Per le domande più tempo: arriva la proroga al 31 marzo

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AUTOTRASPORTO: PROROGA CERTIFICATI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI, VERIFICHE, ATTIVITÀ FORMATIVE – REGOLAMENTO (UE)2021/267

È stato pubblicato sulla GUCE del 22.02.2021, serie L 60, il Regolamento (UE)2021/267 del 16 febbraio 2021 recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698.

Il provvedimento (art. 1) stabilisce misure specifiche e temporanee di proroga riguardanti non soltanto il trasporto stradale, ma anche quello ferroviario, per vie navigabili interne e della sicurezza marittima.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 6 marzo 2021, tranne che per casi specifici elencati nel Regolamento medesimo che si intendono applicate dal 23 febbraio.

Direttiva 2003/59/CE (art. 2)

i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un CAP scaduto o che sarebbe scaduto tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso;

i termini relativi al completamento di attività formative periodiche, da parte del titolare di un CAP, che sarebbero scaduti o scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 si considerano prorogati per sei mesi o fino al 1° luglio 2021, se tale data è successiva;

– la validità della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione apposta sulla patente di guida oppure sulla CQC, è prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente;

– la validità della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione che sarebbe scaduta o scadrebbe, secondo il precedente Regolamento (UE) 2020/698, nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 si intende prorogata per sei mesi o fino al 1° luglio 2021, se tale data è successiva.;

– la validità delle CQC scaduta o che scadrebbe, secondo il precedente Regolamento (UE) 2020/698, nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 è prorogata di 10 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta;

– la validità delle CQC che sarebbe scaduta o scadrebbe, secondo il precedente Regolamento (UE) 2020/698, nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 si considera prorogata per sei mesi o fino al 1° luglio 2021, se tale data è successiva.

Si prevede che un’ulteriore proroga che deve essere richiesta dallo Stato Membro (di seguito SM), qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile la partecipazione alle attività formative periodiche o la relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.  Tale richiesta deve essere trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

Direttiva 2006/126/CE (art. 3)

la validità delle patenti di guida che sarebbero scadute o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.

la validità delle patenti di guida che, in applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 è prorogata per sei mesi o fino al 1° luglio 2021, se tale data è successiva.

Anche in questo caso, ogni SM che ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

Regolamento (UE) n. 165/2014 (art. 4)

– le ispezioni periodiche che avrebbero dovuto o dovrebbero essere eseguite tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono da effettuarsi non oltre 10 mesi dalla data in cui dovrebbero essere eseguite;

per il rinnovo della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021, le autorità competenti degli SM rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino a quando il conducente non riceve una nuova carta dalle autorità emittenti, sono ammesse registrazioni manuali come previsto dall’art. 35;

– allo stesso modo, per la sostituzione di una carta del conducente. Il conducente può continuare a guidare fino a quando non viene rilasciata una nuova carta dalle autorità emittenti, a condizione che egli possa provare che la carta è stata restituita all’autorità competente quando la scheda era danneggiata o non funzionante e che è stata richiesta la sua sostituzione.

Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità che le ispezioni periodiche o il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente come richiesto dal regolamento (UE) n. 165/2014 rimangano impraticabili anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga entro il 31 maggio 2021.

Direttiva 2014/45/UE (Art. 5)

– i termini relativi ai controlli tecnici che avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi.

– la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi.

Se uno SM ritenga con ogni probabilità impraticabile l’esecuzione di controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi suddetti, entro il 31 maggio 2021.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 (art. 6)

– l’idoneità finanziaria e il requisito dello stabilimento da dimostrare tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021, possono essere dimostrati entro il termine fissato dall’Autorità competente, che non può superare i 12 mesi.

Se l’autorità competente constati tra il 28 maggio 2020 e il 23 febbraio 2021 che un’impresa di trasporti non soddisfa i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli che devono essere tenuti a disposizione dell’impresa di trasporto su strada e essere utilizzati da quest’ultima conformemente all’articolo 5, lettere b) e c), di tale regolamento oppure non soddisfa il requisito dell’idoneità finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento e abbia assegnato all’impresa di trasporto un termine per regolarizzare la situazione, l’autorità competente può prorogare tale termine, purché non sia scaduto al 23 febbraio 2021. Il termine così prorogato non può superare i 12 mesi.

Regolamento (CE) n. 1072/2009 (art. 7)

– licenze comunitarie, copie conformi ed attestati del conducente: con scadenza tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 si intendono validi per un periodo di 10 mesi.

Se uno SM ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze o degli attestati entro il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi suddetti, entro il 31 maggio 2021.

