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FISCO – PROVVEDIMENTO SULLA DETERMINAZIONE ED IL PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE PER GLI ACCORDI PREVENTIVI PER LE IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
Lo scorso 2 novembre è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che disciplina le modalità di determinazione e pagamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali (attuazione dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 31-ter DPR 600/73).
L’istanza va redatta in carta libera e inviata all’Ufficio a mezzo PEC ([email protected]) o in alternativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite consegna diretta all’Ufficio.
L’ammissibilità dell’istanza è subordinata al pagamento di una commissione, determinata come segue:
| Fatturato complessivo del gruppo
(al quale appartiene l’impresa istante con attività internazionale) |
Commissione da pagare | In caso di rinnovo dell’istanza la commissione è ridotta della metà.
Deve essere versata tramite modello F23 indicando il codice tributo, prima della presentazione dell’istanza (a cui dovrà essere allegata la copia del versamento). In caso di inammissibilità dell’istanza la commissione viene restituita. |
| < 100 mln di euro | 10.000 euro | |
| Compreso tra 100 mln e 750 mln di euro | 30.000 euro | |
| >750 mln di euro
Nota: con riguardo al fatturato, occorre fare riferimento all’ultimo bilancio |
50.000 euro |