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ENERGIA: AUMENTO BOLLETTA ENERGETICA PER IL COMPARTO INDUSTRIALE E MISURE URGENTI. NOTA DI APPROFONDIMENTO
Pubblichiamo una nota di approfondimento elaborata da Confindustria relativa agli aumenti dei costi delle commodities energetiche, avvertiti con grande preoccupazione dagli operatori dei settori manifatturieri italiani. La questione è all’attenzione di Confindustria, i cui vertici hanno già incontrato i referenti del Governo per un confronto sulla misura “taglia bollette”, oggetto di un imminente intervento normativo.
Il prezzo dell’elettricità, a causa alla salita della domanda per via del caldo estivo, ha toccato i massimi storici raggiungendo quasi i 130 €/MWh (PUN medio Agosto 2021 pari a 112,40 €/MWh), i prezzi del gas naturale in Europa sono cresciuti di oltre il 30% nel secondo trimestre del 2021 (il TTF ha raggiunto il 26 agosto quota 45,1 €/MWh) e le quote di emissione nelle Aste (che si riflettono indirettamente sui costi dell’energia elettrica) nel mese di agosto hanno toccato i 60 €/TonCO2 (Eua Future pari a 60€/TonCO2 e mese in corso pari a 56,12 €/TonCO2) alimentati dalla riforma del sistema ETS.
In particolare, nel secondo trimestre 2021, il prezzo dell’energia elettrica in Italia risulta in aumento di circa il 25% rispetto al primo trimestre e di oltre il 200% rispetto al corrispondente trimestre del 2020, raggiungendo un valore medio di oltre 74 €/MWh (contro i 24,8 €/MWh dello stesso trimestre di un anno fa). Per quanto riguarda i prezzi a termine dell’energia elettrica, che risentono in misura maggiore della dinamica del prezzo della CO2 (anche indirettamente tramite il prezzo a termine del gas naturale), le quotazioni per il trimestre luglio – settembre si sono portate, nel mese di giugno, mediamente oltre gli 85 €/MWh.
Nella nota, sono analizzate le motivazioni che hanno determinato tali continui aumenti e indicate le ipotesi allo studio per arginare tali progressivi incrementi.
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (C.D. GREEN PASS): PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127
Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
L’art. 3 del DL n. 127/2021 prevede che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui detta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass).
Tale disposizione è estesa a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
La disposizione non è invece applicata ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
La verifica del possesso della certificazione verde Covid-19, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. Le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del c.d. Green Pass dovranno essere definite dai datori di lavoro entro il prossimo 15 ottobre.
La norma prevede che i lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa del mancato possesso del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
L’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro, in violazione all’obbligo di possesso del Green Pass, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa (da 600 a 1.500 euro), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo le previsioni contrattuali di settore.
La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione è raddoppiata.
Si trasmette in allegato il testo del DL n. 127/2021.
Sarà nostra cura fornirVi ulteriori approfondimenti sul tema.
All.toDL 127_2021
CONTRIBUZIONE DOVUTA IN APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL C.D. TICKET DI LICENZIAMENTO – CHIARIMENTI: CIRCOLARE INPS N. 137/2021
Con la circolare n. 137 dello scorso 17 settembre, in allegato, l’Istituto fornisce chiarimenti in merito alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’art. 2, commi da 31 a 35, della L. n. 92/2012 e s.m.i..
Come noto, infatti la norma prevede che “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI (oggi NASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni…”.
Il c.d. ticket licenziamento è scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time.
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi.
Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Ricordiamo che annualmente l’INPS con propria circolare comunica la misura degli importi annui del massimale in argomento, sulla base del quale calcolare il c.d. ticket di licenziamento.
Con la circolare in commento l’Istituto rende noto che da recenti controlli sulle proprie banche dati è emerso che la modalità di calcolo del c.d. ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta conformemente al disposto dell’art. 2, comma 31, della L. n. 92/2012 e delle ulteriori disposizioni fornite, non essendo stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all’importo del massimale annuo AspI/NASpI.
Ciò ha determinato per le aziende il versamento di importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI.
Per le interruzioni dei rapporti avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, invece, il contributo versato dalle aziende risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto.
Pertanto, l’Istituto rende noto che con apposito successivo messaggio saranno fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della circolare in oggetto.
All.to Circolare_numero_137_del_17-09-2021
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
CCNL GRAFICI EDITORI – DISTRIBUZIONE AI DIPENDENTI – PRENOTAZIONE COPIE
Assografici, con propria circolare dello scorso 20 settembre, rende noto che sono disponibili le copie del nuovo CCNL Grafici Editori.
Si ricorda che il Contratto prevede la distribuzione a tutti i dipendenti.
Al fine di rispettare tale obbligo contrattuale, è possibile compilare il modulo di prenotazione allegato ed inviarlo via e-mail in formato PDF a: [email protected].
All.toMODULO_D_ORDINE_CCNL_GRAFICI
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]