NOTA INFORMATIVA SUL RINNOVO DEL CCNL GRAFICI EDITORI
Assografici, con propria circolare dello scorso 20 settembre, informa che a fronte dello scioglimento della riserva da parte delle OO.SS., il CCNL Grafici Editori è applicabile e, avendo completato i passaggi sindacali per la stesura, è attualmente in stampa la versione definitiva.
Il nuovo testo presenta un sensibile ammodernamento nella forma e nei contenuti.
Si riportano in sintesi i punti più importanti dell’Accordo raggiunto.
Decorrenza e durata (art. 2 – parte prima – pag. 4): si prevede una decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.
Validità e limiti di applicabilità (art. 1 – parte prima – pag. 3): in sede di rinnovo si è concordato di verificare l’ipotesi di ampliamento della sfera di applicazione del CCNL, anche in un’ottica di filiera, in particolare nei confronti di tutte le aziende di comunicazione e relativi profili professionali, tenuto conto dell’accelerazione della transizione al digitale.
Procedure di raffreddamento dei conflitti (art. 4 – parte prima – pag. 9): sono state introdotte le procedure di raffreddamento dei conflitti. In particolare, al punto a) è ancora prevista la procedura precedentemente riportata all’art. 8 Parte prima per le innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione, mentre ai punti b) e c), c1) c2) sono disciplinati i possibili interventi delle OO.SS. per la definizione delle controversie individuali/plurime e collettive ai vari livelli.
Fondo Byblos (art. 13 – parte prima – pag. 22): per i soli lavoratori con iscrizione in essere o in divenire, ai quali non si applica l’ERC (introdotto con la modifica della tredicesima/gratifica natalizia), riconoscimento di un contributo aggiuntivo a carico azienda pari allo 0,3% per l’anno 2021, 0,4% per l’anno 2022 e 0,5% da gennaio 2023.
Pertanto, solo per tali lavoratori, complessivamente il contributo sarà per il 2021 l’1,5%, per il 2022 l’1,6% e dal 2023 l’1,7%.
Per gli altri lavoratori la disciplina rimane invariata.
Fondo di assistenza sanitaria integrativa (art. 14 – parte prima – pag. 23): è stata prorogata per il periodo di vigenza del CCNL (2021 – 2022) l’iscrizione obbligatoria di tutti i dipendenti a tempo indeterminato che non beneficino di altre forme di assistenza sanitaria integrativa equivalenti al Fondo Salute Sempre col pagamento della quota mensile interamente a carico azienda.
Tipologie di rapporto di lavoro (art. 26 – parte prima – pag. 29): è stata aggiornata la parte relativa alla disciplina degli istituti del: a) tempo parziale; b) tempo determinato: con l’inserimento della dichiarazione a verbale che prevede alcune casistiche che possono, a titolo indicativo e non esaustivo, rientrare nelle causali espresse dall’art. 19, comma 1, lettera b) del DLgs n. 81/2015 e che rappresentano tipiche esigenze per incrementi temporanei e non programmabili dell’attività ordinaria per il superamento dei 12 mesi; c) e d) somministrazione: con adeguamento alla normativa che prevede il 20% per la somministrazione a tempo determinato, salvo il cumulo con il tempo determinato in azienda, per il quale è previsto il limite del 35% del numero medio dei lavoratori a tempo indeterminato occupato nell’anno precedente; e) apprendistato: introdotta una disciplina delle tre tipologie di apprendistato: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, b) apprendistato professionalizzante, c) apprendistato di alta formazione e ricerca. Inoltre, adeguamento normativo anche degli istituti della maternità e dell’appalto.
Flessibilità tempestiva (art. 26 – parte prima – pag. 51, 52): è stata ridotta la percentuale di indennità prevista nella flessibilità tempestiva per le ore prestate oltre l’orario contrattuale, portandola rispettivamente al 30% per i turni diurni e al 40% per i turni notturni o nelle giornate in cui non è prevista l’attività lavorativa.
