PROSSIMI APPUNTAMENTI DOGANE E COMMERCIO INTERNAZIONALE: PROGETTO FORMATIVO DI CONFINDUSTRIA E ICE. 16, 23 E 30 SETTEMBRE: ADESIONI
Ricordiamo che i prossimi appuntamenti del progetto Confindustria – Ice nel campo della formazione sui temi delle dogane e del commercio internazionale, previsti per settembre:
16 settembre / 9.00 – 13.00 con il coordinamento di CONFINDUSTRIA SALERNO
- Lavorare in sicurezza, consumare in sicurezza, garantire persone ambiente istituzioni
- Difendersi, aggredire, conquistare: le armi della dogana
23 settembre /9.00 – 13.
- Architetture del commercio mondiale: triangoli quadrangoli, diagonali, multilaterali e bilaterali: geometrie variabili?
- La frontiera della nuova compliance. AEO verso il 0
30 settembre / 9.00 – 13.
- Le strategie della sostenibilità nel commercio con le economie emergenti
- Il futuro, oggi
Il percorso è partito lo scorso 7 luglio e prevede 6 incontri in modalità webinar – 3 già realizzati, 3 a settembre, date e programmi di cui sopra – destinati alle aziende iscritte, che potranno partecipare gratuitamente ad uno o più degli appuntamenti in calendario.
Si tratta di un nuovo programma formativo tecnico-specialistico su dogane e commercio internazionale, organizzato da Confindustria con ICE. Confindustria Salerno è partner del programma, coordinando in particolare l’appuntamento del 16 settembre prossimo.
come aderire
L’adesione è gratuita e prevede, per la presenza ai moduli prescelti, un attestato di partecipazione da parte di Confindustria e ICE.
E’ ammesso un limite massimo di iscritti per ciascun modulo.
Per partecipare, è necessario compilare la scheda di adesione disponibile al seguente link:
Ulteriori informazioni sono disponibili nella circolare allegata e sulla pagina dedicata al progetto: https://dci.ice.it/
Invitiamo quanti aderiranno a darne cortese segnalazione ai nostri uffici ([email protected]) al fine di monitorare la presenza di aziende associate a Confindustria Salerno nel programma formativo.
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AUTOTRASPORTO. ACCESSO ALLA PROFESSIONE: CHIARIMENTI DIMOSTRAZIONE REQUISITO IDONEITÀ FINANZIARIA E STABILIMENTO. CIRCOLARE MIMS DEL 23 AGOSTO 2021
Con circolare del 23 agosto scorso, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) ha fornito chiarimenti riguardo alla dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria ex art. 7, Regolamento (CE) n. 1071/2009, alla luce delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 2020/698 e n. 2021/267, a seguito di quesiti pervenuti da DGT, UMC e Associazioni di categoria.
Ha precisato che le imprese, per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e l’iscrizione al R.E.N devono dimostrare, oltre a possedere altri requisiti, anche la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria, che deve essere attestata da specifica documentazione e secondo determinate modalità:
- mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi, sulla base di quanto risulta dall’analisi dei conti annuali, che l’impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all’importo determinato sulla base del computo degli autoveicoli in propria disponibilità;
- mediante attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione, o intermediari finanziari;
- mediante polizza di responsabilità civile professionale, limitatamente ai soli primi due anni di esercizio della professione di trasportatore su strada, come specificato dall’articolo 1, comma 251, legge 23 dicembre 2014, n.190;
Dal terzo anno di esercizio della professione di trasportatore su strada, non è più consentito dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria mediante la polizza di responsabilità civile professionale.
Le imprese in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada sono tenute ad inviare annualmente agli UMC la prevista documentazione atta a dimostrare il mantenimento del requisito di idoneità finanziaria.
Riguardo alle imprese che dimostrano l’idoneità finanziaria con le modalità previste di cui al punto 1, la circolare chiarisce che i valori contabili da prendere a riferimento nel rilasciare l’attestazione da parte del revisore contabile vanno desunti dal bilancio di esercizio che risulta approvato e depositato, conformemente alla vigente normativa, nel medesimo anno in cui le imprese sono tenute a fornire prova della sussistenza annuale del requisito di idoneità finanziaria o, se del caso, nell’anno che precede.
