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La nautica approda al Salone con export e ricavi da record
Inclusione: imprese, non profit e università in prima linea sul Pnrr
PNRR – DDL DELEGA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Pubblichiamo una nota di aggiornamento che analizza il disegno di legge delega 2330 in materia di contratti pubblici, presentato al Senato il 21 luglio scorso e recentemente assegnato all’8a Commissione permanente (lavori pubblici e comunicazioni).
Il DDL, composto di un solo articolo, costituisce un passaggio rilevante nel cronoprogramma attuativo del PNRR in relazione alla riforma dei contratti pubblici, e deve essere letto in congiunzione con altri interventi recenti sul tema come, ad esempio, quelli varati con il DL n. 77/2021 (cd. DL “governance e semplificazioni”) già oggetto di un separato approfondimento.
EXPO DUBAI – HIGH LEVEL MEETING E GLOBAL BUSINESS FORUM AFRICA – 12-13-14 OTTOBRE 2021
Nella cornice della prossima Esa.posizione Universale – Expo Dubai, il Commissariato Italiano per EXPO 2020, in collaborazione con la Dubai Chamber of Commerce, Confindustria e ICE Agenzia, organizza un l’High Level Meeting New Frontiers of Energy, Infrastructures and Digital Transformation in Africa – The UAE and Italy cooperation Models, che si svolgerà in presenza presso il Padiglione Italia nella giornata del 12 ottobre h. 4.00 – 5.30 p.m. UAE time.
L’evento, volto ad approfondire e arricchire il quadro delle opportunità di sviluppo in Africa rafforzando la cooperazione tra Emirati Arabi Uniti e Italia, anticiperà il Global Business Forum Africa – Transformation Through Trade, che si svolgerà presso il Dubai Exhibition Centre di Expo nelle giornate del 13 e 14 ottobre alla presenza di 220 delegati aziendali.
La partecipazione all’High Level Meeting permetterà di accedere alle attività e agli eventi di networking che si svolgeranno in concomitanza del Global Forum.
Organizzazione e Logistica
A causa delle misure di sicurezza Covid-19, la partecipazione sarà riservata a un numero ristretto di massimo 40 aziende, che saranno selezionate a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, da trasmettere ai nostri uffici ([email protected]).
Le spese di viaggio e di alloggio saranno a carico di ciascun partecipante.
Le aziende coinvolte riceveranno comunicazione apposita con le istruzioni necessarie per registrare la partecipazione.
Ingresso Emirati Arabi Uniti
Passaporto: necessario e con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso negli Emirati Arabi Uniti.
In considerazione delle normative di sicurezza Covid-19, si prega di monitorare le pagine del Ministero della Salute, Viaggiare sicuri e del Consolato Generale d’Italia Dubai.
PNRR SISTEMA DI GOVERNANCE E RECLUTAMENTO PERSONALE QUALIFICATO | SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SUPERBONUS 110%, INFRASTRUTTURE E CONTRATTI PUBBLICI, INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO – ZES
Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 è stata pubblicata la legge 108/2021 di conversione del DL 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (c.d. DL Semplificazioni e governance PNRR).
Si tratta del primo provvedimento di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della strategia riformatrice in esso delineata. Esso definisce il sistema di governance del Piano e introduce una serie di misure per il rafforzamento della capacità amministrativa e l’accelerazione degli investimenti green e digitali, nonché altre misure in materia di contratti pubblici.
Occorre evidenziare come il decreto-legge, alla cui redazione Confindustria ha contributo con diverse proposte sia in merito alla struttura della governance del Piano, sia sulla semplificazione di procedimenti amministrativi impattanti su settori strategici in chiave PNRR (es. ambiente, energia, contratti pubblici, TLC, Superbonus 110%), rappresenta un primo importante risultato, e avvia il processo delle riforme necessarie per la sua attuazione.
Nel merito, il provvedimento si compone di due parti:
- la parte I reca la “Governance per il PNRR”;
- la parte II reca le “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa”.
Quanto alla governance, la legge delinea un sistema “a rete”, articolato su tre livelli principali (alla Presidenza del Consiglio è affidata la responsabilità di indirizzo; al Ministero dell’economia e delle finanze sono affidati il monitoraggio e la rendicontazione; ai soggetti attuatori, con il coordinamento dei Ministeri, la realizzazione operativa degli interventi), che ha l’obiettivo di assicurare il coordinamento generale e operativo del Piano, il costante monitoraggio della relativa attuazione, le opportune interlocuzioni con l’Ue e il coinvolgimento dei soggetti interessati. La tenuta del sistema è affidata, oltre che al costante confronto tra i diversi livelli di governo e le forze economico-sociali, all’eventuale esercizio di poteri sollecitatori e sostitutivi in caso di inerzie, dissensi, dinieghi od opposizioni.
