AUTOTRASPORTO: MERCI PERICOLOSE. VALIDITÀ BARRATO ROSA

Il MIMS, con nota del 5 luglio scorso, ha disposto che, qualora il cd. barrato rosa, ossia il certificato speciale di approvazione ADR del veicolo, riporti una data di scadenza nominale ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 questa risulta prorogata fino al novantesimo giorno successivo a tale ultima data, e quindi fino al 29 ottobre 2021, trattandosi di un certificato evidentemente ricompreso nel campo di applicazione dell’art. 103, comma 2, del DL n. 18/2020 convertito con legge 27/2020 e smi.

La proroga è valida soltanto per la circolazione in Italia, poiché in ambito internazionale si applicano le disposizioni di cui all’Accordo ADR in sede di circolazione internazionale

La nota raccomanda all’utenza di:

– prenotare tempestivamente presso un UMC l’operazione prevista ai fini del rinnovo del “barrato rosa”, così da favorire l’ordinata organizzazione nel tempo delle relative attività;

– raccomanda altresì agli UMC di voler assicurare almeno fino a tutto il 29 ottobre 2021 la massima collaborazione ed operatività per le attività in parola, anche riservando alle stesse, ove occorra, specifiche sedute.

Il MIMS, inoltre, rammenta che risultano confermate le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 103032- DIV3-E del 19 dicembre 2008 – Certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 “Barrato rosa” –con particolare riferimento alla parte in cui la stessa dispone che: “E’ consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza del certificato DTT 306 in presenza di prenotazione effettuata entro il predetto termine, fino alla data fissata per la presentazione all’ispezione tecnica di rinnovo in analogia a quanto previsto per la revisione dei veicoli a motore di cui al D.M. 6 agosto 1998 n. 408. Ovviamente tale possibilità è riservata solo alla circolazione in territorio nazionale.”.




CREDITO – PATRIMONIO RILANCIO CDP RIVOLTO A IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 50 MLN DI €: AVVIO OPERATIVITÀ.

Informiamo che, dal 2 luglio scorso, è operativo il Patrimonio Rilancio, lo strumento del Ministero Economia e Finanze, gestito da Cassa Depositi e Prestiti e dedicato a sostenere le imprese italiane con fatturato superiore a 50 milioni di euro.

Il Patrimonio Rilancio prevede i seguenti ambiti di operatività:

  • Fondo Nazionale Supporto Temporaneo: che realizzerà interventi temporanei in imprese colpite dall’emergenza Covid-19 coerenti con le misure previste dal Quadro Temporaneo sugli aiuti Stato della Commissione Europea;
  • Fondo Nazionale Strategico: che effettuerà investimenti di lungo periodo, con il coinvolgimento di altri investitori di mercato, in imprese caratterizzate da solide prospettive di crescita;
  • Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese: dedicato a imprese caratterizzate da temporanei squilibri patrimoniali e finanziari, ma con adeguate prospettive di redditività futura.

Alleghiamo una nota di dettaglio predisposta da Confindustria e il decreto del MEF n. 26 del 3 febbraio 2021, che definisce requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità di investimento del Patrimonio Rilancio.

Decreto MEF 3 febbraio 2021 n. 26

Patrimonio Rilancio CDP – Nota di aggiornamento




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