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LAVORO | Coefficiente per la rivalutazione del TFR e dei crediti da lavoro – maggio 2026
TFR
A maggio 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 102,8.
Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione a maggio 2026 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2025, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,02661543.
CREDITI DI LAVORO
Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 31 maggio 2026.
All.ti
Tabella Crediti lavoro_maggio26_160626_Confindustria Tabella TFR_maggio26_160626_Confindustria
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Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
LAVORO | Previdenza complementare – FAQ Ministero del Lavoro – meccanismo adesione automatica Legge di Bilancio 2026
Si segnala la pubblicazione nel Portale dedicato alla Previdenza complementare, sviluppato dal Ministero del lavoro in collaborazione con Mefop (https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq), di alcune Faq che forniscono prime indicazioni esplicative e operative sull’attuazione del meccanismo di adesione automatica introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, con decorrenza 1° luglio 2026.
Si allega alla presente, come primo ausilio, anche un Modello di Informativa aziendale e Modulo provvisorio, sviluppati da Mefop nell’ambito della collaborazione con il Ministero del lavoro.
Le Faq rispondono alla sollecitazione del nostro Sistema centrale che, in vista della imminente entrata in vigore delle nuove disposizioni dal prossimo 1° luglio, ha espressamente richiesto al Ministero del Lavoro, in attesa dell’emanazione dei testi ufficiali, di dare prime indicazioni sulle questioni più rilevanti delle nuove norme, tra cui l’applicabilità o meno dell’adesione automatica ai nuovi assunti non di prima occupazione.
Si tratta di prime risposte, in vista dell’emanazione delle Istruzioni e Indicazioni Covip e del decreto interministeriale con allegato il nuovo Modulo TFR2 che, nel rinviare al link sopra indicato, per comodità di lettura, viene riepilogato di seguito.
1)Viene precisato che il meccanismo di adesione automatica prevede che il lavoratore di prima assunzione come dipendente privato potrà rinunciare all’adesione automatica al Fondo negoziale di riferimento, scegliendo un qualsiasi fondo pensione o decidendo di lasciare il TFR in azienda. In assenza di scelta esplicita, decorsi 60 giorni scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare.
Per il caso del lavoratore non di prima assunzione (ossia chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato) occorre distinguere tra soggetti che dichiarano di avere un’adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR e coloro che in fase di assunzione dichiarano di non avere tale forma di adesione.
La competenza dei versamenti e la decorrenza dell’adesione automatica scattano dalla data di assunzione. Non si attende più il termine del periodo di ripensamento per far partire i conteggi, come avveniva in passato (ossia dal settimo mese).
2)Per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale, scatta l’adesione automatica, salvo si opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto. In coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare già operata, la quota di TFR continua di norma a essere conferita a previdenza complementare. I dettagli saranno precisati dalle Direttive Covip in uscita.
Per soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale non scatta l’adesione automatica e il TFR resta in azienda. Il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un Fondo pensione liberamente scelto con apposito modulo di adesione a tale fondo.
3) Con riguardo agli obblighi di informativa, il Ministero del Lavoro precisa che i Datori di Lavoro devono fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Per il lavoratore che dichiara di non essere un soggetto di prima assunzione come dipendente privato, il Datore di Lavoro deve anche verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. L’informativa è resa all’atto dell’assunzione, in modo da consentire la scelta nei 60 giorni, e il datore conserva traccia della consegna.
Unitamente all’informativa obbligatoria, il D.L. deve consegnare la modulistica per la destinazione del TFR, della cui compilazione dovrà tenere traccia, rilasciandone una copia controfirmata al lavoratore. Se tale modulistica non è compilata entro 60 giorni dall’assunzione scatta l’adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione e per i riassunti con fondo pensione alimentato in precedenza con TFR totale o parziale.
Quanto all’operatività, viene precisato che, nelle more della disponibilità del nuovo modulo, e in via transitoria, la scelta può essere fatta per iscritto in forma libera.
4)Rispetto all’adesione automatica, il Datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni utili ad effettuare una scelta diversa. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data. Il recupero riguarda il TFR e i contributi maturati nel periodo; la valorizzazione delle quote decorre dall’effettivo versamento al fondo.