Molestie e violenze nei luoghi di lavoro (art. 52 – parte prima – pag. 71): nel fare rinvio all’accordo quadro sottoscritto da Confindustria con CGIL – CISL e UIL il 25 gennaio 2016 si ribadisce che: ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell’accordo, è inaccettabile; è pertanto riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza; i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno denunciati; le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Saldatura turni (art. 27 – parte prima – pag. 49, 50): nel settore il terzo turno è di 36 ore, per prolungare il turno nel vecchio contratto era necessario concordarlo con la RSU. La modifica di questa norma è da sempre ritenuta di grande rilevanza da parte del settore grafico editoriale e il sindacato aveva sempre rifiutato di procedere a modifiche salvo rivedere le maggiorazioni.
Con il nuovo contratto si è finalmente riusciti a modificare il passaggio sindacale: per saldare il turno non è più necessario concordarlo con il sindacato, ma è sufficiente un confronto preventivo con la RSU.
Nessun cambiamento sulle maggiorazioni.
Gratifica natalizia/Tredicesima mensilità (art. 8 – parte seconda – pag. 79 e art. 8 – parte terza – pag. 90): il vecchio contratto fino al 2011 prevedeva per tutti i dipendenti una tredicesima di 200 ore per gli operai (quindi superiore di 27 ore rispetto alla mensilità ordinaria di 173), stessa cosa per gli impiegati dove la tredicesima era di 30/26simi (a fronte della mensilità di 26/26simi). Dal 2011, in funzione dell’andamento fortemente negativo del settore, una prima modifica del contratto prevedeva per il neoassunto 173 ore o 26/26 di tredicesima salvo maturare le 200 ore 30/26simi dopo il decorso di 5 anni. Nel 2016 si sarebbe quindi dovuto cominciare a riconoscere le 200 ore agli assunti nel 2011 e così via. Assografici, Aie ed Anes, in considerazione del fatto che nel 2016 era in atto la negoziazione del rinnovo del nuovo contratto, avevano indicato alle aziende di mantenere i nuovi assunti a 173 ore unilateralmente, anche dopo 5 anni, e così si è proseguito sino ad oggi almeno nelle aziende che hanno seguito tali direttive.
Con il nuovo contratto si è stabilita una nuova disciplina che risolve definitivamente il problema della tredicesima. A decorrere dal gennaio 2021 l’importo della gratifica natalizia sarà di 173 ore ovvero di 26/26simi per tutti i dipendenti, operai e impiegati, indipendentemente dalla loro anzianità aziendale.
Si prevede una disciplina di raccordo contrattuale che prevede un congelamento solo per i lavoratori che a dicembre 2020 avevano una tredicesima maggiorata, e con le seguenti modalità:
-per gli operai che a dicembre 2020 avevano una gratifica natalizia di 200 ore viene fatto un conteggio nello stesso mese calcolando l’importo di 27 ore. Tale importo, denominato ERC (Elemento di Raccordo Contrattuale), viene congelato in cifra fissa non rivalutabile e non assorbibile, è omnicomprensivo e pertanto non avrà alcuna incidenza su alcun istituto contrattuale o di legge, e dall’anno 2021 maturerà progressivamente per mese/frazione di mese e verrà corrisposto (con voce ERC a cedolino paga) ai lavoratori di cui sopra nel mese di dicembre contestualmente alla gratifica natalizia di 173 ore.
-allo stesso modo per gli impiegati che a dicembre 2020 avevano una tredicesima di 30/26 viene fatto un conteggio nello stesso mese calcolando la misura di 4/26. Tale importo, denominato ERC (Elemento di Raccordo Contrattuale), viene congelato in cifra fissa non rivalutabile e non assorbibile, è omnicomprensivo, e pertanto non avrà alcuna incidenza su alcun istituto contrattuale o di legge, e dall’anno 2021 maturerà progressivamente per mese/frazione di mese e verrà corrisposto (con la voce ERC a cedolino paga) ai lavoratori di cui sopra nel mese di dicembre contestualmente alla tredicesima di 26/26.
