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CREDITO – ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI GARANTITI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DL SOSTEGNI BIS – AUTORIZZAZIONE COMMISSIONE EUROPEA

Informiamo che, lo scorso 29 giugno, la Commissione europea ha autorizzato i regimi di aiuto relativi alle garanzie concesse dal Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. DL Sostegni Bis).

In particolare, con la predetta decisione:

  1. è stata autorizzata la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure previste dall’art. 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis, e dall’art. 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 (cd. DL Liquidità);

 

  1. è stata autorizzata la possibilità per le imprese di richiedere alle banche l’allungamento fino a un massimo di 8 anni della durata dei finanziamenti in essere già garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE, ferme restando le percentuali di copertura originariamente previste. L’estensione della durata a 10 anni, attualmente prevista dal DL Sostegni Bis, è stata ritenuta dalla Commissione incompatibile con il Temporary Framework sugli aiuti di Stato (TF). Confindustria sta lavorando affinché tale limite sia innalzato in occasione delle prossime modifiche che saranno apportate al TF;

 

  1. è previsto anche che i nuovi finanziamenti, concessi successivamente al 1° luglio 2021, per usufruire del regime di aiuto previsto dal TF ed essere quindi coperti dalle garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI e di SACE, potranno avere una durata massima di 8 anni. Ricordiamo che, in base a quanto previsto dal DL Sostegni Bis, la copertura del Fondo relativa a tali finanziamenti sarà pari all’80% (non più al 90%), mentre restano ferme le coperture originariamente previste per la Garanzia di SACE;

 

  1. a seguito delle modifiche sopra esposte, sono stati previsti nuovi premi di garanzia per le nuove garanzie che saranno concesse a partire dal 1° luglio ai sensi del Punto 3.2 del TF e per gli allungamenti di durata delle garanzie già concesse. In proposito, si ricorda che la garanzia del Fondo resta gratuita e i premi sono esclusivamente teorici e inquadrabili nell’ambito degli aiuti concessi ai sensi del Punto 3.1 del TF, mentre per la garanzia di SACE il premio non costituisce aiuto e deve essere corrisposto dall’impresa beneficiaria.

 

Segnaliamo che, a seguito della decisione della Commissione:

  1. il Fondo di Garanzia per le PMI ha pubblicato una nuova Circolare, la n.6 del 2021 (disponibile al seguente link https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2021/06/20210630_Circolare-N.6-2021_Ulteriori-Misure-DL-Sostegni-bis.pdf), che riassume i contenuti della decisione della Commissione relativa all’operatività dello stesso Fondo e riporta le tabelle contenenti i nuovi premi teorici di garanzia. La predetta circolare sottolinea anche che l’estensione della durata massima a 8 anni è prevista altresì per le misure previste dall’art. 13, comma 1, lettere d), e) e n) del DL Liquidità (relative alle coperture sulle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo da parte dei Confidi e alle rinegoziazioni dei finanziamenti in essere con apporto di nuova finanza), che non erano state modificate dal DL Sostegni Bis e per le quali le percentuali di copertura restano invariate;

 

  1. SACE sta predisponendo un aggiornamento delle condizioni relative a Garanzia Italia che pubblicherà a giorni sul proprio sito.



AGEVOLAZIONI – OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONE PUBBLICHE LEGGE 124/2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI RINVIATA AL 1° GENNAIO 2022

Informiamo che, nel corso dell’iter di conversione del Decreto-legge Riaperture, è stata approvata una norma che – limitatamente all’anno 2021 – proroga al 1° gennaio 2022 le sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 per l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche (art. 11-sexiesdecies della legge 17 giugno 2021, n. 87, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52).

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta, come sopra citato, con la legge per il mercato e la concorrenza del 2017 (Legge 4 agosto 2017, n. 124) con decorrenza 1/1/2018 e successivamente modificata dal Decreto Crescita 34/2019 (Legge 30 aprile 2019, n. 34), prevede degli specifici obblighi di esposizione in bilancio o sul sito internet per le imprese che nel corso dell’anno hanno ricevuto contributi superiori ai 10.000 euro complessivi.

La norma ha creato una serie di dubbi interpretativi e applicativi, più volte segnalati da Confindustria a Governo e Parlamento. Nel recepire alcune proposte di semplificazione elaborate da Confindustria e in attesa di una complessiva rivisitazione dell’intera disciplina, il Decreto Crescita (DL n. 34/2019) aveva apportato alcune prime semplificazioni in merito alla delimitazione del campo d’applicazione degli obblighi di trasparenza (es. esclusione dagli obblighi di pubblicazione delle misure agevolative erogate sulla base di un regime generale, nonché delle somme ricevute a titolo di corrispettivo, retribuzione o risarcimento) e al relativo regime sanzionatorio (irrogazione di una sanzione pecuniaria, nonché della sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che vi siano stati tale pubblicazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti).

Stando al tenore letterale della norma inserita nel Decreto-legge Riaperture, fino al 31 dicembre 2021 non sarà passibile di sanzioni chi non abbia provveduto agli obblighi informativi per le erogazioni relative al 2020 nei termini previsti (30 giugno 2021 per associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali; termine di approvazione del bilancio per le imprese). Pertanto, eventuali sanzioni per inadempimenti o adempimenti tardivi potranno essere applicate a partire dal 1°gennaio 2022.