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PROROGA E AMPLIAMENTO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI, PROROGA DEL CONGEDO FACOLTATIVO ED AMPLIAMENTO DELLA TUTELA ANCHE IN CASO DI MORTE PERINATALE DEL FIGLIO: CIRCOLARE INPS 42/2021
Come noto, l’articolo 1, comma 363, lett. a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021), ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre). Inoltre, la durata del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è aumentata, per l’anno 2021, a dieci giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Con la circolare n.42/2021, riportata in allegato, l’INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei congedi in oggetto.
In particolare viene chiarito che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.
Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a soli 7 giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.
L’articolo 1, comma 363, lett. c), della Legge di Bilancio 2021 ha inoltre prorogato per l’anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
La citata circolare fornisce inoltre indicazioni relativamente alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio. L’art. 1, comma 25, della L. 178/2020 ha infatti modificato l’art. 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012, prevedendo e ampliando la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.
All.toCircolare numero 42 del 11-03-2021
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ZES CAMPANIA – DEFINITI I CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVISTI NELLE AREE DI PERIMETRO DELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE
Informiamo che con Decreto Dirigenziale n.63 del 24/02/21 la Regione Campania ha definito i criteri per il riconoscimento dei benefici previsti per le aree ZES.
Com’è noto, le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di investimenti nelle c.d. Zone Economiche Speciali possono beneficiare di incentivi speciali che si concretizzano attraverso strumenti di agevolazione fiscale o semplificazioni di tipo amministrativo.
Atteso che la perimetrazione delle aree ZES non è stata effettuata su supporto cartografico catastale, allo scopo di procedere alla puntuale individuazione degli impianti produttivi ricadenti in particelle catastali parzialmente incluse nella perimetrazione delle singole aree ZES, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con DD. n. 63 del 24 febbraio 2021, ha definito i criteri univoci che consentono l’accesso ai benefici sopra indicati.
In particolare, sono stati individuati i criteri della prevalenza di superficie (>50%) e l’interconnessione, nei seguenti casi:
- l’investimento sia realizzato in impianti produttivi parzialmente, ma prevalentemente inclusi in area ZES;
- l’investimento sia realizzato in un complesso industriale unico, costituito da stabilimenti produttivi interconnessi, che si estenda prevalentemente (>50%) su una particella inclusa in area ZES e per la parte residua su una particella non inclusa in area ZES.
In un’ottica di semplificazione, si è inteso identificare criteri univoci con l’obiettivo di potenziare al massimo le opportunità di sviluppo insite nello strumento, in coerenza con le strategie di rilancio industriale della ZES Campania.
CREDITO – PATRIMONIO DESTINATO CDP: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO ATTUATIVO. DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL PROSSIMO 25 MARZO 2021
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2021 il Decreto n. 26 del 3 febbraio 2021 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, che definisce i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato (c.d. Patrimonio Rilancio) istituito, dall’articolo 27 del DL 34/2020 (c.d. DL Rilancio).
Gli interventi del Patrimonio Destinato – istituito con l’obiettivo di realizzare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – saranno rivolti a imprese con un fatturato annuo superiore a 50 milioni, che abbiano sede in Italia e siano costituite nella forma di società per azioni, anche quotate, comprese quelle costituite in forma cooperativa.
Gli interventi del Patrimonio Destinato, che avrà una dotazione di circa 40 miliardi, potranno essere realizzati sia a condizioni agevolate, nell’ambito del Quadro Temporaneo della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle imprese danneggiate dalla crisi Covid-19, sia a condizioni di mercato.
Gli interventi del Patrimonio Destinato nell’ambito del Quadro Temporaneo saranno effettuati mediante: partecipazione ad aumenti di capitale; sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione; sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili; sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati. La sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato dei contratti relativi ai suddetti interventi dovrà avvenire entro il 30 settembre 2021, ad eccezione della sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati che ha come scadenza il 30 giugno 2021.
Gli interventi a condizioni di mercato saranno effettuati sul mercato primario mediante partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili. Il Patrimonio Destinato potrà, altresì, effettuare operazioni sul mercato aventi ad oggetto imprese strategiche (come definite dal Decreto) e imprese da ristrutturare ma con adeguate prospettive di redditività, sia mediante il canale diretto che quello indiretto.
Il Patrimonio Destinato sarà formalmente costituito da CDP con apposita delibera assembleare e cesserà decorsi 12 anni dalla sua costituzione. Il Regolamento del Patrimonio Destinato, che sarà adottato da CDP, definirà ulteriori aspetti, tra cui ad esempio: termini e condizioni di dettaglio degli interventi nell’ambito del Quadro Temporaneo; criteri e priorità di esercizio dei diritti di voto connessi alle partecipazioni nelle imprese; meccanismi di rimborso alle imprese beneficiarie dei costi dell’istruttoria sostenuti per accedere ai fondi del Patrimonio Destinato.
È, altresì, prevista la garanzia di ultima istanza dello Stato con riferimento alle obbligazioni assunte da CDP a valere sul Patrimonio Destinato.
Il Decreto entra in vigore a partire dal 25 marzo 2021.