Un’ulteriore leva, che rivestirà un ruolo centrale, è il reclutamento di personale qualificato per l’attuazione del PNRR, oggetto del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. Decreto Reclutamento) convertito in legge il 6 agosto u.s. Nell’ambito di questo, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per l’assunzione di 500 nuovi funzionari da dedicare alle attività di governance del PNRR. I neo assunti – laureati in discipline economiche, giuridiche, statistico-matematiche e ingegneristiche – saranno assegnati alle strutture dei vari Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri incaricate di svolgere le funzioni di monitoraggio e supervisione sull’attuazione degli investimenti e delle riforme previste dal PNRR. Le domande possono essere presentate entro il 20/09/2021, alle ore 14:00 accedendo all’indirizzo https://ripam.cloud. La procedura di selezione prevede una sola prova scritta e la valutazione dei titoli di studio, senza prova orale.
Positivi anche i raccordi previsti tra l’organo di partenariato economico e sociale del PNRR (Tavolo permanente), cui partecipano le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese, la Cabina di regia e il Servizio centrale per il PNRR, che puntano ad assicurare effettività alle questioni segnalate dall’organo stesso.
Quanto alle misure di semplificazione e di rafforzamento della capacità amministrativa, nel provvedimento si individuano cinque pacchetti principali:
- green. Con riferimento alla disciplina del Superbonus 110%, semplifica le attestazioni di regolarità urbanistica ed edilizia dell’immobile su cui si eseguono gli interventi oggetto dell’agevolazione;
- infrastrutture e contratti pubblici, proroga al 20 giugno 2023 diverse misure del DL n. 76/2020, c.d. DL Semplificazioni 2020 (ex multis, affidamenti sotto e sopra soglia Ue; verifiche antimafia e protocolli di legalità; responsabilità erariale; conferenza dei servizi veloce) e del DL n. 32/2019, c.d. DL Sblocca-cantieri. Inoltre, la legge interviene sul tema del subappalto e introduce una procedura speciale per l’approvazione di alcuni progetti PNRR. Indicazioni anche in materia di trasparenza e pubblicità degli appalti pubblici, con l’adozione di disposizioni relative alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ed al Fascicolo virtuale dell’operatore economico. Con riferimento a tale pacchetto occorre, altresì, evidenziare l’assenza di un intervento, sollecitato da tempo da Confindustria, volto a limitare, allineandolo alla disciplina Ue, il potere di esclusione delle stazioni appaltanti in caso di violazioni fiscali e previdenziali non definitivamente accertate;
- digitale, con l’introduzione di importanti semplificazioni per l’installazione di infrastrutture per la rete mobile e fissa.;
- Mezzogiorno. Previsti interventi sulla disciplina delle Zone Economiche Speciali (ZES), che ampliano i poteri del Commissario straordinario, prevedono l’istituto dell’autorizzazione unica per i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES ed estendono da 50 a 100 milioni di euro il massimale del “Credito d’imposta Sud” per le ZES;
- norme generali sul procedimento amministrativo, con le quali si modifica la legge n. 241/1990, rafforzando l’istituto dei poteri sostitutivi e quello del silenzio assenso e riducendo il termine per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
Efficientamento energetico e Superbonus 110%
Il Capo IV del Titolo I Parte II del DL convertito in legge, contiene norme in tema di efficientamento energetico e, in particolare, interviene sulla disciplina del Superbonus 110%:
- estendendo l’agevolazione anche agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. e) del TUIR;
- allargando il raggio di azione dell’agevolazione, prevedendo che possono fruire del Superbonus 100% anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per gli immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme e case di cure e ospedali);
prevedendo che tutti gli interventi oggetto del Superbonus 110%, fatta eccezione per la demolizione e la ricostruzione di edifici, vengano qualificati come manutenzione straordinaria e possono, quindi, essere realizzati con la sola CILA;
✓ quest’ultima non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, co. 1-bis del TU edilizia, per cui nella CILA occorre attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero sia attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Si specifica anche che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento;
✓ al contempo, la decadenza dal beneficio fiscale intervenga in caso di: i) mancata presentazione della CILA; ii) interventi realizzati in difformità alla CILA; iii) assenza dell’attestazione; iv) non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Nel corso dell’esame alla Camera sono state approvate alcune modifiche alla disciplina volte, tra l’altro, a:
✓ escludere gli interventi di dimensionamento del capotto termico e del cordolo sismico dal conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime previste dal Codice Civile;
✓ specificare che sono soggetti a CILA anche gli interventi su parti strutturali degli edifici e sui prospetti;
✓ specificare che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio alle attività di controllo, non comportano la decadenza dal beneficio limitatamente alla irregolarità riscontrata. Inoltre, qualora le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;
✓ prevedere, in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, la sola descrizione dell’intervento nella CILA;
✓ prevedere che eventuali varianti in corso d’opera siano comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata;
✓ escludere la richiesta della SCIA a conclusione dei lavori;
✓ prevedere il termine di 30 mesi dalla stipula del contratto di compravendita per il trasferimento della residenza nell’immobile oggetto degli interventi.
