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AMBIENTE: CONAI – BANDO PER ECO- DESIGN EDIZIONE 2021

Facciamo seguito alla nostra ultima news di aggiornamento in materia ambientale (8-12 marzo 2021), e vi ricordiamo che è stato dato il via all’ottava edizione del “Bando CONAI per l’eco-design degli imballaggi nell’economia circolare – Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi” (Regolamento_Bando_CONAI_ecodesign_2021), volto a premiare le soluzioni di packaging più innovative e ecosostenibili immesse sul mercato nel biennio 2019-2020.

Potranno partecipare al Bando le aziende che, nel biennio 2019-2020, hanno investito in attività di prevenzione rivolte alla sostenibilità ambientale dei propri imballaggi, agendo su almeno una delle seguenti leve: riutilizzo, facilitazione delle attività di riciclo, utilizzo di materie provenienti da riciclo, risparmio di materia prima, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema di imballo e ottimizzazione dei processi produttivi

I casi potranno essere presentati entro il 31 maggio 2021, compilando il form online disponibile sul sito www.ecotoolconai.org – Area Bando, e saranno valutati tramite lo strumento Eco Tool CONAI che permette di calcolare, attraverso un’analisi LCA semplificata, gli effetti delle azioni di prevenzione attuate dalle aziende sui propri imballaggi attraverso il calcolo dei benefici ambientali in termini di risparmio energetico, idrico e di riduzione delle emissioni di CO2

Al bando potranno partecipare sia le evoluzioni di progetti di packaging sia imballaggi nuovi per l’azienda che risultino avere, sulla base dei risultati dell’Eco Tool, un minore impatto ambientale rispetto agli imballaggi più frequentemente utilizzati per la medesima applicazione sul mercato italiano. 

Inoltre, lo strumento Eco Tool e l’analisi dei casi saranno sottoposti alla validazione da parte di un Ente terzo di certificazione

Per l’edizione 2021, CONAI mette a disposizione un montepremi complessivo pari a 500.000 Euro da suddividersi in: 

  • 000 Europroporzionalmente al punteggio ottenuto tra tutti i casi ammessi; 
  • 000 Euroa giudizio del Comitato Tecnico Allargato ai casi che si saranno distinti per la spinta innovativa e progettuale nell’ambito dell’attivazione di una o più delle seguenti leve di eco-design: 
  • Riutilizzo,
  • Facilitazione attività di riciclo
  • Utilizzo di materia prima seconda.

Rientrano in tale possibilità anche i casi virtuosi di imballaggi utilizzati nell’ambito di un circuito di e-commerce e di home delivery, oppure imballaggi che promuovono nuove tecnologie e applicazioni significative dal punto di vista progettuale e dell’innovazione. Inoltre, uno tra questi ultimi 5 casi di innovazione circolare riceverà una nomina speciale da parte di Legambiente. 

Al seguente link troverete tutte le informazioni utili: https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/pensare-futuro/bando-per-eco-design/ 




SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – DOCUMENTO ISS SU VACCINO/VARIANTI E LAVORO

L’Istituto superiore di sanità ha elaborato un rapporto (n. 4/2021) che contiene le Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19.

 

Si tratta di un approfondimento che, seppure soggetto ad evidenti modifiche progressive secondo l’evoluzione delle conoscenze scientifiche, offre prime risposte generali su varianti e vaccinazione e si sofferma anche sulla efficacia delle attuali misure di sicurezza in presenza di varianti e sul rapporto tra vaccinazione e lavoro.

 

Nel rinviare alla lettura del documento allegato, si evidenziano, in sintesi, i contenuti di maggior interesse.

 

  1. La circolazione delle varianti non richiede una modifica delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani) in ambito comunitario e assistenziale.

 

Non è indicato modificare le misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull’uso delle mascherine e sull’igiene delle mani; al contrario, si ritiene necessaria una applicazione estremamente attenta e rigorosa di queste misure.