È poi il Fondo a comunicare all’iscritto l’avvenuta destinazione automatica, precisando le linee di investimento di default e le modifiche effettuabili, indicando anche la documentazione informativa essenziale resa disponibile sul sito web, utile ad avere consapevolezza dei diritti connessi alla partecipazione alla previdenza complementare.
5)Nelle situazioni concomitanti con il decorso del periodo di prova, è previsto che l’adesione automatica, in mancanza di scelta esplicita del lavoratore decorsi 60 giorni dall’assunzione, deve perfezionarsi a prescindere dalla durata del periodo di prova. In caso di cessazione del rapporto durante il periodo di prova prima del decorso dei 60 giorni, l’adesione automatica non si considera perfezionata.
6)Con riguardo ai contratti a termine, è previsto infine che l’adesione automatica può operare, ma solo se il rapporto ha durata tale da consentire il decorso dei 60 giorni dall’assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta; nei rapporti di durata inferiore l’automatismo non si perfeziona. Resta ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita.
Sarà nostra cura fornire tempestivi aggiornamenti sull’emanazione degli attesi documenti istituzionali.
All.ti
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Francesco Cotini 089200815 [email protected]
Oggetto: Previdenza complementare – FAQ Ministero del Lavoro – meccanismo adesione automatica Legge di Bilancio 2026
Si segnala la pubblicazione nel Portale dedicato alla Previdenza complementare, sviluppato dal Ministero del lavoro in collaborazione con Mefop (https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq), di alcune Faq che forniscono prime indicazioni esplicative e operative sull’attuazione del meccanismo di adesione automatica introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, con decorrenza 1° luglio 2026.
Si allega alla presente, come primo ausilio, anche un Modello di Informativa aziendale e Modulo provvisorio, sviluppati da Mefop nell’ambito della collaborazione con il Ministero del lavoro.
Le Faq rispondono alla sollecitazione del nostro Sistema centrale che, in vista della imminente entrata in vigore delle nuove disposizioni dal prossimo 1° luglio, ha espressamente richiesto al Ministero del Lavoro, in attesa dell’emanazione dei testi ufficiali, di dare prime indicazioni sulle questioni più rilevanti delle nuove norme, tra cui l’applicabilità o meno dell’adesione automatica ai nuovi assunti non di prima occupazione.
Si tratta di prime risposte, in vista dell’emanazione delle Istruzioni e Indicazioni Covip e del decreto interministeriale con allegato il nuovo Modulo TFR2 che, nel rinviare al link sopra indicato, per comodità di lettura, viene riepilogato di seguito.
1)Viene precisato che il meccanismo di adesione automatica prevede che il lavoratore di prima assunzione come dipendente privato potrà rinunciare all’adesione automatica al Fondo negoziale di riferimento, scegliendo un qualsiasi fondo pensione o decidendo di lasciare il TFR in azienda. In assenza di scelta esplicita, decorsi 60 giorni scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare.
Per il caso del lavoratore non di prima assunzione (ossia chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato) occorre distinguere tra soggetti che dichiarano di avere un’adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR e coloro che in fase di assunzione dichiarano di non avere tale forma di adesione.
La competenza dei versamenti e la decorrenza dell’adesione automatica scattano dalla data di assunzione. Non si attende più il termine del periodo di ripensamento per far partire i conteggi, come avveniva in passato (ossia dal settimo mese).
2)Per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale, scatta l’adesione automatica, salvo si opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto. In coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare già operata, la quota di TFR continua di norma a essere conferita a previdenza complementare. I dettagli saranno precisati dalle Direttive Covip in uscita.
Per soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale non scatta l’adesione automatica e il TFR resta in azienda. Il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un Fondo pensione liberamente scelto con apposito modulo di adesione a tale fondo.
3) Con riguardo agli obblighi di informativa, il Ministero del Lavoro precisa che i Datori di Lavoro devono fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Per il lavoratore che dichiara di non essere un soggetto di prima assunzione come dipendente privato, il Datore di Lavoro deve anche verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. L’informativa è resa all’atto dell’assunzione, in modo da consentire la scelta nei 60 giorni, e il datore conserva traccia della consegna.
