TASSA RIFIUTI: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA SULL’APPLICAZIONE DELLA TASSA – CIRCOLARE DEL 12 APRILE 2021
Informiamo che, lo scorso 12 aprile, il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato la circolare n. 35259, condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente diversi chiarimenti relativi all’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla luce delle modifiche alla disciplina apportate dal DLGS n. 116/2020, in materia di rifiuti e imballaggi.
Il Documento recepisce le richieste avanzate da Confindustria nel corso delle diverse interlocuzioni avute con le due Amministrazioni, con particolare riguardo all’esclusione dalla tassazione di taluni locali appartenenti alle attività industriali che, si ricorda, non rientrano più nell’Allegato L-quinquies (elenco delle attività che producono rifiuti urbani) al DLGS n. 116/2020.
In particolare, la Circolare chiarisce un aspetto di particolare importanza per le imprese associate, ossia che le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione del prelievo sui rifiuti, comprendendo in tale esclusione i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, come fortemente voluto da Confindustria.
Fornisce, altresì, ulteriori, rilevanti indicazioni in merito:
- A) al Coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI;
- B) alla determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva;
- C) ai locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza;
- D) alla possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione.
Il testo della circolare è disponibile, su richiesta, presso i nostri uffici.

