AMBIENTE | Nuovi obblighi di compostabilità e biodegradabilità per determinate tipologie di imballaggi – D.L. 7 agosto 2026, n. 143
Ricordiamo la pubblicazione del Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 143 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026), recante «Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi», entrato ufficialmente in vigore l’8 agosto 2026.
Il provvedimento coordina la disciplina italiana con il nuovo quadro comune europeo sulla sostenibilità introdotto dal Regolamento (UE) 2025/40 (noto come Regolamento PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026. Il Regolamento PPWR consente agli Stati Membri di introdurre specifici regimi derogatori ai generali obblighi di riciclabilità laddove esista un solido sistema di gestione dei rifiuti. L’Italia ha attivato questa deroga proprio in virtù dell’alto livello di efficienza della propria filiera nazionale di raccolta differenziata e trattamento della frazione organica (umido).
Per recepire queste disposizioni, il D.L. 143/2026 introduce nel Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) il nuovo articolo 226-quinquies, rubricato «Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio». La norma stabilisce che specifiche categorie di imballaggi possano essere immesse sul mercato nazionale esclusivamente se biodegradabili, compostabili e debitamente certificate da organismi accreditati secondo la norma UNI EN 13432 o standard europei equivalenti.
L’obbligo riguarda, nello specifico:
- Ortofrutta fresca: imballaggi in plastica monouso destinati al confezionamento di quantitativi inferiori a 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.
- Settore HORECA e Catering: imballaggi destinati ad alimenti e bevande, riempiti e consumati nei locali dei settori alberghiero, della ristorazione e del catering.
- Monoporzioni di condimenti: imballaggi per porzioni individuali di condimenti (es. conserve, salse, panna da caffè e zucchero).
- Cosmetici e igiene negli hotel: imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo (classificazione ATECO 2025), legati a una singola prenotazione e smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
Sono esclusi dall’obbligo gli imballaggi forniti con alimenti pronti da asporto a consumo immediato, e quelli necessari a garantire sicurezza e igiene in strutture mediche o di cura individuale (ospedali, cliniche e RSA).
Il testo specifica che non si tratta di una deroga generalizzata: resta fermo il totale rispetto degli obblighi sui materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) e dei divieti sugli articoli in plastica monouso regolati dalla Direttiva SUP (Single Use Plastic).
Le violazioni della disciplina – comprese quelle relative all’uso di diciture ingannevoli o elusive sulla conformità – comporteranno sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500 a 25.000 euro (modifica all’art. 261 del D.Lgs. 152/2006). Tuttavia, al fine di garantire agli operatori il tempo necessario per adeguarsi e per consentire l’esaurimento delle scorte esistenti, le sanzioni saranno applicabili solo a partire dal 1° gennaio 2030.
Il Decreto-Legge dovrà essere convertito in legge entro il 6 ottobre 2026 e l’esame parlamentare è attualmente in corso; il testo definitivo potrebbe pertanto subire ulteriori modifiche o emendamenti in sede di conversione.
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