 

In base alle informazioni e ai documenti istituzionali disponibili è indispensabile rafforzare, attraverso campagne di comunicazione, il rispetto di tutte le misure di controllo non farmacologiche, oltre a evitare gli spazi chiusi e, nel caso di lavoratori, rispettare tutte le ulteriori misure di prevenzione eventualmente prescritte.

 

Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo).

 

Il documento consente quindi di ritenere che le misure del Protocollo del 14 marzo 2020 risultano ancor oggi adeguate.

 

  1. I lavoratori vaccinati, inclusi gli operatori sanitari, devono mantenere l’uso dei DPI e dei dispositivi medici, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro.

 

Tutti i lavoratori, inclusi gli operatori sanitari, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione.

 

Anche in questo caso, il documento sembra confermare le misure previste nel Protocollo.

 

  1. Se una persona vaccinata con una o due dosi viene identificata come contatto stretto di un caso positivo, bisogna adottare le misure previste per i contatti stretti secondo le definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute.

 

La persona deve essere considerata un contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie. Si mantiene la deroga alla quarantena per il personale sanitario, con il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dell’infezione, fino a un’eventuale positività ai test di monitoraggio per SARS-CoV-2 o alla comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19.

 

Da osservare che il documento dell’ISS, nel definire il “contatto stretto” ad alto rischio, conferma la circolare n. 18584/2020 del Ministero della salute, richiamata da quella del 31 gennaio 2021 e non risolve i dubbi in merito alla definizione di contatto stretto a basso rischio recata da quest’ultimo documento, che fa riferimento ad un parametro temporale (15 minuti) e non all’uso o meno dei DPI o mascherine chirurgiche.

 

Resta, quindi, confermato il dubbio, sottoposto dal nostro Sistema centrale alla Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute.

 

  1. Chi ha avuto il COVID-19 deve comunque vaccinarsi e non è a rischio di avere delle reazioni avverse più frequenti o gravi al vaccino.

 

La vaccinazione anti-COVID-19 si è dimostrata sicura anche in soggetti con precedente infezione da SARS-CoV-2, e, pertanto, può essere offerta indipendentemente da una pregressa infezione sintomatica o asintomatica da SARS-CoV-2. Ai fini della vaccinazione, non è indicato eseguire test diagnostici per accertare una pregressa infezione.

 

È possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e, preferibilmente, entro i 6 mesi dalla stessa.

 

Fanno eccezione i soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, i quali, pur con pregressa infezione da SARS-CoV-2, devono essere vaccinati quanto prima e con un ciclo vaccinale di due dosi.

 

Si evidenzia, quindi, che, per quanto ad oggi il vaccino non sia generalmente disponibile per la generalità dei lavoratori, a meno che non rientrino nelle categorie prioritarie secondo il piano vaccinale, la nota dell’ISS evidenzia l’utilità della vaccinazione anche per chi ha già avuto il COVID19.

 

 

All.toRapporto ISS COVID-19 n. 4_2021d

 

                                                                                                                                       

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini 089200815  [email protected]

 




CREDITO: GARANZIA ITALIA DI SACE ESTESE ANCHE ALLE MIDCAP

Informiamo che Garanzia Italia, lo strumento introdotto dal Decreto Legge 23/2020 cd. “Liquidità” per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, le imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19, è stato prorogato al 30 giugno 2021, relativamente alle emissioni obbligazionarie, ed è stato ampliato il raggio d’azione anche a favore delle Mid Cap.

 

Nello specifico SACE è autorizzata a rilasciare tali garanzie – sul 90% del valore del finanziamento per un importo garantito non superiore a 5 milioni di euro – in favore di Mid Cap (imprese diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499) alle stesse condizioni previste in precedenza dal Fondo Centrale di Garanzia. Inoltre, nel caso in cui il finanziamento sia destinato al rimborso di un’operazione di rinegoziazione del debito, la percentuale di copertura è fissata all’80%.

 

Le garanzie a favore delle Mid Cap saranno rilasciate online attraverso il portale “Garanzia Italia” e la documentazione completa informativa e tecnica sull’applicazione di “Garanzia Italia Mid Cap” potrà essere scaricata nell’apposita sezione del sito https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/imprese

 




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