Maxi programma dell’industria per tagliare il 40% delle emissioni
CREDITO – ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI GARANTITI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DL SOSTEGNI BIS – AUTORIZZAZIONE COMMISSIONE EUROPEA
Informiamo che, lo scorso 29 giugno, la Commissione europea ha autorizzato i regimi di aiuto relativi alle garanzie concesse dal Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. DL Sostegni Bis).
In particolare, con la predetta decisione:
- è stata autorizzata la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure previste dall’art. 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis, e dall’art. 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 (cd. DL Liquidità);
- è stata autorizzata la possibilità per le imprese di richiedere alle banche l’allungamento fino a un massimo di 8 anni della durata dei finanziamenti in essere già garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE, ferme restando le percentuali di copertura originariamente previste. L’estensione della durata a 10 anni, attualmente prevista dal DL Sostegni Bis, è stata ritenuta dalla Commissione incompatibile con il Temporary Framework sugli aiuti di Stato (TF). Confindustria sta lavorando affinché tale limite sia innalzato in occasione delle prossime modifiche che saranno apportate al TF;
- è previsto anche che i nuovi finanziamenti, concessi successivamente al 1° luglio 2021, per usufruire del regime di aiuto previsto dal TF ed essere quindi coperti dalle garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI e di SACE, potranno avere una durata massima di 8 anni. Ricordiamo che, in base a quanto previsto dal DL Sostegni Bis, la copertura del Fondo relativa a tali finanziamenti sarà pari all’80% (non più al 90%), mentre restano ferme le coperture originariamente previste per la Garanzia di SACE;
- a seguito delle modifiche sopra esposte, sono stati previsti nuovi premi di garanzia per le nuove garanzie che saranno concesse a partire dal 1° luglio ai sensi del Punto 3.2 del TF e per gli allungamenti di durata delle garanzie già concesse. In proposito, si ricorda che la garanzia del Fondo resta gratuita e i premi sono esclusivamente teorici e inquadrabili nell’ambito degli aiuti concessi ai sensi del Punto 3.1 del TF, mentre per la garanzia di SACE il premio non costituisce aiuto e deve essere corrisposto dall’impresa beneficiaria.
Segnaliamo che, a seguito della decisione della Commissione:
- il Fondo di Garanzia per le PMI ha pubblicato una nuova Circolare, la n.6 del 2021 (disponibile al seguente link https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2021/06/20210630_Circolare-N.6-2021_Ulteriori-Misure-DL-Sostegni-bis.pdf), che riassume i contenuti della decisione della Commissione relativa all’operatività dello stesso Fondo e riporta le tabelle contenenti i nuovi premi teorici di garanzia. La predetta circolare sottolinea anche che l’estensione della durata massima a 8 anni è prevista altresì per le misure previste dall’art. 13, comma 1, lettere d), e) e n) del DL Liquidità (relative alle coperture sulle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo da parte dei Confidi e alle rinegoziazioni dei finanziamenti in essere con apporto di nuova finanza), che non erano state modificate dal DL Sostegni Bis e per le quali le percentuali di copertura restano invariate;
- SACE sta predisponendo un aggiornamento delle condizioni relative a Garanzia Italia che pubblicherà a giorni sul proprio sito.
AGEVOLAZIONI – OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONE PUBBLICHE LEGGE 124/2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI RINVIATA AL 1° GENNAIO 2022
Informiamo che, nel corso dell’iter di conversione del Decreto-legge Riaperture, è stata approvata una norma che – limitatamente all’anno 2021 – proroga al 1° gennaio 2022 le sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 per l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche (art. 11-sexiesdecies della legge 17 giugno 2021, n. 87, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52).
La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta, come sopra citato, con la legge per il mercato e la concorrenza del 2017 (Legge 4 agosto 2017, n. 124) con decorrenza 1/1/2018 e successivamente modificata dal Decreto Crescita 34/2019 (Legge 30 aprile 2019, n. 34), prevede degli specifici obblighi di esposizione in bilancio o sul sito internet per le imprese che nel corso dell’anno hanno ricevuto contributi superiori ai 10.000 euro complessivi.
La norma ha creato una serie di dubbi interpretativi e applicativi, più volte segnalati da Confindustria a Governo e Parlamento. Nel recepire alcune proposte di semplificazione elaborate da Confindustria e in attesa di una complessiva rivisitazione dell’intera disciplina, il Decreto Crescita (DL n. 34/2019) aveva apportato alcune prime semplificazioni in merito alla delimitazione del campo d’applicazione degli obblighi di trasparenza (es. esclusione dagli obblighi di pubblicazione delle misure agevolative erogate sulla base di un regime generale, nonché delle somme ricevute a titolo di corrispettivo, retribuzione o risarcimento) e al relativo regime sanzionatorio (irrogazione di una sanzione pecuniaria, nonché della sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che vi siano stati tale pubblicazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti).