Inoltre, con un emendamento approvato alla Camera, è stata prevista la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, stabilendo che le partite finanziarie relative agli oneri, possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.
Pacchetto infrastrutture e contratti pubblici
La legge in esame, in materia di semplificazioni relativamente a infrastrutture e contratti pubblici, interviene sui punti di seguito elencati e approfonditi nella nota predisposta da Confindustria, allegata alla presente:
- Accelerazione delle opere complesse, perequazione infrastrutturale e Piano nazionale dei dragaggi sostenibili. Viene definito un procedimento ad hoc per alcune opere di particolare rilevanza strategica, la cui realizzazione è oggetto del PNRR;
- Proroghe al 30 giugno 2023 del DL Semplificazioni 2020 e modifiche alla disciplina per gli affidamenti sotto-soglia Ue, con modifiche dell’articolazione delle soglie per l’affidamento diretto e la procedura negoziata;
- Proroghe al 30 giugno 2023 di alcune misure del DL Sblocca-cantieri, al fine di accelerare le procedure;
- Modifiche alla disciplina del subappalto;
- Banca dati nazionale dei contratti pubblici e fascicolo virtuale dell’operatore economico. Si prevede che tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, siano gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse. L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti. In merito alla documentazione di gara, viene istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico, che costituisce un significativo strumento di semplificazione in quanto consente al sistema di acquisire una sola volta i dati dei singoli operatori economici, rendendoli immediatamente disponibili alle stazioni appaltanti.
Sul tema, pubblichiamo la circolare Assonime 21/2021 “Contratti pubblici: le prime misure in attuazione del PNRR. Anticipiamo, inoltre, che in materia di appalti, il PNRR oltre alle misure urgenti contenute nel DL 77/2021 oggetto di questa comunicazione, prevede interventi a regime che dovranno essere adottati utilizzando lo strumento della legge delega. Con riferimento a quest’ultima, il Governo ha approvato un disegno di legge delega in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, trasmesso al Senato per il relativo esame (S. 2330) e oggetto di approfondimento con nostra new dedicata.
Pacchetto Mezzogiorno
Sono previste alcune misure in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno. In particolare, l’art. 57 del DL 77 apporta delle modifiche alla disciplina delle ZES di cui al DL n. 91/2017, recependo alcune proposte di Confindustria. Nello specifico, la norma:
- estende i poteri del Commissario straordinario che assume, ad esempio, funzioni di stazione appaltante. Sulla figura del Commissario straordinario permangono, tuttavia, alcune criticità. In particolare, il Commissario non ha una struttura tecnica propria, dovendosi affidare al personale messo a disposizione dall’Agenzia per la Coesione. Il Commissario straordinario, inoltre, può avvalersi anche delle strutture delle Amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle Regioni senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò potrebbe determinare ricadute negative in termini di efficienza e celerità con riferimento, ad esempio, al rilascio dell’autorizzazione unica. Ad avviso di Confindustria, la figura commissariale potrebbe essere affiancata da una struttura “strettamente” consultiva, formata da persone indicate dalle principali rappresentanze economiche e sociali di rilevanza nazionale, purché prive di qualsiasi conflitto di interesse, per facilitare l’attività di promozione e attrazione di investimenti nelle ZES. Inoltre, potrebbe essere istituito presso il Commissario un team multidisciplinare, composto dai tecnici delle diverse amministrazioni coinvolte, dedicato ai procedimenti più complessi di competenza della gestione commissariale;
- prevede positivamente che le Regioni adeguino la programmazione e riprogrammazione dei fondi strutturali al funzionamento e allo sviluppo della ZES;
- dimezza i termini di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990 (silenzio assenso tra amministrazioni) nell’ambito dei procedimenti in area ZES; •
specifica che i termini per il rilascio degli atti di assenso per l’avvio delle attività economiche o di investimenti di natura incrementale nella ZES sono perentori e che l’inutile decorso degli stessi comporta il rilascio in senso favorevole degli atti richiesti;
- agisce positivamente sugli incentivi di natura fiscale, incrementando da 50 a 100 milioni di euro il massimale d’investimento del credito d’imposta investimenti ZES. A tal proposito va sottolineato che, nonostante gli investimenti tra i 50 e i 100 milioni di euro siano ad oggi pochi, essi non sono da escludere nel campo logistico e infrastrutturale e neppure sono da escludere grandi investimenti manifatturieri nelle “zone franche doganali intercluse”, sulle quali sarebbe necessario un ulteriore approfondimento circa la loro effettiva attuazione e gestione.);
