AGEVOLAZIONI – CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI: AMMISSIBILI GLI INVESTIMENTI PER MAGAZZINI AUTOMATIZZATI “AUTOPORTANTI”
L’ Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art.1, comma 1056 L. 178/2020 – Legge di Bilancio 2021), con riferimento agli investimenti in magazzini automatizzati “autoportanti”.
Nel caso di specie, una società immobiliare, facente parte di un gruppo che aderisce al consolidato fiscale, ha intenzione di costruire un polo logistico per attività di immagazzinamento, stoccaggio e gestione delle spedizioni presso cui verrà installato un magazzino automatizzato autotrasportante refrigerato. La società intende effettuare l’investimento in proprio e acquistare il magazzino attraverso contratti di leasing. Tale magazzino sarà, poi, concesso in locazione operativa ad una società del gruppo e sarà interconnesso ai sistemi gestionali di fabbrica di quest’ultima.
Di seguito i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia su diversi temi emersi con riferimento al caso descritto:
- i magazzini automatizzati “autoportanti” sono agevolabili anche con il credito d’imposta in beni strumentali nuovi. L’Agenzia, in sostanza, ha esteso alla nuova disciplina i chiarimenti legislativi già espressi in materia di iper-ammortamento. Con una norma di interpretazione autentica (art. 3-quater, comma 4 del DL 135/2018) è stato infatti stabilito che il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica (di cui all’Allegato A della Legge n.232 del 2016) si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalature autoportanti, nonostante la loro intrinseca natura “immobiliare” dovuta al fatto di essere, oltre che una componente “impiantistica” asservita agli impianti di movimentazione, anche parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato. Con questa norma il legislatore ha voluto, sostanzialmente, assicurare identità di trattamento, ai fini dell’agevolazione, agli investimenti in magazzini automatizzati “tradizionali” e “autoportanti”. In questi ultimi, infatti, le scaffalature asservite agli impianti di movimentazione, costituendo elementi del fabbricato, rilevano ai fini della rendita catastale e ciò avrebbe potuto dare luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, agli effetti dell’agevolazione, rispetto agli analoghi investimenti in magazzini automatizzati non costituenti fabbricati.
- Concessione in locazione operativa a terzi dei beni oggetto dell’investimento. Come già chiarito dall’Agenzia in tema di iper-ammortamento, sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio (circolare n. 4/E del 2017). Tuttavia, anche tali beni possono fruire dell’agevolazione a condizione che il servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l’attività principale una delle attività tipiche abitualmente svolte dell’impresa. In altri termini, i beni concessi in locazione saranno agevolabili purché l’impresa sopporti i rischi dell’investimento e fruisca dei benefici derivanti dalle attività industriali nei cui processi si inserisce il bene. (principio di diritto n. 2 del 2020). In considerazione delle numerose analogie esistenti con la disciplina dell’iper-ammortamento, l’Agenzia ritiene applicabili tali principi anche al credito d’imposta in beni strumentali nuovi.
- L’Agenzia ribadisce che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, può essere liberamente trasferito nell’ambito del consolidato fiscale, non sussistendo alcun espresso divieto sul punto (cfr. risposta n. 508 del 2021). Infatti, laddove il legislatore ha voluto escludere la possibilità di cedere o trasferire all’interno del consolidato un credito di imposta, lo ha fatto in maniera espressa così come è avvenuto, ad esempio, nel caso del credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).