Il Regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2021 e si applica il 6 marzo 2021. Tuttavia, se uno SM membro decida di non avvalersi delle proroghe contenute nel Regolamento, le disposizioni si applicano dal 23 febbraio, per i seguenti temi: patenti di guida, revisione tachigrafi, carta conducente, revisione veicoli, licenza comunitaria e copie conformi, attestati del conducente.

Regolamento (CE) 1073/2009 (art. 8)

– la validità delle licenze comunitarie che sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 è prorogata per un periodo di 10 mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo;

– le decisioni relative alle domande di autorizzazione per i servizi regolari presentate dai vettori tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono adottate dall’autorità competente per l’autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Qualora uno SM ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi entro il 31 maggio 2021.

Regolamento (UE) 2016/798 (art. 9)

– i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi. I certificati di sicurezza unici in questione restano validi per il medesimo periodo;

– la validità delle autorizzazioni di sicurezza che sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 è prorogata per un periodo di 10 mesi.

Se uno SM ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati di sicurezza unici o la proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

Regolamento (UE) 2004/49 (art. 10)

– i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono considerano prorogati per un periodo di 10 mesi. I certificati di sicurezza in questione restano validi per il medesimo periodo;

– i termini per il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi. Le autorizzazioni di sicurezza in questione restano valide per il medesimo periodo.

Anche in questo caso si prevede una richiesta di proroga dello SM alla Commissione entro il 31.05.2021

Regolamento 2007/59/CE (art. 11)

– la validità delle licenze scadute o che sarebbero scadute tra il 1.09.2020 e il 30 giugno 2021 è estesa per un periodo di 10 mesi dalla data su di esse indicata;

– i termini relativi alle verifiche periodiche che sarebbero scaduti o che scadrebbero tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso. Le licenze di cui all’articolo 14 e i certificati di cui all’articolo 15 di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.

Lo SM può richiedere una proroga per l’impossibilità praticabile il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, presentando una richiesta alla Commissione entro entro il 31 maggio 2021.

Regolamento 2012/34/CE (art. 12)

– se la licenza è oggetto di riesame da parte dell’autorità competente, i termini relativi all’effettuazione del riesame a intervalli regolari che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi;

– la validità delle licenze temporanee che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 è prorogata per un periodo di 10 mesi a partire dalla data di scadenza su di esse indicata.

Anche in questo caso lo SM può richiedere una proroga.

Trattamento delle licenze ferroviarie a norma della direttiva 20212/34/UE in caso di non conformità ai requisiti di capacità finanziaria (art. 13)

Se sulla base di una verifica effettuata nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021,  un’impresa ferroviaria sia in grado di soddisfare i requisiti in materia di capacità finanziaria di cui all’articolo 20 di tale direttiva, l’autorità preposta al rilascio delle licenze può, prima del 30.06.2021, decidere di non sospendere o non revocare la licenza, sempreché non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario dell’impresa ferroviaria nei sette mesi successivi.

Direttiva 96/50/UE (art. 14)

I termini per sottoporsi alle visite mediche che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il .09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi. I certificati di conduzione di navi di persone soggette all’obbligo di sottoporsi agli esami medici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.

Possibilità per lo SM di prorogare i termini, previa comunicazione alla Commissione.

Direttiva (UE)2016/1629 (art. 15)

– la validità dei certificati dell’Unione per la navigazione interna che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 è prorogata per un periodo di 10 mesi;

– la validità dei documenti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima del 6 ottobre 2018, che in base alle disposizioni del suddetto articolo sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 è prorogata per un periodo di 10 mesi.

Previsione di proroga per lo SM, previa comunicazione alla Commissione.

Regolamento (CE)2004/725 (art. 16)

– i termini per la revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2021;

– gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di varie attività di addestramento che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021.

Se uno SM ritenga che con ogni probabilità le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali o le attività di addestramento continueranno a essere impraticabili anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga.

Direttiva 2005/65/CE (art. 17)

– i termini per il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2021 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021;

– gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento delle attività di addestramento che altrimenti, in base a tale allegato, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021.

Sussiste per lo SM la possibilità di proroga dei termini suddetti, previa comunicazione alla Commissione.

Regolamento 2021_267




ASSEMBLEA DEI SOCI DI CONFINDUSTRIA SALERNO 25 FEBBRAIO 2021 ORE 9.30- COMUNICAZIONI

Ricordiamo che  oggi alle ore 9.30 avrà luogo l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio 2020 e della delibera contributiva 2022 e per la votazione del Presidente di Confindustria Salerno e della squadra dei Vice Presidenti.

