AGEVOLAZIONI – credito d’imposta rimanenze magazzino
L’articolo 8 del DL 73/2021 c.d. Sostegni -bis (convertito con modifiche dalla L. 106/2021) interviene sulla normativa del credito d’imposta introdotto dall’articolo 48-bis del DL 34/2020 c.d. Decreto Rilancio, convertito con modifiche dalla L. 77/2020, per contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, moda e accessori. Il bonus è concesso nel rispetto delle disposizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary Framework).
L’intervento normativo del DL Sostegni-bis modifica l’originaria disciplina del credito d’imposta e prevede:
- la proroga al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021;
- il potenziamento delle risorse finanziarie, per il periodo d’imposta 2020 dagli originari 45 milioni di euro a 95 milioni di euro, a valere sull’annualità 2021;
- lo stanziamento di 150 milioni di euro, per l’applicazione della misura al periodo d’imposta 2021, a valere sull’annualità 2022;
- introduzione di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate per la fruizione del credito;
- calendarizzazione dei termini di pubblicazione rispettivamente del decreto Mise, destinato a definire in dettaglio i settori economici dei beneficiari e del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che definisca modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione.
Ambito applicativo soggettivo
Il credito d’imposta è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.
I criteri per la corretta individuazione dei settori economici dei soggetti beneficiari verranno stabiliti, come sopra accennato, con decreto del Mise.
Ambito applicativo temporale
Il credito d’imposta si applica ai seguenti periodi:
- periodo d’imposta in corso al 10.03.2020;
- periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.
Ambito applicativo oggettivo
Le imprese beneficiarie devono aver registrato, nei periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione, un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, di cui all’art. 92, comma 1, TUIR, rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a “quello di spettanza del beneficio”.
Intensità della misura
Il credito d’imposta è pari al 30% del valore dell’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente.
Modalità di fruizione
La fruizione del credito d’imposta è subordinata all’invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta, del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della misura verranno definite in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, nel periodo d’imposta successivo a quello “di maturazione”.
Certificazione delle rimanenze
È previsto l’obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 39/2010, per le sole “imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale”.
Per le imprese con bilancio certificato i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.
Provvederemo a comunicare la pubblicazione dei provvedimenti attuativi.
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
