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CONTRATTI A TERMINE – ART. 19 BIS DL N.18/2020 – AMBITO DI APPLICAZIONE: NOTA DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO N. 762/2021
Con la nota n.762 dello scorso 12 maggio, in allegato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti riguardo la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale connessi all’emergenza Covid-19.
L’INL, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricorda che con l’art. 19 bis del DL n.18/2020, recante “Norma di interpretazione autentica in materia di ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”, il legislatore ha consentito al datore di lavoro ammesso al trattamento di integrazione salariale di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, tra l’altro, al divieto di cui all’art. 20, comma 1, lett. c), del DLgs. n. 81/2015.
La nota in commento chiarisce che il predetto articolo è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale, artt. da 19 a 22 del DL 18/2020, richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione (da ultimi art. 1, comma 300, L. 178/2020 e art. 8 DL n. 41/2021).
In considerazione quindi del richiamo alla normativa originaria di cui agli artt. 19 e ss. del DL n. 18/2020 da parte delle norme successive, l’INL specifica che l’inciso “nei termini ivi indicati” contenuto nell’art. 19 bis, è dunque da interpretare in senso “dinamico”, facendo riferimento alla platea di lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo individuati dall’art. 8 del DL n.41/2021 nei “lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Pertanto, in virtù delle predette disposizioni, l’Ispettorato ritiene possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza Covid-19, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n.41/2021 – cd. Decreto Sostegni).
All.to inl_762 pdf
RELAZIONI INDUSTRIALI:
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DECONTRIBUZIONE SUD: MESSAGGIO INPS N. 1914/2021
L’INPS con il messaggio n.1914/2021, ad integrazione del precedente messaggio n.1361 del 31 marzo 2021, precisa che le Agenzie di somministrazione possono recuperare, per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno, le eventuali quote di decontribuzione attinenti all’esonero in oggetto, relative alle mensilità pregresse, valorizzando all’interno del campo <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Incentivo>, l’elemento <ImportoArrIncentivo> e indicando gli importi dell’esonero per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021.
L’Istituto precisa inoltre che la valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità da aprile 2021 a giugno 2021.
I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure, con il codice “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L. n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”.
Si riporta in allegato il messaggio INPS n. 1914 del 13/05/2021.