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LAVORO | Richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo – messaggio INPS n. 2130/2025

Con il messaggio n. 2130/2025, in allegato, l’INPS in considerazione dell’incidenza che le condizioni climatiche attuali, caratterizzate da elevate temperature notevolmente superiori alla media stagionale, hanno sullo svolgimento delle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, si riassumono le indicazioni in merito alle modalità con cui richiedere le prestazioni di integrazione salariale e ai criteri per la corretta valutazione delle istanze.

Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

L’Istituto chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche autorità, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza.

Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative.

A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.

Come già chiarito in precedenti messaggi, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi.

Anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.

Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Risulta tuttavia evidente che le predette valutazioni, utili per l’eventuale accoglimento dell’istanza, sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, è necessario redigere la relazione tecnica in modo completo.

A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l’evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.

Nel caso in cui i predetti elementi non vengano forniti, è necessario attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio di cui all’articolo 11 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442.

Si ricorda, invece, che i datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto (cfr. i messaggi n. 1856 del 3 maggio 2017 e n. 2276 del 1° giugno 2017).

Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.

Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento, gli operatori di Sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

L’Istituto precisa che le indicazioni fornite con il messaggio in oggetto valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse.

Si fa presente, inoltre, che è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature eccessive.

Le indicazioni contenute nel messaggio in oggetto si applicano, per quanto compatibili, anche nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali) sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015;
  • il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
  • per le aziende di cui all’articolo 10, lett. m), n), o), del decreto legislativo n. 148/2015 (imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei), la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

All.to

16190_Messaggio-numero-2130-del-03-07-2025

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




Iniziativa per la valorizzazione degli archivi d’impresa. Raccolta adesione aziende

Nell’ambito dell’impegno di Confindustria per la cultura d’impresa, è stata promossa la partecipazione al progetto R.I.Stor.A.M.I. (Rete Internazionale per la Storia, gli Archivi e i Musei d’Impresa del Mezzogiorno), che si propone di censire e analizzare i patrimoni archivistici delle imprese del Centro-Sud Italia, favorendo dichiarazioni di interesse, collaborazioni, conferenze e la successiva produzione di studi e pubblicazioni scientifiche.

L’iniziativa è supportata dal Gruppo tecnico Cultura e Impresa, presieduto da Antonio Calabrò, ed è dedicata alla valorizzazione della storia delle imprese e del prezioso patrimonio documentale che esse custodiscono all’interno degli archivi e dei musei di impresa. Nasce dalla consapevolezza del ruolo fondamentale che gli archivi svolgono nel contribuire alla costruzione e alla trasmissione di una memoria collettiva e pone particolare attenzione al Mezzogiorno, in cui, nonostante operino realtà imprenditoriali che hanno dato un contributo determinante alla crescita, si sconta un’assenza di archivi d’impresa strutturati o una scarsa conoscenza di quelli esistenti.

Partecipare alla rilevazione rappresenta una preziosa opportunità per le imprese che dispongono di un archivio o che sono interessate a costituirne uno. Infatti, gli archivi censiti potranno essere inclusi nella rete nazionale degli archivi d’impresa, un’area tematica del Sistema Archivistico Nazionale. Inoltre, gli archivi privati a cui sarà riconosciuta particolare rilevanza secondo parametri definiti, potranno accedere a bandi di finanziamento per attività di riordino e digitalizzazione della documentazione.

Le imprese interessate potranno partecipare alla rilevazione accedendo a questo link entro il 12 settembre 2025.

È possibile contattare anche la Soprintendenza archivistica e bibliografica competente al seguente indirizzo: [email protected]  (Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania) per richieste di approfondimenti.

Per eventuale supporto nella compilazione possono essere inviate richieste ai seguenti recapiti:

Accordo di collaborazione RISTORAMI DGA




LAVORO | Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro

Il Ministero del Lavoro informa, tramite il proprio portale, che lo scorso 2 luglio è stato sottoscritto il Protocollo quadro nazionale sulle emergenze climatiche elaborato in tavoli tecnici dalle associazioni datoriali e dai sindacati confederali.

Il testo sarà recepito con successivo decreto ministeriale e con accordi attuativi.

L’obiettivo del Protocollo è coniugare la prosecuzione delle attività lavorative con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, e delle modalità di lavoro.

In sintesi, il documento prevede tra l’altro che la valutazione del rischio di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 includa tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 180 del T.U. Sicurezza in materia di microclima.

Il Protocollo individua inoltre alcuni temi di intervento, in un quadro di buone prassi relative alla prevenzione e protezione dei lavoratori in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici o anche in prospettiva prevenzionale di lungo periodo:

  • Informazione/formazione
  • Sorveglianza sanitaria
  • Abbigliamento/indumenti/dpi
  • Riorganizzazione turni e orari di lavoro

Nel riservarci di ritornare sul tema per fornirVi ulteriori approfondimenti, si trasmette in allegato il testo del Protocollo firmato dalle Parti sociali.

All.to

Protocollo 2 luglio 2025

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




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