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AUTOTRASPORTO|CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE: AGGIORNAMENTI. CIRCOLARE MIMS 14.09.2921 E DM 30.07.2021

Il MIMS, con circolare del 14 settembre scorso, ha fornito alcune delucidazioni sulla nuova normativa della CQC. La circolare fa seguito alle modifiche introdotte dal DL 10 settembre 2021, n. 121 che ha reso necessario l’emanazione del DM 30.07.2021, n. 311 (GU n.221 del 15.09.2021).

 

Circolare MIMS 14 settembre 2021

La circolare illustra la normativa che è alla base della Carta di qualificazione del Conducente (CQC), soffermandosi, in particolare, sugli artt. 14 e 22 del d.lgs. 286/2005 che sono stati modificati dal DL 121/2021 e per quali il MIMS ha dovuto emanare il DM 30 luglio 2021, che sostituirà gradualmente il DM 20.09.2013.

Le modifiche riguardano:

– l’attività di guida su strada aperta all’uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale e di formazione periodica; si precisa, pertanto che soltanto in presenza di un’attività di guida di veicoli per cui è richiesta una patente “superiore” è necessario che il conducente sia in possesso della  CQC, sempreché tale attività rientri nell’esercizio di un’attività di trasporto di cose e passeggeri;

– la disciplina della CQC viene estesa anche al trasporto di cose in conto proprio in quanto l’attività non riguarda più soltanto il trasporto professionale. Per le deroghe previste dal campo di applicazione fare riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno del 4 settembre 2020.

Inoltre, si forniscono le modalità per comprovare la qualificazione CQC merci qualora il conducente sia titolare di una patente rilasciata:

da uno Stato extra-UE o extra-SEE, dipendente da impresa stabilita in Italia o in un uno Stato UE o impiegato presso di essa. L’assolvimento degli obblighi della qualificazione CQC per tale soggetto, è comprovata dall’attestato del conducente di cui al Regolamento UE 1071/2009, che deve riportare il codice unionale 95, qualora si effettuino trasporti internazionali. Tenuto conto che il codice unionale è stato introdotto dal 23.05.2018, gli attestati rilasciati precedentemente a tale data conservano la loro validità sino alla loro naturale scadenza;

dall’Italia ed in questo caso la prova di avvenuta qualificazione professionale viene fornita soltanto con la patente-CQC sulla quale è apposto il codice unionale “95”, seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa.

 

Decreto ministeriale 30 luglio 2021

Il provvedimento contiene disposizioni relative ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, rispettivamente per il conseguimento ed il rinnovo di validità della CQC, in attuazione del d.lgs. 286/2005 s.m.i., e nello specifico in materia di:

  1. a) requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti erogatori dei corsi;
  2. b) accesso ai corsi, relativi programmi e modalità per il loro svolgimento;
  3. c) procedure di esame per il conseguimento della CQC e validità del titolo abilitativo conseguito;  
  4. d) attività di vigilanza, ispezione e controlli documentali sui soggetti erogatori dei corsi e sulla regolarità dei corsi stessi e relative sanzioni.

Il DM in esame sostituirà gradualmente il DM 20.09.2013 e entrerà in vigore il 15 ottobre pv, fatta eccezione per alcune disposizioni la cui vigenza è subordinata all’emanazione di decreti dirigenziali.

Circolare MIMS 14.09.2021-CQC DM MIMS 30.07.2021




RICERCA DOTTORATI INDUSTRIALI E DOTTORATI INNOVATIVI A CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE: FORMAT DOMANDE AGGIORNATO. INVIO DAL 21 SETTEMBRE AL 12 OTTOBRE 2021

Ricordiamo che dalle ore 12.00 di domani martedì 21 settembre, al link https://www.cnr.it/bandodottinn/ sarà operativa la piattaforma per la presentazione delle domande (format allegato) da parte delle imprese, per l’attivazione di dottorati industriali e di dottorati innovativi a caratterizzazione industriale di altissimo profilo scientifico, di cui Convenzione Confindustria – Cnr.

 

Come indicato in precedenti comunicazioni, la collaborazione tra i due organismi è stata definita sia per lo svolgimento di programmi di formazione dei dipendenti di azienda già impegnati in attività di elevata qualificazione, sia per costruire percorsi di studio specifici per l’orientamento e la crescita professionale dei giovani e prevede un cofinanziamento del costo del dottorato, pari al 50%, da parte del CNR e dell’impresa.

 

Possono aderire sia imprese singole che associate (reti d’impresa, ATS, cluster, altro). In quest’ultimo caso, è necessario individuare l’impresa capofila che provvederà, su mandato delle altre, alla compilazione del format e alla successiva interlocuzione con l’Università, il CNR e il dottorando per la definizione dell’accordo di attivazione del dottorato industriale.

 

Attraverso la piattaforma on line, Confindustria e Cnr acquisiscono l’interesse delle imprese – non vincolante – a cofinanziare, insieme al Cnr, percorsi di dottorato.

L’attività può prevedere l’avvio di un corso di dottorato già programmato da una Università o anche la proposta di un nuovo percorso di dottorato da costruire.

Come primo passaggio, è necessario che l’impresa che vuole sostenere e sviluppare tale iniziativa, individui l’Ambito di ricerca ed innovazione/Area di intervento del PNR (Piano Nazione Ricerca) 2021-2027 d’interesse (riportate in calce al format di domanda allegato). Le aziende devono indicare 1 solo AMBITO all’interno del quale segnalare 1 sola AREA di INTERVENTO, in modo da rendere più agevole la lettura dei contesti in cui tali proposte si collocano e incrociarle con la lista dell’offerta di dottorati, per singole tematiche, presso le Università.

L’impresa cofinanzia al 50% la borsa di dottorato nel triennio e, se richiesto dall’Università, dovrà fornire fideiussione bancaria per la quota finanziata. A seconda della tipologia, l’importo per cofinanziare la borsa per l’intero triennio è compreso tra un minimo di 29.000 euro ed un massimo di 36.000 euro – importo comprensivo delle tasse da versare all’INPS, di eventuali costi per l’estero e dell’assicurazione – in base alle richieste dell’Università di riferimento del dottorato.

Trattandosi di una erogazione liberale il costo sostenuto beneficia della deducibilità fiscale (articolo 1, comma 355, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

L’ammissione al dottorato avviene, nel rispetto del regolamento interno del corso, sulla base di selezione ad evidenza pubblica e le modalità di accesso al corso di dottorato sono indicate dal bando di concorso.

Per l’attivazione dei dottorati saranno definiti accordi specifici, con tutti i dettagli operativi e finanziari, tra imprese – singole o aggregate – interessate, CNR ed Università coinvolte, di cui è disponibile la bozza all’interno della piattaforma on line.

L’impresa partecipa alla definizione del percorso di dottorato e alla selezione dei dottorandi interessati al percorso. Individua un tutor che affiancherà lo studente durante il suo percorso in azienda, insieme al tutor del CNR o dell’Università. Inoltre, l’impresa ha la facoltà di proporre, come candidato al bando di concorso, un proprio dipendente (in tal caso si tratta di una particolare tipologia appositamente normata).

Format_domanda 2021 def

Ricordiamo, infine, che le domande dovranno essere compilate fino alle ore 18:00 del 12 ottobre 2021.

Per assistenza nella compilazione della domanda è possibile scrivere a [email protected] mentre, per la risoluzione di eventuali problemi tecnici, la mail cui inviare i quesiti è [email protected]