AUTOTRASPORTO – RIMBORSO ACCISE GASOLIO II TRIMESTRE 2021 – DOMANDE DAL 1° LUGLIO AL 2 AGOSTO 2021

Con nota del 28 giugno 2021, prot. 218324/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° luglio al 2 agosto, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel II trimestre 2021 (1° aprile – 30 giugno 2021).

È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2021).

Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

  1. a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
  2. b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
  3. c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Ciò per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Riguardo a termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2023.

Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.

Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.

Nota Agenzia Dogane 28.06.2021-rimborso accise II trimestre 2021




AUTOTRASPORTO: MERCI PERICOLOSE. VALIDITÀ BARRATO ROSA

Il MIMS, con nota del 5 luglio scorso, ha disposto che, qualora il cd. barrato rosa, ossia il certificato speciale di approvazione ADR del veicolo, riporti una data di scadenza nominale ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 questa risulta prorogata fino al novantesimo giorno successivo a tale ultima data, e quindi fino al 29 ottobre 2021, trattandosi di un certificato evidentemente ricompreso nel campo di applicazione dell’art. 103, comma 2, del DL n. 18/2020 convertito con legge 27/2020 e smi.

La proroga è valida soltanto per la circolazione in Italia, poiché in ambito internazionale si applicano le disposizioni di cui all’Accordo ADR in sede di circolazione internazionale

La nota raccomanda all’utenza di:

– prenotare tempestivamente presso un UMC l’operazione prevista ai fini del rinnovo del “barrato rosa”, così da favorire l’ordinata organizzazione nel tempo delle relative attività;

– raccomanda altresì agli UMC di voler assicurare almeno fino a tutto il 29 ottobre 2021 la massima collaborazione ed operatività per le attività in parola, anche riservando alle stesse, ove occorra, specifiche sedute.

Il MIMS, inoltre, rammenta che risultano confermate le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 103032- DIV3-E del 19 dicembre 2008 – Certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 “Barrato rosa” –con particolare riferimento alla parte in cui la stessa dispone che: “E’ consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza del certificato DTT 306 in presenza di prenotazione effettuata entro il predetto termine, fino alla data fissata per la presentazione all’ispezione tecnica di rinnovo in analogia a quanto previsto per la revisione dei veicoli a motore di cui al D.M. 6 agosto 1998 n. 408. Ovviamente tale possibilità è riservata solo alla circolazione in territorio nazionale.”.




CREDITO – PATRIMONIO RILANCIO CDP RIVOLTO A IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 50 MLN DI €: AVVIO OPERATIVITÀ.

Informiamo che, dal 2 luglio scorso, è operativo il Patrimonio Rilancio, lo strumento del Ministero Economia e Finanze, gestito da Cassa Depositi e Prestiti e dedicato a sostenere le imprese italiane con fatturato superiore a 50 milioni di euro.

Il Patrimonio Rilancio prevede i seguenti ambiti di operatività:

  • Fondo Nazionale Supporto Temporaneo: che realizzerà interventi temporanei in imprese colpite dall’emergenza Covid-19 coerenti con le misure previste dal Quadro Temporaneo sugli aiuti Stato della Commissione Europea;
  • Fondo Nazionale Strategico: che effettuerà investimenti di lungo periodo, con il coinvolgimento di altri investitori di mercato, in imprese caratterizzate da solide prospettive di crescita;
  • Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese: dedicato a imprese caratterizzate da temporanei squilibri patrimoniali e finanziari, ma con adeguate prospettive di redditività futura.

Alleghiamo una nota di dettaglio predisposta da Confindustria e il decreto del MEF n. 26 del 3 febbraio 2021, che definisce requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità di investimento del Patrimonio Rilancio.

Decreto MEF 3 febbraio 2021 n. 26

Patrimonio Rilancio CDP – Nota di aggiornamento




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