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LAVORO | Disabili: adeguamento del contributo esonerativo ex art. 5, commi 3 e 3-bis l. 68/99 – adeguamento della sanzione in caso di mancato invio del prospetto informativo
- Adeguamento del contributo esonerativo ex art. 5, commi 3 e 3-bis, L. 68/99
Vi informiamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il D.M. n. 193/2021, in allegato, con il quale ha aggiornato l’importo del contributo esonerativo dovuto dal datore di lavoro per ciascuna unità non assunta in base alle disposizioni di cui all’art. 5, commi 3 e 3-bis della L. 68/99.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’importo di tale contributo esonerativo sarà pari ad € 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
- Adeguamento della sanzione in caso di mancato invio del prospetto informativo disabili ex art. 9, comma 6, L. 68/99
Con la pubblicazione del D.M. 194/2021, in allegato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adeguato le sanzioni amministrative ex art. 15, comma 1, L. 68/99, sulla base del criterio della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, quindi, in caso di mancato invio del Prospetto informativo disabili (scadenza invio 31 gennaio di ciascun anno) la sanzione amministrativa sarà pari ad € 702,43, maggiorata di € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
All.tiD.M. 193_2021 D.M. n. 194_2021
RELAZIONI INDUSTRIALI:
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