SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – MODIFICA DLGS 81/08 – RECEPIMENTO DIRETTIVA VALORI LIMITE ESPOSIZIONE – AGENTI CHIMICI

Vi informiamo che nel sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato il Decreto interministeriale di recepimento della direttiva che definisce un quinto elenco dei valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici (Decreto 18 Maggio 2021, in allegato).

Il decreto, allegato, modifica il Dlgs 81/2008 (in attuazione della direttiva 2019/1831/UE), sostituendo integralmente l’allegato XXXVIII relativo ai valori limite di esposizione professionale.

Si richiama, quindi, l’attenzione sul fatto che datore di lavoro, anche nella valutazione del rischio “chimico” (art. 223 del D.lgs. 81/08), dovrà prendere in considerazione, tra l’altro, i nuovi valori limite di esposizione professionale, relativi alle sostanze ora introdotte nell’elenco.

Inoltre, si ricorda che con Decreto interministeriale del 2 maggio 2020, il Ministero aveva recepito la direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, che definiva il quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

Nel merito, si evidenzia, in riferimento al nuovo allegato XXXVIII, che:

  • sono riportati valori limite per 10 sostanze chimiche
  • è stata individuata possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per tre sostanze: anilina, cumene e 4-ammino-toluene (riportata nell’ultima colonna “notazione”)
  • il decreto recepisce gli stessi valori limite della direttiva per tutte le nuove sostanze.

Il nostro Sistema centrale ha monitorato, dapprima in Europa, l’iter di definizione della direttiva e, poi in Italia, la fase di recepimento. A livello europeo i rappresentati dei datori di lavoro hanno evidenziato le difficoltà esistenti per quanto riguarda la disponibilità di metodologie di misurazione utilizzabili per adeguarsi ai valori limite, per alcune sostanze (tricloruro di fosforile, n- l’alcool isoamilico e di -n-butil ftalato).

Nella fase di consultazione delle parti sociali, che si è svolta a livello nazionale, invece, il ruolo di Confindustria è stato teso a garantire un recepimento in linea con i contenuti della direttiva, evitando l’introduzione di ulteriori oneri a carico delle imprese, che potrebbero creare uno svantaggio competitivo nei confronti delle imprese operanti negli altri Paesi europei.

All.to

DI-del-18052021-Recepimento-direttiva-2019-1831-UE-quinto-elenco-valori-limite-indicativi-di-esposizione-professionale

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