EMERGENZA COVID-19/DPCM 2 MARZO 2021: DISCIPLINA SPECIALE PER INGRESSI IN ITALIA DA REGNO UNITO, BRASILE, AUSTRIA
In riferimento alla nostra comunicazione sul DPCM in oggetto, informiamo che è stato pubblicato un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri avente ad oggetto la seguente precisazione sul nuovo provvedimento:
“Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 52 del 2 marzo 2021 – Supplemento ordinario n. 17, alla pagina 15, all’articolo 49, comma 4, anziché: «…l’ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute comprovate e non differibili, …», leggasi: «…l’ingresso nel territorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, …».”.
L’art. 49, co. 4 del nuovo DPCM introduce una disciplina speciale volta ad agevolare, in via eccezionale e controllata (previa autorizzazione del Ministro della salute, ovvero secondo l’applicazione dei protocolli sanitari validati), gli ingressi in Italia da Regno Unito, Brasile o Austria (anche a seguito di soggiorno o transito in tali territori), esonerando l’interessato dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Il comunicato in oggetto sembrerebbe ampliare le ipotesi in cui è applicabile la nuova previsione; in particolare, la misura sembrerebbe applicabile non solo in presenza di ragioni di salute comprovate e indifferibili, ma qualora sussista un’esigenza anche di altra natura, connotata comunque dai caratteri dell’indifferibilità e della accertabilità. In altri termini, la procedura autorizzatoria (ovvero l’applicazione dei protocolli sanitari validati), necessaria per abilitare l’ingresso in Italia da Regno Unito, Brasile o Austria, potrebbe essere attivata anche in presenza di una ragione, indifferibile e comprovata, di carattere non sanitario.
Sebbene, come evidenziato nella Nota di Confindustria del 4 marzo 2021, che rialleghiamo, l’art. 49, co. 4 del nuovo DPCM non integri di per sé un esonero dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario rilevante ai fini della gestione delle trasferte in Regno Unito, Brasile e Austria, si segnala come la precisazione fornita dal comunicato sia idonea ad agevolare – almeno potenzialmente – i viaggi di lavoro in tali Paesi, seppur in presenza delle rigorose condizioni sopra richiamate.
Sarà nostra cura informarvi degli sviluppi interpretativi e operativi della questione.
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