Gli UMC competenti ad accertare il permanere del requisito di idoneità finanziaria delle imprese di trasporto su strada di persone e merci autorizzate all’esercizio della professione, qualora constatino la mancanza del suddetto requisito a seguito di attestazioni rilasciate dal revisore sulla base dei valori di riferimento relativi all’esercizio contabile per l’anno 2020 (in cui è incluso il periodo 1.09.2020 – 31.12.2020, considerato dal Regolamento 2021/267 come “periodo di crisi”) e per l’anno 2021 (al quale pertiene il periodo 1.01.2021 – 30.06.2021, considerato come parte restante del “periodo di crisi”), ovvero di quelle che sono state rilasciate secondo le modalità indicate ai punti 2 e 3, possono prolungare, come stabilito nel suddetto Regolamento (UE) n. 2021/267, il termine – che comunque non ha carattere di automaticità – del procedimento previsto dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 1071/2009, fino ad un massimo di dodici mesi
Inoltre, la possibilità di concedere l’estensione del termine procedimentale da 6 a 12 mesi, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’UMC competente abbia avviato il procedimento previsto dall’articolo 13 del Regolamento UE n.1071/2009 – constatando la carenza del requisito di stabilimento per la mancata disponibilità di veicoli delle imprese autorizzate per l’esercizio della professione di trasportatore su strada, nel periodo 1.09.202-30.06.2021, purché esso non sia già concluso.
Resta fermo che il periodo complessivo concesso alle imprese per la regolarizzazione del requisito dell’idoneità finanziaria e dello stabilimento non potrà eccedere l’arco temporale di dodici mesi continuativi.
AUTOTRASPORTO: LICENZE COMUNITARIE E COPIE CONFORMI PER VEICOLI CON MASSA SUPERIORE TRA LE 2,5 TONN E FINO A 3,5 TONN
Con l’estensione dell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) 1072/2009, a seguito dell’approvazione del regolamento (UE) n.2020/1055, dal 21 maggio 2022 le imprese che intendono eseguire trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi nel territorio della UE, anche se operano solo con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile sia superiore a 2,5 tonn fino a 3,5 tonn, devono possedere la licenza comunitaria ((art. 4 del regolamento (CE) n. 1072/2009).
A tal riguardo, il MIMS con circolare del 9 agosto scorso, ha precisato che la presentazione della domanda per il rilascio della licenza deve avvenire, a scelta dell’utente:
- preferibilmente tramite posta elettronica certificata, con o senza l’apposizione della firma digitale, all’indirizzo [email protected];
- tramite servizio postale al seguente indirizzo: Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità -Divisione 4, via Giuseppe Caraci 36, 00157, Roma;
- allo sportello della Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità – Divisione 4, all’indirizzo sopra indicato, nei giorni di apertura (lunedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00);
- in busta chiusa presso l’ufficio di corrispondenza sito all’interno del complesso di via G. Caraci, 36, 00157 Roma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Per consentire una più efficace organizzazione dell’attività di rilascio della licenza comunitaria per quelle imprese che rientrano nella fattispecie suesposta, il Ministero raccomanda di presentare la domanda di rilascio con un congruo anticipo rispetto alla data del 21 maggio 2022, ma comunque non prima del 1° gennaio 2022.
La circolare precisa, inoltre, che il rilascio della licenza comunitaria e, successivamente, delle relative copie certificate conformi, presuppone che l’impresa abbia in disponibilità almeno un veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi, avente massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, superiore a 2,5 t.
Ribadisce, infine che per poter ottenere la licenza comunitaria l’impresa deve risultare iscritta con lo status di “attiva” al REN (nonché con lo status di “definitiva” all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298/74) e il soggetto designato come gestore dei trasporti dell’impresa deve possedere un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale per poter richiedere la licenza comunitaria.
Fino al 20 maggio e non oltre le imprese che rientrano nella fattispecie suddetta possono ancora svolgere attività di trasporto internazionale nell’ambito dell’Unione Europea in regime di esenzione da licenza comunitaria.
Per quelle imprese, invece, che già operano in ambito internazionale con licenza comunitaria perché hanno veicoli di massa superiore alle 3,5 tonn., se hanno in disponibilità anche veicoli con massa superiore alle 2,5 tonn e fino a 3,5 tonn, e ne abbiamo necessità dovranno richiedere le relative copie conformi agli UMC competenti per territorio.