Al termine della parte privata, alle ore 11.00 avrà inizio la sessione pubblica a cui interverrà il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

 

A tal riguardo, riportiamo il link di accesso alla piattaforma zoom riservato esclusivamente alle aziende associate per seguire i lavori assembleari  https://zoom.us/j/94282707889?pwd=d2RqL05vWEEwQUx2TlJ3Y2o0T3RjZz09

Per effettuare la registrazione di tutti i Soci prima dell’inizio dei lavori, vi saremmo grati se poteste collegarvi già a partire dalle ore 9.15.

 

Per le votazioni sarà utilizzata la piattaforma ELIGO, dalla quale è stat inviata una mail con le credenziali per l’accesso e l’esercizio del voto.

 

Si potrà  accedere alla piattaforma di voto dopo l’apertura del seggio virtuale che verrà comunicata durante i lavori dell’Assemblea, che – come indicato in precedenza –  si svolgeranno sulla piattaforma zoom al link sopra riportato.

 

Al termine della procedura il sistema Eligo visualizzerà a video una conferma di voto.

 

Se non avete ricevuto le credenziali o le avete smarrite e per qualsiasi esigenza al  momento del voto, potete contattare Michele Vicidomini sul cell. 371.3437567 oppure [email protected]

 

 

 

 




AMBIENTE: RESOCONTO SETTIMANALE AMBIENTE 15 – 19 FEBBRAIO 2021

Pubblicazione DPCM 23 dicembre 2020 – Modulistica MUD 2021

 

Vi segnaliamo che il 16 febbraio 2021 è stato pubblicato in GU il DPCM 23 dicembre 2020 con la modulistica da utilizzare per l’anno 2021.

Si evidenzia che il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è da presentarsi, con riferimento alle attività soggette svolte nel corso del 2020, entro il 16 giugno 2021. Lo slittamento della scadenza del 30 aprile di ogni anno è determinata dall’applicazione dell’articolo 6, comma 2-bis della legge n. 70/1994: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.”

Pertanto, in applicazione della norma sopra citata, la scadenza per la presentazione della comunicazione MUD è fissata dopo 120 giorni dalla pubblicazione della nuova modulistica.

 

Il MUD che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2021 con riferimento all’anno precedente è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

 

  1. Comunicazione Rifiuti
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

 

Si evidenzia che deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

 

Il provvedimento è strutturato come di seguito:

  • Allegato 1– contenente le istruzioni per la compilazione del MUD;
  • Allegato 2– contenente la sezione rifiuti semplificata;
  • Allegato 3 – contenente tutta la modulistica da compilare per ciascuna delle sei comunicazioni;
  • Allegato 4– contenente le indicazioni per la presentazione del MUD per via telematica

 

Per le principali modifiche introdotte dal testo e per maggiori informazioni sulla sua presentazione vi rimandiamo alla seguente pagina del sito di ecocamere:

 

https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/507/principali-novita-del-mud-2021

 

Open Hearing ADM Plastic Tax 18 febbraio 2021

 

Vi segnaliamo che il 18 febbraio si è tenuto un nuovo Open Hearing in materia di Plastic Tax in cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha esposto brevemente le novità riguardanti l’applicazione dell’imposta (vd. il videoprocesso al seguente link) e una prima bozza del decreto direttoriale di attuazione che stanno predisponendo (slide in allegato).

Inoltre, sul tema vi segnaliamo che Confindustria ha inviato una lettera all’ADM in cui è stata evidenziata l’inopportunità di utilizzare un meccanismo come l’Open Hearing per affrontare un tema così tecnico e complesso come l’attuazione e l’applicazione della plastic tax. A tal proposito, è stato chiesto l’istituzione di un tavolo di lavoro ad hoc, anche con tutti gli uffici competenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in modo tale da poter affrontare il tema della plastic levy e del suo coordinamento con l’ordinamento nazionale e della soppressione della plastic tax italiana.

 

Responsabili Tecnici – Aggiornamento  

 

Come è noto, in attesa delle future evoluzioni della situazione emergenziale, si è dovuto momentaneamente sospendere l’attività di esame per i responsabili tecnici e, dal 2 gennaio u.s., risultano altresì sospese anche le verifiche di aggiornamento per gli RT in carica che avevano beneficiato del periodo transitorio previsto dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 dell’Albo gestori ambientali. Questi soggetti, ad oggi, non sono quindi nella possibilità di effettuare le verifiche di aggiornamento e tale criticità è stata rappresentata a Confindustria da vari territori.