- prevede un’estensione significativa del “Credito d’imposta ZES” anche agli immobili strumentali agli investimenti. Tuttavia, la definizione di “immobili strumentali agli investimenti” necessiterebbe di una migliore formulazione (probabilmente potrebbe essere richiamata quella reperibile nella disciplina UE sugli aiuti di Stato);
- introduce l’autorizzazione unica, per i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES. L’autorizzazione unica è uno strumento largamente ispirato all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 in materia di fonti rinnovabili, volto a garantire celerità nell’approvazione ed esecuzione di infrastrutture ovvero all’insediamento e all’esercizio di attività economiche nella ZES. Il funzionamento di tale strumento richiederebbe, però, alcune specifiche previsioni riguardanti, ad esempio, la durata dell’autorizzazione unica e il livello di dettaglio dei progetti/documenti necessari al relativo rilascio. Con particolare riferimento alle opere pubbliche approvate dalla conferenza dei servizi, sarebbe necessario specificare se trattasi di “Studio di fattibilità tecnica ed economica” (preferibile) o di un successivo stadio di elaborazione (definitivo esecutivo), rispetto al quale trarre tutte le conseguenze procedurali connesse.
Ricordiamo che la versione integrale del PNRR è consultabile al link https://italiadomani.gov.it/it/home.html
Infine, alleghiamo le note di approfondimento elaborate da Confindustria sul DL 77/2021 “Semplificazioni e governance del PNRR” e sul DL 80/2021 “Reclutamento”.
cir021021 cir021021allegato Nota DL Governance Semplificazioni-Aggiornamento conversione _ Nota DL Reclutamento pubblicato
MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE CAUSALI NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: NOTA ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL) N. 1363/2021 – INDICAZIONI OPERATIVE
Con la nota n. 1363 dello scorso 14 settembre, in allegato, l’INL fornisce indicazioni operative in merito alla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato a seguito delle novità introdotte dall’art. 41 bis del DL n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis), convertito in legge dalla L. n. 106/2021.
Come noto infatti, il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis del DL 73/2021 demanda alla contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).
I contratti collettivi ex art. 51 D.Lgs. 81/2015 possono quindi individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi.
La norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali richiedendo, tuttavia, che tali esigenze siano specifiche e, quindi, individuino ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale.
La modifica introdotta al comma 1 dell’art 19 del D.Lgs. 81/2015 non ha riflessi unicamente per la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi, ma influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga, in quanto le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute al comma 1 dell’art. 19 D.Lgs. 81/2015 tra le quali, a decorrere dal 25 luglio 2021, va considerata anche quella connessa ad esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva.
Va, infatti, ricordato che il comma 01 dell’art. 21 del DLgs 81/2015 stabilisce espressamente che il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1. Similmente, prosegue il secondo periodo del medesimo comma, il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1.
In tal senso, pertanto, con le modifiche introdotte con il c.d. Decreto Sostegni bis, è altresì possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva.
Con la lett. b) del medesimo comma 1 dell’art. 41 bis è stato inoltre inserito un nuovo comma 1.1 all’art. 19 del D.Lgs. 81/2015, il quale prevede espressamente che “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.
Il nuovo comma 1.1. evidenzia una parziale provvisorietà, in quanto prevede la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva solo fino al 30 settembre 2022.
La nota dell’Ispettorato chiarisce che il comma 1.1. introduce una limitazione temporale al ricorso alla lettera b-bis) del comma 1 (30 settembre 2022) in relazione al primo contratto a termine tra le parti (“il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1…”). Inoltre, il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Ne consegue, secondo le indicazioni fornite dall’Ispettorato, che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2015.
Diversamente – conclude la nota dell’INL – le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2015, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.
All.toINL-Nota-14-settembre-2021-sostegni-bis-e-causali-termine