La nuova disciplina, uguale per tutti, che prevede per tutti i dipendenti una tredicesima di 173 ore o di 26/26simi, dà in prospettiva costi strutturali più bassi e maggiore appetibilità al settore, cancellando qualsiasi maturazione di importi aggiuntivi.
Ferie (art. 6 – parte seconda – pag. 78 e art. 6 – parte terza – pag. 89): le ferie continuative verranno concesse normalmente per un periodo di due settimane (non più 3). In caso di ferie collettive, la terza settimana di ferie sarà agganciata alle altre due solo laddove le esigenze produttive lo consentano.
Abrogato l’art. 11 parte terza sull’indennità di alloggio per le aziende ubicate in luoghi dove non esistano alloggi o mezzi pubblici e distanti più di 5 Km dal centro abitato che non provvedano al trasporto.
Riforma della classificazione professionale ed introduzione dei nuovi livelli editori (parte quinta – pag. 101 ss.): anche questo punta faceva parte di un’esigenza segnalata dal settore da molti anni ma che non aveva mai trovato sino aggi concreto riscontro nel CCNL.
La classificazione professionale non è più unica ed insieme alla classificazione dei grafici sono state introdotte, nella parte quinta (pag. 120 e ss.), le nuove declaratorie degli editori che prevedono un passaggio ad 8 livelli, oltre ai quadri (nuovo livello baricentrico 2 – corrispondente al vecchio A).
Attesa la necessità di operare il passaggio dai vecchi ai nuovi livelli, nella parte quinta è stata ricompresa (pag. 131 ss.) la disciplina di raccordo con tutte le indicazioni utili all’effettuazione del passaggio ed all’armonizzazione dei trattamenti economici.
Fermo il rispetto dei nuovi minimi tabellari e relative contingenze, come risultanti dall’applicazione della tabella di raccordo (sotto riportata), poiché il passaggio deve avvenire senza perdite né vantaggi per il dipendente in forza al 1° gennaio 2021, ove nel confronto tra il precedente minimo tabellare/contingenza e quello nuovo risultassero delle differenze a favore o a sfavore del lavoratore, le differenze a sfavore saranno attribuite a questo lavoratore mediante la corresponsione di un importo di eguale valore a titolo di superminimo non assorbibile, che farà parte ad ogni effetto del suo stipendio/salario (con le stesse incidenze sugli istituti contrattuali che tale importo aveva in precedenza). In caso di differenza a favore del dipendente la stessa sarà a questo attribuita al fine del riconoscimento del nuovo minimo tabellare/contingenza attingendo, ove esistenti, dagli eventuali superminimi/trattamenti economici aggiuntivi di cui il dipendente già godesse.
TABELLA DI RACCORDO FRA LA VECCHIA CLASSIFICAZIONE E LA NUOVA CLASSIFICAZIONE EDITORI
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Categorie CCNL 16.10.2014 |
Livelli parte editoriale |
| Q | Q |
| AS | 1 |
| A | 2 |
| B1S | 3 |
| B1 | 3 |
| B2 | 4/5 |
| B3 | 5 |
| C1 | 6 |
| C2 | 6 |
| D1 | 7 |
| D2 | 7 |
| E | 8 |
Ai fini meramente esplicativi, si specificano di seguito i criteri utilizzati per la definizione della tabella dei minimi contrattuali per gli editori.
Con riferimento alla tabella dei minimi di cui alla parte settima del CCNL Grafici Editoriali del 16 ottobre 2014:
-per il livello Q si è preso il minimo corrispondente;
-per i livelli 1 e 2 sono stati presi i minimi relativi ai corrispondenti livelli AS ed A;
-per il livello 3, che ha visto confluire il B1s ed il B1, si è preso il livello B1;
-per il livello 4 si è fatto riferimento al B2;
-per il livello 5 si è preso il B3;
-per il livello 6, che ha visto confluire il C1 ed il C2, si è preso il livello C2;
-per il livello 7, che ha visto confluire il D1 ed il D2, si è preso il livello D2;
-per il livello 8 si è preso il livello E.