A tal proposito segnaliamo che la questione è all’attenzione dell’Albo gestori ambientali e che, in sede di Comitato Nazionale, è stato proposto di prevedere la possibilità, nelle more dell’emergenza, di stabilire una deroga per i RT privi del requisito della verifica di aggiornamento, per consentire aumenti di classe, nell’ambito della stessa categoria di iscrizione, restando fermo il possesso del secondo requisito relativo agli anni di esperienza maturati nello specifico settore di attività. L’aumento consentito dovrebbe limitarsi a non più di due classi e potrà quindi riguardare solo le imprese già iscritte alla categoria oggetto dell’incremento.

Confindustria, pur approvando questa soluzione, che risolve una parte delle problematiche derivanti dal blocco delle verifiche, ha tuttavia segnalato al Comitato Nazione che rimane da definire la questione delle imprese “nuove entranti”, quelle cioè che necessitano di iscriversi una categoria dell’Albo Gestori ambientali. Per queste imprese Confindustria ha proposto, in via transitoria ed eccezionale, di consentire la possibilità che sia il legale rappresentante ad assumere l’incarico di RT fino alla fine del periodo di emergenza pandemica, o comunque fino a quando sarà consentito svolgere le verifiche di idoneità in sicurezza.

A tal proposito segnaliamo che, in occasione dell’ultimo incontro del Comitato Nazionale, svoltosi mercoledì u.s., la soluzione è stata presa in considerazione e costituirà oggetto del prossimo incontro sul tema in occasione del quale auspichiamo si possa risolvere fattivamente nei termini sopra richiamati.   Sarà nostra cura tenervi aggiornati non appena ci saranno novità.

 

Riciclo chimico – Progetto Confindustria per PNRR

 

Nell’ambito dei lavori che Confindustria sta seguendo con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di illustrare la nostra posizione sui vari aspetti della politica industriale in campo ambientale, rendiamo disponibili, su richiesta, le slides illustrative del progetto relativo al cd. “riciclo chimico”,

In particolare, il progetto sul riciclo chimico punta a favorire la diffusione su scala industriale di questo insieme di tecnologie che consentono – tramite diverse tipologie di trattamento – di riciclare e recuperare rifiuti che oggi inviamo a smaltimento in discarica e non valorizziamo, in modo da innalzare le nostre performance di gestione in linea con gli obiettivi europei.

Il traguardo, ambizioso sul piano ambientale, è diventare leader a livello internazionale, anche sul piano del know-how e della specializzazione, in una tecnologia che consentirebbe di “chiudere il cerchio” per molte filiere produttive, così da azzerare i conferimenti in discarica entro il 2030. L’obiettivo è quello di creare un parco impianti che sfrutti, a livello industriale, questa tecnologia per intercettare quella quantità di rifiuti che oggi inviamo a smaltimento in discarica o esportiamo, con costi sia in termini economici, che ambientali.

 

Piattaforma CONAI su etichettatura

 

Vi segnaliamo che il CONAI ha sviluppato una piattaforma dedicata agli strumenti predisposti dal Consorzio sul tema etichettatura degli imballaggi, disponibile al sito https://www.etichetta-conai.com/.

 

Sul sito sono disponibili le Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi in versione sfogliabile e una serie di FAQ utili a rispondere a molteplici quesiti

La sezione delle FAQ sarà costantemente aggiornata con domande e esempi pratici.

 

Il sito prevede anche una sezione dedicata alle best practices.

 

Inoltre, il CONAI ci segnala che è stata lanciata, nel corso del webinar del 17 febbraio (link di seguito), la consultazione pubblica delle Linee Guida per una etichettatura ambientale volontaria.

 

  • LINK WEBINAR 17 febbraio 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=m6c_BV1VUbE&feature=youtu.be




AGEVOLAZIONI – WEBINAR “BANDO PROGETTI DI R&S RICONVERSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE” – 2 MARZO PV, ORE 15.30

Informiamo che Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Incentivi alla Imprese organizza, per il prossimo martedì 2 marzo, alle ore 15.30, un webinar operativo volto a fornire elementi utili sulle agevolazioni disponibili per le imprese, che vogliono partecipare al bando dedicato ai progetti di R&S in ambito economia circolare (D.M. 11 giugno 2020).

Per partecipare è necessario registrarsi (LINK REGISTRAZIONE).

Alleghiamo il programma dell’incontro e segnaliamo che, durante i lavori, è prevista una sessione Q&A alla quale i partecipanti possono intervenire tramite chat.

ProgrammaEconomiaCircolare+020321_def,0

Area Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841     [email protected] Mariarosaria Zappile 089.200842 [email protected] )

 




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