LAVORO | Conclusione procedura sgravi contributivi per contratti di solidarietà (anno 2024) – Comunicazione Ministero del Lavoro

Con riferimento alle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2024, si segnala che il Ministero ha comunicato sul proprio sito istituzionale che sono state interamente impegnate le risorse stanziate per l’anno 2024 pari a 30 milioni di euro.

Tali risorse sono finalizzate a finanziare lo sgravio contributivo in favore delle aziende che hanno presentato regolare istanza dal 30 novembre 2024 al 10 dicembre 2024, collocate utilmente nella relativa graduatoria e alle quali il relativo decreto direttoriale di ammissione al beneficio è stato ritualmente notificato.

 

Conseguentemente, le istanze non collocate in posizione utile entro il predetto limite di spesa annuo (30 milioni di euro) non sono state evase, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria al determinarsi di eventuali risorse residue.

 

In allegato elenco delle aziende beneficiare.

 

All.to

elenco-aziende-beneficiarie-2024

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Congedo di paternità obbligatorio al genitore intenzionale – Messaggio INPS n. 2450 del 7 agosto 2025

L’INPS con il messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, in allegato, ha recepito la sentenza n. 115 del 2025 della Corte Costituzionale in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

 

In particolare l’Istituto ha chiarito che la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio.

 

Nella sentenza la Corte Costituzionale ha precisato che “è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente”. Pertanto, per “madre intenzionale” in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla “madre biologica” sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.

 

Di conseguenza le indicazioni amministrative contenute nel paragrafo 2 della circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 trovano applicazione anche per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio della lavoratrice dipendente madre intenzionale.

 

Gli effetti della sentenza decorrono dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; pertanto, solo a decorrere da tale data la madre intenzionale può astenersi dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio.

 

Si trasmettono in allegato il messaggio INPS n. 2450/2025, la Sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale, nonché la circolare INPS n. 122/2022.

 

All.ti

Circolare INPS n. 122 del 27.10.2022 Messaggio INPS n. 2450 del 07.08.2025 Sentenza n. 115-2025 della Corte Costituzionale

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Cassa integrazione per moda, grandi gruppi di imprese e tutele per emergenze climatiche – Circolare INPS n. 121 del 13 agosto 2025

Con riferimento al Decreto Legge n. 92 del 26 giugno 2025 con il quale sono state previste una serie di misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro che tendono a tutelare imprese e lavoratori di determinati comparti produttivi, si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 180/2025 è stata pubblicata la relativa Legge di conversione n. 113/2025.

In particolare nell’iter di conversione sono state inserite disposizioni a tutela delle imprese e dei lavoratori e lavoratrici in caso di emergenze climatiche.

L’art. 10 bis prevede infatti che per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’art. 12, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 148/2018 relative al limite massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale fissato in 52 settimane nel biennio mobile, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni.

 

Alle imprese che presentano richiesta di integrazione salariale si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale.

 

Successivamente, l’INPS con la circolare n. 121 del 13 agosto u.s., in allegato, ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni e le relative istruzioni di natura operativa e contabile.

 

In particolare nella prima parte della circolare, l’Istituto ha fornito indicazioni sull’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa, sulle misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese, sulle misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva, sulle misure per le imprese sequestrate o confiscate, sulle misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda ed in particolare per i datori di lavoro operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario.

 

Nella seconda parte l’INPS ha riepilogato le disposizioni sulle tutele per le emergenze climatiche ed in particolare in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione.

 

Per un maggiore approfondimento si trasmette in allegato il testo del Decreto Legge n. 92/2025 coordinato con la Legge di conversione n. 113/2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180/2025 e la circolare INPS n. 121/2025 con i relativi allegati.

 

All.ti Allegato n. 1 Allegato n. 2 Allegato n. 3 Circolare INPS n. 121 del 13.08.2025 Legge n. 113_2025(GU n. 180_2025)

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




LAVORO | Coefficiente per la rivalutazione del TFR e dei crediti da lavoro – luglio 2025

TFR

A luglio 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 121,8.

 

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione a luglio 2025 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2024, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,01873336.

 

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 31 luglio 2025.

 

All.ti Tabella Crediti lavoro_luglio25_110825_Confindustria Tabella TFR_luglio25_110825_Confindustria

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

 




SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA




Dai banchi alla fabbrica impennata di assunzioni dei diplomati salernitani

selezione_articoli_26 agosto2025 1




<>

selezione_articoli_26 agosto2025 2




Incendio distrugge il Giffoniello

selezione_articoli_26 agosto2025 4




Green deal, nell’intesa sui dazi quattro assist alle aziende Usa

selezione_articoli_26 agosto2025 8




Export, la scalata dell’Italia è testa a testa con Tokyo

selezione_articoli_26 agosto2025 11