Atteso quanto sopra, i rispettivi importi sono quelli riportati nelle successive tabelle
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO EDITORI
| Livelli editoria | Minimi di stipendio e salario | Incremento TEM maggio 2021 | Incremento TEM gennaio 2022 | Incremento TEM ottobre 2022 |
Parametri |
| Q | 1.845,51 | 29,75 | 29,75 | 35,69 | 170 |
| 1 | 1.836,60 | 29,62 | 29,62 | 35,55 | 169,28 |
| 2 | 1.550,80 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 142,86 |
| 3 | 1.447,61 | 24,00 | 24,00 | 28,79 | 137,14 |
| 4 | 1.356,30 | 22,00 | 22,00 | 26,39 | 125,71 |
| 5 | 1.259,04 | 20,25 | 20,25 | 24,29 | 115,71 |
| 6 | 1.025,95 | 18,75 | 18,75 | 22,49 | 107,14 |
| 7 | 844,80 | 17,50 | 17,50 | 20,99 | 100 |
| 8 | 742,36 | 11,96 | 11,96 | 14,36 | 68,38 |
INDENNITÀ DI CONTINGENZA
| Livelli | Importo |
| Q | 539,99 |
| Livello 1 | 539,99 |
| Livello 2 | 533,19 |
| Livello 3 | 530,40 |
| Livello 4 | 528,03 |
| Livello 5 | 525,47 |
| Livello 6 | 519,63 |
| Livello 7 | 515,40 |
| Livello 8 | 512,87 |
EDR di Euro 10,33 uguale per tutti, ai sensi del protocollo di intesa 31 luglio 1992
Per la parte economica (parte settima – pag. 145 ss.): i conteggi IPCA portavano ad un incremento del TEM (trattamento economico minimo) di 85 euro per il livello B3. Ebbene si è chiuso, dopo 5 anni e portando a casa una parte normativa di peso strutturale e che migliora la competitività di settore, a 80 euro con decorrenza e tranches che tengono conto sicuramente delle persistenti difficoltà del settore, come da mandato. Il primo aumento di 25 euro decorre infatti da maggio 2021 (5 mesi dal rinnovo), il secondo (25 euro) a gennaio 2022, mentre l’ultima tranche di aumento (di ben 30 euro) decorre solo da ottobre 2022.
Per gli editori il nuovo livello baricentrico, ai fini dell’applicazione dell’aumento di 80 euro, è sul vecchio livello A (livello 2 nel nuovo contratto).
Una tantum (art. 1- parte settima – pag. 147): ai lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2021 spetta l’importo lordo di euro 300,00 commisurato al periodo di servizio prestato dall’ultima scadenza al 31.12.2020, con riduzione proporzionale esclusivamente in caso di aspettativa, assenza facoltativa e Cig a zero ore (non considerando la causale Covid).
L’Una tantum, comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, non è utile ai fini del computo del TFR e va corrisposta con le seguenti modalità: euro 200,00 lorde con la retribuzione del mese di giugno 2021; euro 100 lorde con la retribuzione di giugno 2022.
Tavoli di lavoro: a fronte del rinnovo del CCNL si ricorda anche che le parti stipulanti hanno concordato infine sul fatto che sia necessario aprire diversi tavoli anche nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 6 del CCNL in materia di:
-Verifica dello stato del settore e degli obiettivi strategici/azioni congiunte di Lobby anche in relazione alle risorse che saranno rese disponibili dall’UE;
–Enti Bilaterali: contenuti e governance;
–Smart working e formazione professionale;
–Ciclo continuo.
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
