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AGEVOLAZIONI – credito d’imposta rimanenze magazzino
L’articolo 8 del DL 73/2021 c.d. Sostegni -bis (convertito con modifiche dalla L. 106/2021) interviene sulla normativa del credito d’imposta introdotto dall’articolo 48-bis del DL 34/2020 c.d. Decreto Rilancio, convertito con modifiche dalla L. 77/2020, per contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, moda e accessori. Il bonus è concesso nel rispetto delle disposizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary Framework).
L’intervento normativo del DL Sostegni-bis modifica l’originaria disciplina del credito d’imposta e prevede:
- la proroga al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021;
- il potenziamento delle risorse finanziarie, per il periodo d’imposta 2020 dagli originari 45 milioni di euro a 95 milioni di euro, a valere sull’annualità 2021;
- lo stanziamento di 150 milioni di euro, per l’applicazione della misura al periodo d’imposta 2021, a valere sull’annualità 2022;
- introduzione di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate per la fruizione del credito;
- calendarizzazione dei termini di pubblicazione rispettivamente del decreto Mise, destinato a definire in dettaglio i settori economici dei beneficiari e del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che definisca modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione.
Ambito applicativo soggettivo
Il credito d’imposta è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.
I criteri per la corretta individuazione dei settori economici dei soggetti beneficiari verranno stabiliti, come sopra accennato, con decreto del Mise.
Ambito applicativo temporale
Il credito d’imposta si applica ai seguenti periodi:
- periodo d’imposta in corso al 10.03.2020;
- periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.
Ambito applicativo oggettivo
Le imprese beneficiarie devono aver registrato, nei periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione, un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, di cui all’art. 92, comma 1, TUIR, rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a “quello di spettanza del beneficio”.
Intensità della misura
Il credito d’imposta è pari al 30% del valore dell’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente.
Modalità di fruizione
La fruizione del credito d’imposta è subordinata all’invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta, del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della misura verranno definite in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, nel periodo d’imposta successivo a quello “di maturazione”.
Certificazione delle rimanenze
È previsto l’obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 39/2010, per le sole “imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale”.
Per le imprese con bilancio certificato i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.
Provvederemo a comunicare la pubblicazione dei provvedimenti attuativi.
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE (USA – India)
Si riportano a seguire le informazioni relative a procedimenti attivati da paesi terzi nei confronti dell’UE o di singoli Stati membri:
USA – il Dipartimento del Commercio USA ha reso noti gli esiti preliminari della revisione amministrativa, iniziata il 6 agosto 2020, per quanto concerne i dazi antidumping sull’import di tubi meccanici trafilati a freddo in acciaio legato e al carbonio provenienti dall’Italia (periodo di riferimento 1/06/2019 – 31/05/2020). Il DoC ha preliminarmente accertato che le vendite dei prodotti in questione – provenienti dall’unica impresa direttamente coinvolta nella procedura – sul mercato statunitense durante il periodo di riferimento sono state effettuate ad un prezzo non inferiore a quello normale. Il dazio attribuito corrisponde pertanto allo 0% (v. Federal Register https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-08/pdf/2021-14560.pdf). Per quanto riguarda le aziende che non sono state interessate dal presente segmento di indagine ma comunque implicate in segmenti precedenti, si applicherà il dazio attribuito all’azienda nel corso del segmento di indagine più recente che l’ha coinvolta. Per tutte le altre aziende italiane produttrici ed esportatrici è stato confermato il dazio AD del 47,87% (all-others rate) stabilito al termine dell’indagine originaria, conclusasi nel giugno 2018 (v. Federal Register https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-06-11/pdf/2018-12593.pdf). La decisione finale è attesa nei 120 giorni successivi alla data di pubblicazione degli esiti preliminari sul Federal Register. Le parti interessate potranno presentare eventuali commenti/osservazioni entro il 9 agosto 2021.
INDIA – avvio indagine di riesame delle misure antidumping (in vigore dal 2017) sull’import di prodotti piani preverniciati in acciaio legato o non legato provenienti da UE e Cina. Le parti interessate potranno far pervenire eventuali commenti/osservazioni alle competenti Autorità indiane entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del provvedimento (maggiori dettagli in tabella).
| 1 | Product: | Colour coated pre-painted flat products of alloy or non-alloy steel |
| 2 | Country taking action: | India |
| 3 | EU Countries concerned: | All |
| 4 | Other countries concerned: | China |
| 5 | Type of case: | Anti-dumping (review) |
| 6 | Status + date: | Initiation: 26 July 2021 |
| 7 | Tariff codes: | 721070; 721240; 722599; 722699 |
| 8 | Comments: | The NoI is published on:
and attached for your reference Deadline for submissions: 30 days from the notification date |
INDIA_prepainted flat products_Initiation Notification 26.7.2021.pdf|
INDIA_prepainted flat products_Initiation Notification 26.7.2021