Confindustria ha depositato in Parlamento la memoria sul DL 118/21, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 agosto e di cui abbiamo dato notizia con precedente comunicazione.
Oltre a misure in materia di giustizia, tra cui quelle che intervengono sull’organico della magistratura ordinaria, il provvedimento rinvia al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito, il Codice), prevista per il 1° settembre 2021.
Viene poi disposta un’entrata in vigore ulteriormente differita, al 31 dicembre 2023, delle cd. procedure di allerta e composizione assistita della crisi e, al contempo, introdotto un istituto di matrice temporanea, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, che entrerà in vigore il 15 novembre 2021.
Infine, il provvedimento, le cui novità sono riportate nella nota allegata, anticipa misure contenute nel rinviato Codice e ne prevede alcune di carattere emergenziale.
La valutazione di Confindustria sul provvedimento, espressa anche nella succitata memoria, allegata alla presente, è nel complesso positiva, in quanto recepisce la principale proposta portata avanti dalla Confederazione e legata alla necessità di rinviare – per le note ragioni legate alla fase di “uscita” dall’emergenza pandemica – le procedure di allerta e composizione assistita previste dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza.
Al contempo, nel documento ci si è soffermati sulla fattibilità e l’equilibrio della nuova procedura di composizione negoziata, evidenziando soprattutto tre aspetti, vale a dire che:
- la nuova procedura non trovi applicazione ai casi di insolvenza irreversibile, per i quali la via preferibile rimane la liquidazione giudiziale, anche a tutela dei creditori chirografari;
- il Sistema della rappresentanza sia coinvolto nel delicato frangente delle nomine degli esperti, anche per recuperare – in parte – una delle ragioni ispiratrici degli OCRI previsti presso le Camere di Commercio per le procedure di allerta;
- rispetto a uno dei possibili esiti di tale procedura, cioè il c.d. concordato liquidatorio semplificato, sia prevista la cautela (contenuta nella disciplina ordinaria) della soglia del 20% di soddisfo per i creditori chirografari.
DL Crisi Impresa e Giustizia-Memoria Confindustria_ Nota COPRE – DL Crisi Impresa e Giustizia
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