DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146: MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19

Come noto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252/2021, il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

 

Il provvedimento è vigente al 22/10/2021.

 

Il Decreto in oggetto prevede, tra l’altro, importanti disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19 e di blocco dei licenziamenti, come di seguito indicati:

 

  • Datori di lavoro che rientrano nelle tutele dell’assegno ordinario (FIS) e della cassa integrazione in deroga

 

L’art. 11, comma 1, del DL 146/2021 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19 la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL in commento (22 ottobre 2021), domanda di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL 18/2020.

 

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

 

Le 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane di cui all’art. 8, comma 2, del DL n. 41/2021, decorso il periodo autorizzato.

 

  • Trattamenti di integrazione salariale per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (cod. Ateco2007 13, 14 e 15)

 

Il comma 2 dell’art. 11 del DL 146/2021 prevede per i datori  di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati con i codici Ateco2007 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL in commento (22 ottobre 2021), domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli art. 19 e 20 del DL 18/2020, per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

 

Per tali trattamenti non è dovuto il contributo aggiuntivo.

 

Le 9 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all’art. 50-bis, comma 2, del DL n. 73/2021, decorso il periodo autorizzato.

 

Le domande di accesso ai suddetti trattamenti integrativi dovranno essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

  • Blocco dei licenziamenti

 

Per i datori di lavoro che presentano le suddette domande di integrazione salariale resta precluso per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. n.223/1991).

 

Inoltre, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta preclusa per tali datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. n.604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.

 

Tali sospensioni e preclusioni non si applicano: nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione definitiva dell’attività dell’impresa  oppure dalla cessazione definitiva  dell’attività di  impresa  conseguente alla  messa in liquidazione della  società senza continuazione,  anche  parziale, dell’attività nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possono configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del C.C.; nelle ipotesi  di accordo collettivo aziendale,  stipulato dalle organizzazioni  sindacali comparativamente  più  rappresentative a livello nazionale,  di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Riservandoci ulteriori approfondimenti, trasmettiamo in allegato il testo del DL n. 146/2021

146-2021-DL

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




GREEN PASS – FAQ N. 12 DEL GOVERNO – INTERPRETAZIONE OBBLIGO DI CONTROLLO

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in tema di certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, di seguito alcune considerazioni del nostro Sistema centrale, riguardo interpretazione dell’obbligo di controllo formalizzata dal Governo attraverso la FAQ n. 12

disponibile al seguente link: https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223

La domanda posta nella FAQ è relativa all’interrogativo se il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone debba essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo.

La risposta del Governo è negativa, posto che “il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore”.

L’obbligo di possesso ed esibizione a richiesta del green pass in corso di validità è disposto dalla legge “ai fini dell’accesso nel luogo di lavoro” (DL n. 52/2021, art. 9-septies, commi 1, 6 e 8), per cui la Presidenza del Consiglio ha valorizzato tale aspetto formale e non la tutela sostanziale derivante dalla presenza in azienda di un lavoratore privo di green pass al momento del controllo.

La conseguenza è che i controlli a campione predisposti all’interno dei luoghi di lavoro potranno continuare a essere effettuati, tuttavia, il lavoratore trovato sprovvisto di green pass in corso di validità all’interno del luogo di lavoro, per evitare la sanzione, potrà dimostrare – attraverso la presentazione della data e ora di scadenza evidenziata nel green pass – che, al momento dell’accesso in quel luogo di lavoro, era in possesso del green pass valido, andando così esente da ogni tipo di sanzione (sia contrattuale, che amministrativa).

Anche in relazione a questa nuova impostazione, il nostro Sistema centrale ha anche richiesto un orientamento uniforme al Ministero dell’Interno sulle procedure di comunicazione delle violazioni alle Prefetture.

Si coglie l’occasione per rendere noto che le linee guida in materia, emanate per il lavoro pubblico, sul punto [1] (v. nota), sostengono una tesi contrastante con quanto sostenuto da Confindustria (ma anche da eminenti autori) ossia che l’assenza ingiustificata permane tale fino alla presentazione del green pass (cfr. art. 3, comma 6, del d.l. n.127/2021) e, pertanto, “prevale” su altri “titoli”, intervenuti successivamente, che giustificherebbero l’assenza stessa.

Si ritiene di dover confermare comunque la posizione espressa in quanto la legge appare chiara nel disporre che “per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

____________________________________________________________________________________

[1] Nel caso in cui l’accertamento sia svolto dopo l’accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto l’accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio). Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…)

 




AGEVOLAZIONI – CREDITO D’IMPOSTA RIMANENZE PRODOTTI IN MAGAZZINO SETTORE TESSILE E MODA. DEFINITI TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Informiamo che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state definiti modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.

L’agevolazione, introdotta dal Dl Rilancio, è diretta a sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, penalizzate durante la pandemia. In sostanza, si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito. Con il provvedimento in esame, l’Agenzia delle Entrate approva il modello di comunicazione da presentare con le relative istruzioni. La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, saranno definiti i termini per l’invio della comunicazione.

Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione.

Provved. AdE rimanenze magazzino




SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA




«Imprese, giovani dimenticati dai politici» Gambardella al convegno nazionale di Confindustria: «Bene l’istituzione degli Its nel Salemitano»

articoli_25_10_2021 1




A Salerno il lavoro cresce ma è a tempo determinato

articoli_25_10_2021 4




Il Superbonus traina l’edilizia Nel Salernitano 500 cantieri

articoli_25_10_2021 5




Gestione dei rifiuti Natella da Bennet

articoli_25_10_2021 6




Giallo Busitalia: <>, poi l’allarme rientra

articoli_25_10_2021 7




“Fos”, la politica blocca gli investimenti

articoli_25_10_2021 8