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DECRETO LEGGE 30 GIUGNO 2021 N.99: MISURE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA

Come già comunicicatoVi con nostra precedente informativa, il DL n.99/2021, in vigore al 30/06/2021,

prevede tra l’altro importanti novità in materia di lavoro.

Riportiamo pertanto di seguito le disposizioni giuslavoristiche introdotte dal Decreto in oggetto:

 

  • Trattamenti di integrazione salariale e blocco dei licenziamenti per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili

Viene previsto che i datori  di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati con i codici Ateco2007 13, 14 e 15, che a decorrere dal 1° luglio 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa possono presentare, per i lavoratori in forza al 30/06/2021 (data di entrata in vigore del DL 99/2021), domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi degli artt. 19 e 20 del DL 17 marzo 2020 n.18 e s.m.i. (Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario), per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra l’1/07/2021 e il 31/10/2021. Per tali trattamenti non è dovuto il contributo aggiuntivo.

 

Per tali datori di lavoro resta precluso sino al 31/10/2021 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. n.223/1991) e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

 

Inoltre, sempre sino al 31 ottobre 2021 resta preclusa per tali datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. n.604/1966 e restano altresì precluse le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.

 

Tali sospensioni e preclusioni non si applicano: nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione definitiva  dell’attività dell’impresa  oppure dalla cessazione definitiva  dell’attività di  impresa  conseguente alla  messa in liquidazione della  società senza continuazione,  anche  parziale, dell’attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 Codice  civile); nelle ipotesi  di accordo collettivo aziendale,  stipulato dalle organizzazioni  sindacali comparativamente  più  rappresentative a livello nazionale,  di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; nei casi di fallimento, quando  non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne  sia  disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

  • Ulteriore trattamento di integrazione guadagni straordinaria

Viene inserito dopo l’art. 40 del DL 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis), l’art. 40-bis che prevede un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

In particolare, viene previsto in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (come individuati all’art. 8, comma 1, Decreto Sostegni, D.L. n. 41/2021 e s.m.i.) e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. n. 148/2015, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

In caso di accesso a tale trattamento di integrazione salariale, per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (ex artt. 4, 5  e  24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di  appalto.

Nello stesso periodo, è anche preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L.  n.  604/1966), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.

Anche in questo caso, le dette sospensioni e preclusioni non si applicano: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente  alla  messa  in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 Codice  civile;  nelle  ipotesi  di  accordo collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali comparativamente  più  rappresentative  a  livello   nazionale,   di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; nei casi di fallimento,  quando  non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne  sia  disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

  • Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCRP)

L’art. 4, comma 11, del DL n.99/2021 istituisce il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCRP), finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori di NASpI.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL 99/2021 (30/06/2021) verranno individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate (50 mln di euro per l’anno 2021).

 Trasmettiamo in allegato il testo del DL 30 giugno 2021 n.99.

All.to

DL 99 _ 2021

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

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