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CREDITO – REPORT SUI DATI DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA PA

Lo scorso 12 giugno il MEF ha pubblicato un report aggiornato sui tempi medi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni (PA) (disponibile al seguente link https://www.mef.gov.it/inevidenza/Fatture-commerciali-nel-2020-pagamenti-PA-con-3-giorni-di-anticipo/).

 

Alla luce dei dati rilevati lo scorso maggio sul sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), le fatture ricevute dalla PA nel 2020 sono state pari a 27,9 milioni, per un importo totale dovuto di 152,7 miliardi. Di queste, le fatture pagate fino al mese di maggio ammontano a 24,7 milioni, pari a 142,7 miliardi di euro, che corrisponde a circa il 95,9% dell’importo totale.

 

Il tempo medio ponderato impiegato per saldare le fatture del 2020 è stato pari a 45 giorni, con un anticipo di 3 giorni rispetto alla scadenza registrando un miglioramento rispetto alla media dell’anno precedente, in cui i tempi medi di pagamento erano pari a 48 giorni, con un ritardo medio di 1 giorno rispetto alla scadenza.

 

Tale andamento positivo risulta generalizzato e interessa diversi comparti della PA, fra tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale e il comparto delle Regioni e Province autonome. Queste ultime amministrazioni hanno registrato i risultati migliori nel triennio osservato (2018-2020). Nel 2020, infatti, i tempi medi di pagamento dei due comparti mostrano, rispettivamente, un anticipo di 15 e 10 giorni, con riduzioni dei tempi di pagamento di 12 e 10 giorni rispetto al 2018. Corrispondentemente, i tempi medi di pagamento passano rispettivamente da 57 e 41 giorni del 2018 a 45 e 31 giorni del 2020.

 

Fra le recenti misure messe a punto dal Governo italiano per affrontare il fenomeno dei ritardati pagamenti della PA, si ricordano le anticipazioni di liquidità erogate agli enti territoriali nel corso del 2020, in base a quanto previsto dagli artt. 115, 116 e 117 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. DL Rilancio) per un importo stanziato complessivo di 12 miliardi di euro. Più recentemente, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. DL Sostegni Bis) ha incrementato di un ulteriore miliardo il fondo per assicurare la liquidità agli enti locali ed alle Regioni e Province autonome per i pagamenti dei debiti commerciali, diversi da quelli finanziari e sanitari, certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020.

 




TRASPORTI: ESENZIONE CERTIFICATO COVID IN ENTRATA/USCITA DALL’ITALIA. DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL PROSSIMO 31 LUGLIO

Il Ministero della Salute, con ordinanza del 18 giugno 2021, pubblicata sulla GU n. 145 del 19.06.2021, in vigore dal 21 giugno scorso e fino al 30 luglio 2021, ha stabilito delle esenzioni per il personale viaggiante e i membri dell’equipaggio, nonché per altri soggetti (cfr. art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o) del DPR 2 marzo 2021) dagli obblighi derivanti dall’applicazione della cd. Certificazione Verde Covid, ma anche dal test molecolare o antigenico (nelle 48 o 72 ore) o dalla quarantena (5 o 10 giorni), quando entrano o escono dall’Italia, qualora non presentino evidenti sintomi della malattia.

 

Nello specifico, il personale viaggiante e i membri dell’equipaggio, tuttavia, sono tenuti alla compilazione del modulo europeo di localizzazione in formato digitale (https://app.euplf.eu/#/), noto anche come dPLF. Qualora per motivi tecnici, vi è l’impossibilità di accedere e compilare on-line, è necessaria un’autocertificazione.

 

L’Ordinanza prevede, invece, sempre eccezion fatta per il personale viaggiante ed altre categorie oggetto di deroga, che dal 21 giugno, è obbligatorio per ogni ingresso/rientro in Italia, presentare la Certificazione Verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del DL 52/2021, da cui risulti, alternativamente:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  • effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

 

Nel caso in cui non sia possibile presentare la Certificazione verde Covid-19, è comunque possibile entrare nel nostro paese, sottoponendosi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio ed effettuando un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.

 

Ordinanza Ministero Salute 19.06..2021.html|

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario