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AMBIENTE – AGGIORNAMENTI
Obbligo di presentazione relazione tecnica per installazioni/stabilimenti con emissioni di “sostanze classificate” – Articolo 271, comma 7-bis, Codice dell’ambiente
Informiamo che Confindustria ha segnalato al MiTE le numerose criticità e i diversi dubbi applicativi relativi al nuovo comma 7 bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006.
In particolare, sono state segnalate le seguenti criticità:
- La norma non fornisce ulteriori indicazioni sui contenuti della relazione da redigere né, più in generale, sulle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel comma in questione;
- La norma si sovrappone a disposizioni già previste nella norma europea nel contesto del regolamento REACH;
- I rischi lavorativi connessi all’uso di sostanze pericolose per la salute (cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene) sono già oggetto di valutazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Con l’occasione, Confindustria ha chiesto al MiTE di fornire chiarimenti, in tempi rapidi, sui punti sollevati e di valutare la possibilità di un differimento della scadenza del 28 agosto per la presentazione della relazione tecnica.
Ricordiamo che il comma 7 bis dell’art 271 del dlgs. 152/06 precisa che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Inoltre, si introduce l’obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze). Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.
SAVE THE DATE | Etichettatura ambientale degli imballaggi: le novità – 26.07.2021
Segnaliamo il webinar online organizzato dal CONAI in partnership con Confindustria “Etichettatura ambientale degli imballaggi – le novità”, che si terrà il prossimo 26 luglio 2021 dalle ore 11.00 alle 12.00.
L’evento sarà l’occasione per approfondire le recenti novità che hanno riguardato l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Nel corso del webinar è prevista un’ampia sessione live di Q&A con i referenti CONAI, con l’obiettivo di rispondere ai più frequenti dubbi, richieste di approfondimento e chiarimenti.
Modera l’evento Carlo Alberto Pratesi, Professore Ordinario di Marketing, Innovazione e Sostenibilità.
Interverranno:
- Luca Ruini, Presidente CONAI
- Marco Ravazzolo, Responsabile Area Ambiente di Confindustria
- Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli investimenti verdi del Ministero per la Transizione Ecologica
- Simona Fontana, Responsabile Centro Studi/Area Prevenzione CONAI
- Giulia Picerno, Centro Studi/Area Prevenzione CONAI
- Ilaria Barbisotti, Centro Studi/Area Prevenzione CONAI
E’ possibile registrarsi al webinar al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-etichettatura-ambientale-degli-imballaggi-le-novita-162785093597
ECHA – Aggiornamento Candidate List
Segnaliamo l’inserimento di 8 sostanze pericolose nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione, che oggi contiene 219 sostanze chimiche che possono danneggiare le persone o l’ambiente. Alcune delle nuove sostanze aggiunte sono utilizzate in prodotti di consumo come cosmetici, articoli profumati, gomma e tessuti. Altri sono usati come solventi, ritardanti di fiamma o per fabbricare prodotti in plastica. La maggior parte è stata aggiunta all’elenco dei candidati perché pericolosi per la salute umana in quanto tossici per la riproduzione, cancerogeni, sensibilizzanti delle vie respiratorie o interferenti endocrini.
Maggiori informazioni al seguente link: https://echa.europa.eu/it/-/candidate-list-updated-with-eight-hazardous-chemicals