Stando al tenore letterale della norma inserita nel Decreto-legge Riaperture, fino al 31 dicembre 2021 non sarà passibile di sanzioni chi non abbia provveduto agli obblighi informativi per le erogazioni relative al 2020 nei termini previsti (30 giugno 2021 per associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali; termine di approvazione del bilancio per le imprese). Pertanto, eventuali sanzioni per inadempimenti o adempimenti tardivi potranno essere applicate a partire dal 1°gennaio 2022.
AUTOTRASPORTO – RIMBORSO ACCISE GASOLIO II TRIMESTRE 2021 – DOMANDE DAL 1° LUGLIO AL 2 AGOSTO 2021
Con nota del 28 giugno 2021, prot. 218324/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° luglio al 2 agosto, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel II trimestre 2021 (1° aprile – 30 giugno 2021).
È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2021).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
- a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
- b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
- c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Ciò per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo a termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2023.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Agenzia Dogane 28.06.2021-rimborso accise II trimestre 2021
AUTOTRASPORTO: MERCI PERICOLOSE. VALIDITÀ BARRATO ROSA
Il MIMS, con nota del 5 luglio scorso, ha disposto che, qualora il cd. barrato rosa, ossia il certificato speciale di approvazione ADR del veicolo, riporti una data di scadenza nominale ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 questa risulta prorogata fino al novantesimo giorno successivo a tale ultima data, e quindi fino al 29 ottobre 2021, trattandosi di un certificato evidentemente ricompreso nel campo di applicazione dell’art. 103, comma 2, del DL n. 18/2020 convertito con legge 27/2020 e smi.
La proroga è valida soltanto per la circolazione in Italia, poiché in ambito internazionale si applicano le disposizioni di cui all’Accordo ADR in sede di circolazione internazionale
La nota raccomanda all’utenza di:
– prenotare tempestivamente presso un UMC l’operazione prevista ai fini del rinnovo del “barrato rosa”, così da favorire l’ordinata organizzazione nel tempo delle relative attività;
– raccomanda altresì agli UMC di voler assicurare almeno fino a tutto il 29 ottobre 2021 la massima collaborazione ed operatività per le attività in parola, anche riservando alle stesse, ove occorra, specifiche sedute.
Il MIMS, inoltre, rammenta che risultano confermate le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 103032- DIV3-E del 19 dicembre 2008 – Certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 “Barrato rosa” –con particolare riferimento alla parte in cui la stessa dispone che: “E’ consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza del certificato DTT 306 in presenza di prenotazione effettuata entro il predetto termine, fino alla data fissata per la presentazione all’ispezione tecnica di rinnovo in analogia a quanto previsto per la revisione dei veicoli a motore di cui al D.M. 6 agosto 1998 n. 408. Ovviamente tale possibilità è riservata solo alla circolazione in territorio nazionale.”.
CREDITO – PATRIMONIO RILANCIO CDP RIVOLTO A IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 50 MLN DI €: AVVIO OPERATIVITÀ.
Informiamo che, dal 2 luglio scorso, è operativo il Patrimonio Rilancio, lo strumento del Ministero Economia e Finanze, gestito da Cassa Depositi e Prestiti e dedicato a sostenere le imprese italiane con fatturato superiore a 50 milioni di euro.
Il Patrimonio Rilancio prevede i seguenti ambiti di operatività:
- Fondo Nazionale Supporto Temporaneo: che realizzerà interventi temporanei in imprese colpite dall’emergenza Covid-19 coerenti con le misure previste dal Quadro Temporaneo sugli aiuti Stato della Commissione Europea;
- Fondo Nazionale Strategico: che effettuerà investimenti di lungo periodo, con il coinvolgimento di altri investitori di mercato, in imprese caratterizzate da solide prospettive di crescita;
- Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese: dedicato a imprese caratterizzate da temporanei squilibri patrimoniali e finanziari, ma con adeguate prospettive di redditività futura.
Alleghiamo una nota di dettaglio predisposta da Confindustria e il decreto del MEF n. 26 del 3 febbraio 2021, che definisce requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità di investimento del Patrimonio Rilancio.