Unitamente all’informativa obbligatoria, il D.L. deve consegnare la modulistica per la destinazione del TFR, della cui compilazione dovrà tenere traccia, rilasciandone una copia controfirmata al lavoratore. Se tale modulistica non è compilata entro 60 giorni dall’assunzione scatta l’adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione e per i riassunti con fondo pensione alimentato in precedenza con TFR totale o parziale.
Quanto all’operatività, viene precisato che, nelle more della disponibilità del nuovo modulo, e in via transitoria, la scelta può essere fatta per iscritto in forma libera.
4)Rispetto all’adesione automatica, il Datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni utili ad effettuare una scelta diversa. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data. Il recupero riguarda il TFR e i contributi maturati nel periodo; la valorizzazione delle quote decorre dall’effettivo versamento al fondo.
È poi il Fondo a comunicare all’iscritto l’avvenuta destinazione automatica, precisando le linee di investimento di default e le modifiche effettuabili, indicando anche la documentazione informativa essenziale resa disponibile sul sito web, utile ad avere consapevolezza dei diritti connessi alla partecipazione alla previdenza complementare.
5)Nelle situazioni concomitanti con il decorso del periodo di prova, è previsto che l’adesione automatica, in mancanza di scelta esplicita del lavoratore decorsi 60 giorni dall’assunzione, deve perfezionarsi a prescindere dalla durata del periodo di prova. In caso di cessazione del rapporto durante il periodo di prova prima del decorso dei 60 giorni, l’adesione automatica non si considera perfezionata.
6)Con riguardo ai contratti a termine, è previsto infine che l’adesione automatica può operare, ma solo se il rapporto ha durata tale da consentire il decorso dei 60 giorni dall’assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta; nei rapporti di durata inferiore l’automatismo non si perfeziona. Resta ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita.
Sarà nostra cura fornire tempestivi aggiornamenti sull’emanazione degli attesi documenti istituzionali.
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LAVORO | ICI – Italy calls India (presentazione piattaforma Unimpiego): webinar 25 giugno p.v., ore 15.00
ICI – Italy Calls India è un programma sperimentale promosso da Confindustria, in collaborazione con CRUI, Uni-Italia e Unimpiego. L’iniziativa mira a facilitare l’inserimento professionale degli studenti indiani formati in Italia all’interno delle aziende italiane, creando un ponte diretto tra il mondo universitario e quello aziendale.
Il progetto sarà presentato in rapido webinar che si terrà alle ore 15.00 del prossimo 25 giugno.
Di seguito il link per la partecipazione:
Come da programma allegato, l’evento sarà l’occasione per presentare la piattaforma di profilazione dei CV degli studenti indiani nelle università italiane.
All.to
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LAVORO | CCNL 22 novembre 2025 per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti: Minimi contrattuali in vigore dal 1° giugno 2026 – Effetti
Federmeccanica informa che, in data 16/6/2026, le parti stipulanti in CCNL, preso atto della dinamica dell’inflazione relativa all’anno 2025 misurata con l’indice IPCA al netto degli energetici importati, risultata pari all’1,9% come comunicato dall’ISTAT (All. 1), hanno sottoscritto (All. 2) la quota relativa a tale componente della prima tranche, giugno 2026, degli incrementi salariali complessivi tabellari definiti nell’Accordo di rinnovo 22 novembre 2025 che, pertanto, devono essere riconosciuti negli importi già stabiliti; inoltre, sono stati aggiornati i valori dell’indennità di trasferta e del trattamento di reperibilità.
Nel comunicato dell’ISTAT sono altresì riportate le previsioni dell’indice IPCA-NEI per gli anni 2026-2029 e, in particolare, per il 2026 la previsione è stimata al 2,4% e per il 2027 al 2,6%.
In allegato una nota, redatta da Federmeccanica, sugli effetti derivanti dalla variazione dei minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2026 (All. 3).
All.ti
CCNLMetalmec._minimi.giugno2026
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