativi all’attuale situazione di emergenza epidemiologica.

Al riguardo, inviamo una nota sulle principali misure di interesse per le imprese, redatta dagli uffici di Confindustria.

Nota DL proroghe-12 gennaio 2021

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile, 089.200842([email protected] )

Marcella Villano089.200841([email protected] )  

 

 

Relazioni industriali (Giuseppe Baselice, 089.200829([email protected])

Francesco Cotini, 089.200815([email protected])




COLLOCAMENTO MIRATO – PROSPETTO INFORMATIVO – INDIVIDUAZIONE DELLA BASE COMPUTO PER IL CALCOLO DELLA QUOTA D’OBBLIGO IN CASO DI C.D. “PASSAGGIO DI APPALTO”

Premessa

L’Ispettorato del lavoro, con la nota n. 1046 del 26 novembre 2020, ha precisato che “in caso di “cambio appalto”, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando, è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex lege n. 68/1999.

In vista della scadenza annuale relativa alla trasmissione del prospetto informativo (art. 9, comma 6, legge n. 68/1999), si ricorda questo importante chiarimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, emanato su conforme parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

 

Il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Il parere dell’Ispettorato generalizza una interpretazione, a suo tempo limitata al settore degli appalti delle pulizie, secondo la quale “la copertura della quota di riserva deve essere assicurata calcolandola “sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge”, considerato il carattere provvisorio dell’incremento occupazionale, destinato a subire una contrazione al temine dell’esecuzione dell’appalto stesso. Pertanto, il personale che transita dall’azienda uscente alla subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva ai fini dell’art. 3 della L. n. 68/1999”.

 

A tale conclusione – che uniforma la disciplina del “cambio appalto” per tutte le situazioni obiettivamente uguali e degne di analogo trattamento – l’Ispettorato giunge prendendo le mosse dalla circolare 6 agosto 2001, n. 77 del Ministero del lavoro, del successivo interpello n. 23 del 1 agosto 2012, e della giurisprudenza (Consiglio di stato, sentenza 15 maggio 2017, n. 2252), secondo la quale “dal computo dei lavoratori impiegati ai fini della quota di riserva debbano essere esclusi i lavoratori assunti in virtù delle cosiddette clausole sociali, ossia il personale assunto a seguito dell’aggiudicazione di un appalto e destinato, al termine dello stesso, a transitare alle dipendenze del nuovo appaltatore (in termini nota del Ministero del Lavoro 1 agosto 2012, n. 23). Per vero, l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva”.

 

Impatto sul prospetto informativo

In conseguenza della posizione dell’organo ispettivo e del Ministero del lavoro, le imprese potranno escludere dalla base di computo il personale transitato temporaneamente nel proprio organico per effetto dell’obbligo (legale o contrattuale) inerente all’applicazione dell’istituto del “cambio appalto”. Tale personale, quindi, non produrrà conseguenze sul quadro aziendale al 31 dicembre del 2020 che verrà rappresentato nel prospetto informativo, in scadenza il 31 gennaio prossimo.

 

Durata della esclusione

L’Ispettorato rileva che la durata della esclusione dalla base di computo del personale oggetto del “cambio appalto” sia riferita alla durata dell’appalto, poiché in tale momento il personale potrà essere assunto dalla subentrante o tornerà presso la cedente, venendo così computato nelle rispettive basi di computo.

La variazione, quindi, non influirà sulla determinazione dell’organico aziendale ordinario.

 

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




ESONERO DI CUI ALL’ART. 27 DL 104/2020 E S.M.I. (C.D. “DECONTRIBUZIONE SUD”) – MESSAGGIO INPS N.72 DELL’11 GENNAIO 2021

Come noto, al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid-19, il DL 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 ha previsto, all’art. 27, comma 1, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.

 

Tra dette regioni rientra anche la Campania.

 

Con il messaggio n. 72 dello scorso 11 gennaio, in allegato, l’INPS, in adesione agli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce importanti chiarimenti in merito a tale esonero contributivo.

 

In particolare, l’Istituto chiarisce che nell’ambito della somministrazione di manodopera, il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

 

Il messaggio in oggetto prevede che in considerazione dell’espresso riferimento ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 – dicembre 2020), la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre.

 

Pertanto l’esonero in argomento può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai ratei maturati nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020.

 

I datori di lavoro interessati che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte.

 

La maggior somma riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con il messaggio allegato.

 

All.to

Messaggio numero 72 del 11-01-2021

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

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